Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/04/2024, n. 462

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/04/2024, n. 462
Giurisdizione : Corte d'Appello L'Aquila
Numero : 462
Data del deposito : 8 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Francesco Filocamo - Presidente dott. Silvia Rita Fabrizio - Consigliere dott. Alberto Iachini Bellisarii - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 955 / 2022 RG , trattenuta in decisione con ordinanza del 10.1.2024,
promossa da
CH LI , in proprio e quale amministratore unico della OL D'RO s.r.l. e AN VA, elettivamente domiciliate in Avezzano, in via Emilia n. 14, presso lo studio dell'Avv. Stefania Di Simone che le rappresenta e difende giusta procura rilasciata da ciascuna su foglio separato ex art. 83, comma 3 c.p.c., da intendersi in calce all'atto di appello;
Appellanti
Contro
PE Credit AN s.c p.a;

Appellata non costituita
Special Gardant S.p.A., in persona del procuratore speciale Dott. Taddei Riccardo, non in proprio ma nella qualità di mandataria di "CO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.", rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Maccallini, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura al predetto indirizzo di posta elettronica certificata;

Appellata
GIADA SRL, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. PAOLO DI GRAVIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, via B. Croce n. 4, come da procure in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;

Appellata
avverso
la sentenza n. 241/2022 emessa dal Tribunale di Avezzano il 06.08.2022 nel giudizio di merito in punto di ricorso in opposizione all'esecuzione n. 1493/2021 r.g., pubblicata il 01.09.2022, notificata il 08.09.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“ Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, in riforma della gravata sentenza in riforma della gravata sentenza n. 241/2022 emessa dal Tribunale di Avezzano il 06.08.2022, nel contenzioso civile n. 1493/2021 r.g., pubblicata il 01.09.2022, notificata il 08.09.2022, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa: A) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito azionato e dunque la carenza di legittimazione ad agire e/o resistere della Amco ASSET MANAGEMENT COMPANY


S.P.A. e per essa della sua mandataria Special Gardant S.p.A., con ogni conseguente declaratoria di legge;
B) in via preliminare. in ogni caso, accertare e dichiarare l'inidoneità del mutuo fondiario stipulato con la NC Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A., in data 31.01.2008 a rogito a RO
IO FI CI in Avezzano, sottoscritto il 31 gennaio 2008, Rep n. 36764, Racc. n.
11993, registrato ad Avezzano il 31.01.2008, a fondare il processo esecutivo azionato in quanto privo dei requisiti di cui all'art. 474, co. 2 n. 3, c.p.c. e per l'effetto dichiarare l'insussistenza del diritto del creditore opposto a procedere ad esecuzione forzata nonché dichiarare nullo, illegittimo
e/o inefficace il procedimento di esecuzione n. 71/2018 r.g.es.imm. intrapreso dinanzi al Tribunale di Avezzano;

C) accertare e dichiarare la nullità, illegittimità del contratto di mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB nonché la sua incontrovertibilità in mutuo ipotecario ordinario ai sensi dell'art. 1424 c.p.c. non sussistendone i relativi presupposti e per l'effetto voglia dichiarare la illegittimità, nullità, inefficacia del procedimento di esecuzione n. 71/2018 r.g.es.imm. intrapreso dinanzi al Tribunale di Avezzano, e per l'effetto, accertare e dichiarare la totale insussistenza della pretesa creditoria azionata;

D) accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, integrale ovvero parziale del contratto di mutuo azionato per nullità delle fideiussioni stipulate nell'art. 6 TER dell'atto di MUTUO FONDIARIO, lettere [dalla a) alla n)], in quanto corrispondenti alle clausole nn.ri 2,6 e 8 dello schema ABI, censurate dalla B.I. con il Provv. n. 55 del 2005, con ogni conseguente effetto di legge;

E) accertare e dichiarare la nullità, illegittimità del contratto di mutuo azionato per violazione e falsa applicazione delle norme imperative contenute negli artt. 1284 CC, 1346 CC, 1419 CC, 117 TUB, per indeterminatezza, sin dall'origine, delle condizioni contrattuali e del regime finanziario applicato, ovvero per indeterminatezza del tasso di interesse concretamente applicato, per la mancanza di un'equivoca indicazione del costo dell'operazione contabile contrattualizzata, per illecita pattuizione di interessi ultra legali, per violazione dei principi di traPArenza bancaria, per conseguente vizio del consenso, e per ogni altra questione dedotta e per l'effetto, annullare, revocare e/o dichiarare inefficace la procedura esecutiva intrapresa dalla creditrice e tutti gli atti ad essa conseguenti, e comunque accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria azionata;
F) accertare e dichiarare la illegittimità, invalidità, nullità del contratto di mutuo azionato, previa preliminare dichiarazione che il ridetto contratto presenta profili ricollegabili alla disciplina anti usura e anatocistici, in espressa violazione di legge, per tutte le ragioni indicate in narrativa, accertando e dichiarando che le somme indicate nell'atto di precetto collegato al mutuo e nel successivo atto di pignoramento sono errate, illogiche e non dovute, con ogni conseguente statuizione di legge e, per l'effetto revocare, annullare e/o dichiarare inefficace, per i motivi di fatto
e di diritto esposti nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'atto di precetto ed il conseguente pignoramento eseguito, ovvero l'intera procedura di espropriazione immobiliare n. 71/2018 r.g.e.imm. del Tribunale di Avezzano;
G) in ogni caso, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia pretesa creditoria della PE nei confronti degli odierni opponenti, previa rideterminazione delle somme dare/avere a mezzo CTU contabile, che qui espressamente si invoca, e per l'effetto condannare la
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