Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/03/2024, n. 269
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Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Presidente relatore
dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
dr.ssa Marcella PIZZILLO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 516 del ruolo generale dell'anno 2022
T R A
D'ANNA COAST SRL in liquidazione
rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Fiorillo e Romolo Frasso in virtù di procura
in calce all'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
E
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
contumace
APPELLATA
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NONCHE'
SIENA NPL 2018 SRL unipersonale, cessionaria di Banca Monte dei Paschi di Siena
PA del credito oggetto del rapporto di cui al giudizio, in persona della procuratrice e
mandataria JULIET SPA a socio unico
rappresentata e difesa dall'avv. Girolamo Barbato in virtù di procura allegata alla
comparsa di costituzione in appello
INTERVENUTA
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n.
1446/2022 pubblicata il 26/04/2022 ( Azione di ripetizione dell'indebito )
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti nelle note scritte inviate in sostituzione
dell'udienza nel termine del 12/10/2023 fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 30/10/2014 la società D'NN Coast SR, sulla
premessa, per quel che qui interessa, di aver intrattenuto, sin dal 14/11/2003, con la
Banca Monte dei Paschi di Siena il rapporto di conto corrente BArio n. 60799-31,
acceso presso la filiale di Salerno, deduceva che l'andamento negativo dei saldi
trimestrali dell'indicato conto corrente, regolato anche da contratti di apertura di credito,
era stato penalizzato dall'illegittimo addebito, da parte dell'istituto BArio, di interessi
usurari, di interessi anatocistici e della commissione di massimo scoperto;
che la Banca
aveva illegittimamente calcolato gli interessi passivi facendoli decorrere da una data (
cd. valuta) antecedente a quella (cd. disponibilità) nella quale essa aveva perduto
effettivamente la disponibilità del danaro per effetto di addebiti ( con prelevamenti,
assegni etc. ) sul conto, pur non avendo le parti mai pattuito la corresponsione di alcun
interesse ultra legale;
che, non essendovi alcuna pattuizione scritta di un tasso ultra
legale, il saggio di interessi debitori sui saldi del conto corrente doveva essere quello
legale laddove, invece, sin dall'inizio e fino alla fine del rapporto, era stato applicato
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sempre un interesse passivo superiore a quello legale;
che tale interesse, considerando il
Tasso Effettivo Globale, era stato applicato, per tutti i trimestri, in misura eccedente il
tasso soglia, oltre il quale gli interessi si considerano usurari;
che, inoltre, benché le
parti non avessero pattuito l'anatocismo, risultava dagli estratti di conto corrente che gli
interessi debitori, nel medesimo periodo, erano stati illegittimamente capitalizzati
trimestralmente, producendo a loro volta nuovi interessi;
che dagli estratti di conto
emergeva che la BA aveva applicato, in aggiunta agli interessi, anche una
commissione di massimo scoperto mai pattuita, che, essendo calcolata direttamente sul
saldo debitore, aveva di fatto determinato una ulteriore maggiorazione del saggio di
interesse;
che dagli estratti conto emergeva altresì che la Banca aveva conteggiato gli
interessi passivi con valuta antecedente al momento in cui essa aveva effettivamente
perduto la disponibilità del denaro concesso al correntista, benché non fosse stato
pattuito alcunché al riguardo;
che pertanto essa attrice aveva diritto ad ottenere la
restituzione integrale di tutti gli interessi e le altre remunerazioni pagate alla BA, o,
comunque, la condanna della medesima a rimborsarle le somme illegittimamente
percepite a cagione dell'applicazione di interesse ultralegale, dell'anatocismo, della
CMS e della valuta anticipata, maggiorate degli interessi legali e del maggior danno,
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno la Banca Monte dei Paschi di
Siena PA per sentire accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: “Piaccia
all'adìto Tribunale condannare la BA convenuta a rimborsare all'attrice le somme,
ritenute di giustizia, che la medesima BA ha indebitamente percepito per le causali
di cui in narrativa, maggiorate degli interessi e del maggior danno dalla data delle
singole operazioni al soddisfo. Vittoria di spese anche generali a distrarsi in favore dei
difensori che le hanno anticipate”.
2. Si costituiva la Banca MPS PA che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità ed
improponibilità dell'azione sia per non avere la società attrice avanzato alcuna domanda
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diretta ad ottenere la declaratoria di invalidità delle clausole contrattuali contenenti le
previsioni illegittime, che costituiva l'antecedente logico-giuridico della chiesta
ripetizione dell'indebito, sia perché la domanda di cui all'art. 2033 cc non poteva essere
proposta prima della chiusura del conto ovvero sino a quando la Banca non aveva
chiesto al correntista il pagamento del saldo finale. Nel merito la convenuta, evidenziato
che gravava sul correntista l'onere di provare l'esistenza del contratto, di specificare le
clausole nulle e gli addebiti asseritamente effettuati a suo carico e risultanti dagli estratti
conto, eccepiva l'infondatezza delle avverse allegazioni essendo state pattuite tra le
parti tutte le condizioni economiche del rapporto di conto corrente n. 60799,31, ovvero
il tasso di interesse e tutti i maggiori oneri in caso di mora o di sconfinamento, la CMS e
le valute applicate sulle singole operazioni, nonché specificamente approvata per iscritto
la clausola relativa alla facoltà di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di
interesse ed ogni altro prezzo o condizione praticata. La Banca eccepiva altresì che, in
applicazione della delibera CICR del 09/02/2000 emessa in virtù della previsione
contenuta nell'art. 120 dLgs 385/1993, il contratto prevedeva la medesima periodicità
trimestrale per gli interessi creditori e debitori e che nessuna prova era stata data dalla
società attrice in ordine all'applicazione di interessi usurari. Concludeva quindi per il
rigetto della domanda col favore delle spese.
3. La causa veniva trattata con l'espletamento di una CTU contabile affidata al dr.
Alfonso Ferrara. All'esito il Tribunale rinviava per la precisazione delle conclusioni e
all'udienza del 05/10/2021 riservava la decisione concedendo alle parti i termini di cui
all'art. 190 cpc. Successivamente con sentenza depositata il 26/04/2022 il Tribunale
rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese processuali.
4. Con atto di appello notificato il 06/06/2022 la società D'NN Coast SR in
liquidazione ha appellato la sentenza chiedendo a questa Corte di “ accogliere la
domanda svolta dall'odierna appellante nel giudizio di primo grado e,
4 conseguentemente,
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