Corte d'Appello Napoli, decreto 10/02/2025

CA Napoli
Decreto
10 febbraio 2025
0
0
05:06:40
CA Napoli
Decreto
10 febbraio 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, decreto 10/02/2025
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero :
Data del deposito : 10 febbraio 2025

Testo completo

La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello – Presidente;
dott.ssa Maria Teresa Onorato – Consigliere rel. dott.ssa Paola Martorana - Consigliere;
sciogliendo la riserva formulata alla udienza del 5 febbraio 2025 e letti gli atti della causa iscritta al n. 1579/2024 V.G. vertente
TRA
RI CA, nato a [...] il [...], c.f. [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c. in calce al ricorso, dall'Avvocato
Emilio Francesco Possidente (c.f. [...]) nel cui studio in Napoli alla via San
Cosmo F.P. Nolana 60 elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata emiliofrancescopossidente@avvocatinapoli.legalmail.it
RECLAMANTE
CONTRO
GR RA, nata a [...] il [...] c.f. [...]
RECLAMATA – NON COSTITUITA ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento avente ad oggetto reclamo avverso decreto del Tribunale di Napoli n. cron. 4901/2024 del 7 giugno 2024 e comunicato in data 11 giugno 2024 reso nel procedimento ex art. 1129 commi III e IV c.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Napoli in data 23 febbraio 2024, RA
GR, proprietaria di alcune unità immobiliari site nel condominio di Napoli viale J.F.
Kennedy 405, ha chiesto la revoca dell'amministratore dott. CA ER. A sostegno della pretesa ha dedotto le seguenti tre violazioni riconducibili ai commi III e IV dell'art. 1129 c.c.: avere omesso di utilizzare il conto corrente condominiale, invitando i condomini a versare le quote dovute su un conto corrente definito “postale di studio” che, da ricerche effettuate,
1


è risultato intestato al medesimo amministratore;
avere omesso la tempestiva comunicazione della pervenuta notifica di un atto giudiziario;
avere omesso di accondiscendere alle ripetute richieste della ricorrente e di altri condomini sin dal mese di dicembre 2018 di ricevere copia di documentazione condominiale, in particolare degli estratti del conto corrente condominiale.
Instaurato validamente il contraddittorio l'amministratore CA ER ha opinato l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
Ha evidenziato che le circostanze spese dall'avversaria per chiedere la sua revoca erano dipese proprio dall'inadempimento di costei, debitrice verso il condominio di oltre €
70.000,00 all'origine delle esposizioni debitorie verso terzi, autori di un pignoramento del conto corrente condominiale, giustificando le sue iniziative con la necessità di proseguire la vita dell'ente.
È poi accaduto che all'assemblea condominiale del 6 maggio 2024 il dott. ER ha presentato le proprie dimissioni da amministratore, accettate dal condominio che ne ha nominato uno nuovo. Nel corso del giudizio è stato acquisito il verbale relativo.
Le difese di entrambe le parti hanno perciò chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, sebbene la ricorrente abbia insistito di ottenere le spese e il resistente di poter documentare le attività da lui svolte sui conti nell'interesse condominiale, chiedendo di produrre le contabili dei tre conti correnti indicati da controparte: quello su banca Intesa oggetto di pignoramento;
quello BancoPoste ormai cessato e quello su Poste AN - conto di studio - utilizzato per ovviare ai fatti dedotti.

2. Il Tribunale, con il decreto reclamato, ha dichiarato cessata la materia del contendere e condannato il resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese del procedimento, liquidate in € 98,00 per spese vive ed € 800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
IL RECLAMO
Con iniziativa iscritta a ruolo il 21 giugno 2024 (dunque tempestivamente dalla comunicazione del decreto che l'ispezione del fascicolo telematico del Tribunale conferma essere avvenuta l'11 giugno 2024, senza prova di una precedente sua notifica) il dott. CA
ER è insorto contro la statuizione sulle spese.
2
Notificato il ricorso e il pedissequo decreto nel domicilio digitale che RA GR ha eletto nel precedente grado di giudizio (vincenzoferrigno@avvocatinapoli.legalmail.it e mariolinacosenza@avvocatinapoli.legalmail.it) parte reclamata non si è costituita.
I MOTIVI DI RECLAMO

1. Con la prima doglianza CA ER ha protestato che il Tribunale, pur accogliendo la concorde richiesta delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, ha statuito sulle spese regolandole secondo la – a suo parere errata – valutazione di soccombenza virtuale dell'istante.
A dire del reclamante dalle statuizioni della Suprema Corte (pronuncia dell'11 ottobre 2018,
n. 25336
) il procedimento per la revoca dell'amministratore di condominio non avrebbe natura contenziosa e che, quindi, all'esito di questo non potrebbe esserci condanna al pagamento delle spese del giudizio. Tanto ha desunto dalla natura del procedimento de quo vertitur come individuato dalle Sezioni Unite che, con la sentenza n. 20957/2004, hanno dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione, formulato ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto emesso dalla Corte d'Appello sul reclamo proposto nei confronti del decreto del Tribunale in quanto di volontaria giurisdizione senza carattere decisorio, essendo, a contrario, ammissibile quello verso la statuizione sulle spese, a dimostrazione dell'illegittima di simile condanna.
Il reclamante ha percorso la tesi secondo cui il provvedimento camerale relativo alla nomina o alla revoca dell'amministratore di condominio, in quanto di tipo sostanzialmente amministrativo, sarebbe privo dell'attitudine a produrre effetti di giudicato, mirando piuttosto alla tutela dell'interesse generale e collettivo alla corretta gestione dell'ente.
Ulteriore errore è stato rilevato nel riferimento che il Tribunale ha fatto richiamando l'art. 1129 c.c. riformato dalla legge n. 220 dell'11 dicembre 2012 - laddove prevede che il ricorrente agisca per il pagamento delle spese legali nei confronti del condominio, il quale a sua volta può agire in rivalsa nei confronti dell'amministratore - che, secondo il Collegio, confermerebbe la necessità di liquidare le spese in
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi