Corte d'Appello Bari, sentenza 10/04/2024, n. 514
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Testo completo
n. 258/2023 R.G.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Vittoria Orlando Presidente
2) Dott. ssa Manuela Saracino Consigliere
3) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
TRA
, in persona del Parte_1
Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
-Appellante-
E
(Barletta- 06.08.1961), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 to Antonio Digiaro;
-Appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 04.11.2022 dinanzi al Tribunale di Trani in funzione di giudice del lavoro, in qualità di CP_1 docente supplente temporaneo presso la Organizzazione_1
di Barletta dall'01.10.2020 al 30.06.2021 e, successivamente,
[...] presso l di Barletta dal 09.09.2021 Organizzazione_2 al 30.06.2022, ha chiesto accertarsi il proprio diritto a “beneficiare della Carta Elettronica istituita dalla L. n. 107/2015 dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno” e, per l'effetto, “condannare il in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore e l' in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore dell'istante il relativo bonus economico previsto dalla c.d. Carta Elettronica del valore complessivo corrispondente ad € 1.000,00 (mille/00) da utilizzare per le finalità, nei modi e nei termini indicati dalla L. n.107/2015 e successivi decreti attuativi”, con vittoria di spese di lite. Costituitosi in giudizio, il eccepiva, Parte_1 preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, l'infondatezza della domanda. 2. Con sentenza n. 209/2023 emessa il 06.02.2023, il Tribunale accoglieva la domanda della ricorrente così statuendo: “1. dichiara il diritto di CP_1
a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi,
[...] del relativo bonus di euro 500,00 per ciascun anno scolastico svolto come documentato in ricorso;
2. condanna, per l'effetto, il Parte_1
, in persona del pro-tempore, al pagamento di euro
[...] Parte_1
1.000,00 in favore della parte ricorrente;
3. condanna il
[...]
, in persona del , al pagamento Parte_1 Controparte_4 delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 21,50 per spese vive ed € 350,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione con attribuzione al procuratore antistatario avv. Francesco Capacchione”. 2.1. Il primo giudice, disattesa l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, ricostruito il quadro normativo di riferimento, con richiamo all'art. 35 della Cost, all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e successivi DPCM attuativi 24.09.2015 e 28.11.2016, alla disciplina contrattuale del comparto Scuola di cui agli artt. 63 e 64 del CCNL 29.11.2007, evidenziando la necessità di una lettura congiunta e costituzionalmente orientata della complessa disciplina di riferimento, concludeva, mediante richiamo alla giurisprudenza amministrativa, che “la scelta del di escludere dal Parte_1 beneficio della Carta docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.” (C.d.S., sentenza n. 1842/2022). Evidenziava che della questione era stata recentemente investita la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del 18.05.2022, resa nella causa C-450- 21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, aveva affermato che la stessa doveva essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al personale docente Parte_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario Parte_1 dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”. Richiamava a sostegno delle proprie argomentazioni due recenti pronunce rese in fattispecie del tutto analoghe, sentenza n. 515/2022 del Tribunale di Torino in data 24.03.2022 e sentenza n. 803/2022 del Tribunale di Marsala in data 7.09.2022. Precisava, altresì, che l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla Carta Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia Europea, in relazione ad alcune note questioni come quella
concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione, principi espressi nella nota decisione della Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C- 444/09, Gaviero e C-456/09, Iglesias nella quale si afferma che: Per_1
“un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”. Ed ancora che, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte (sentenza n. 31149/2019), occorreva verificare che non vi fossero in concreto ragioni che giustificassero la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato e che, nel caso di specie, “nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato”. 2.2. Il Tribunale, infine, pur dando atto che nel ricorso introduttivo della lite si invocava –testualmente – “il mero pagamento del corrispondente valore della carta, deve ritenersi che la domanda vada qualificata come di risarcimento danno per non aver fruito della somma di denaro corrispondente al valore della Carta Docenti in conseguenza di un illegittimo comportamento del e come tale sia ammissibile nei termini proposti;
Parte_1 ciò anche in considerazione del fatto che essendo la domanda proposta da un docente precario questi potrebbe non essere attualmente inserito nell'organigramma scolastico, il che renderebbe sostanzialmente inattuabile l'esecuzione della decisione di condanna al rilascio della Carta”. Aggiungeva che non poteva affatto condividersi l'assunto difensivo del
laddove sosteneva essere a carico del docente la prova dell'esborso Parte_1 di somme di denaro ai fini della formazione, perché una soluzione di questo tipo finirebbe con il ledere ulteriormente la posizione del docente non di ruolo che, oltre a non aver ottenuto la Carta Docenti nei tempi e nella modalità previsti per i docenti precari, avrebbe anche dovuto investire in autonomia sulla formazione senza nessuna certezza di ottenere il ristoro dell'esborso sostenuto. Riconosceva, pertanto, in favore dell'istante il diritto a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso, ma poiché il docente “potrebbe non essere attualmente inserito nell'organigramma scolastico”, condannava il al Parte_1
risarcimento per equivalente, mediante erogazione della somma di € 1000,00, oltre accessori nei limiti di legge. 3. Avverso tale statuizione, con ricorso del 22.03.2023, proponeva appello il , per i motivi di seguito specificati e Parte_1 valutati, precisando di limitare l'impugnazione esclusivamente alla parte della sentenza con cui si disponeva la condanna al risarcimento del danno per equivalente in favore del docente nonché in ordine alla valutazione delle annualità spettanti. Concludeva invocando, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda di risarcimento del danno e, in subordine, “in riforma della sentenza impugnata riconoscere il risarcimento solo per equivalente ed in misura inferiore, proporzionale ai periodi di tempo lavorati e per tanto in quella complessiva di € 775,34”, corrispondente ai periodi di tempo effettivamente oggetto della prestazione lavorativa di parte appellata, che risultavano essere “di 272 giorni (dal 1.10.2020 al 30.6.2021) per l'a.s.
2020/2021 (€ 372,60) e di 294 giorni (dal 9.9.2021 al 30.6.2022) per l'a.s.
2021/2022 (€ 402,74)”. resisteva al gravame, depositando apposita memoria. CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, la causa veniva discussa oralmente e decisa come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Il affida l'atto di gravame a quattro Parte_1 motivi di doglianza. 4.1. Con il primo eccepisce un vizio di extrapetizione per avere il Tribunale, in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., accordato il risarcimento del danno per equivalente non richiesto affatto dal docente nel ricorso introduttivo della lite, essendosi limitato quest'ultimo ad invocare il risarcimento in forma specifica, pervenendo così erroneamente ad una statuizione di condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'equivalente monetario del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Vittoria Orlando Presidente
2) Dott. ssa Manuela Saracino Consigliere
3) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
TRA
, in persona del Parte_1
Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
-Appellante-
E
(Barletta- 06.08.1961), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 to Antonio Digiaro;
-Appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 04.11.2022 dinanzi al Tribunale di Trani in funzione di giudice del lavoro, in qualità di CP_1 docente supplente temporaneo presso la Organizzazione_1
di Barletta dall'01.10.2020 al 30.06.2021 e, successivamente,
[...] presso l di Barletta dal 09.09.2021 Organizzazione_2 al 30.06.2022, ha chiesto accertarsi il proprio diritto a “beneficiare della Carta Elettronica istituita dalla L. n. 107/2015 dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno” e, per l'effetto, “condannare il in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore e l' in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore dell'istante il relativo bonus economico previsto dalla c.d. Carta Elettronica del valore complessivo corrispondente ad € 1.000,00 (mille/00) da utilizzare per le finalità, nei modi e nei termini indicati dalla L. n.107/2015 e successivi decreti attuativi”, con vittoria di spese di lite. Costituitosi in giudizio, il eccepiva, Parte_1 preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, l'infondatezza della domanda. 2. Con sentenza n. 209/2023 emessa il 06.02.2023, il Tribunale accoglieva la domanda della ricorrente così statuendo: “1. dichiara il diritto di CP_1
a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi,
[...] del relativo bonus di euro 500,00 per ciascun anno scolastico svolto come documentato in ricorso;
2. condanna, per l'effetto, il Parte_1
, in persona del pro-tempore, al pagamento di euro
[...] Parte_1
1.000,00 in favore della parte ricorrente;
3. condanna il
[...]
, in persona del , al pagamento Parte_1 Controparte_4 delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 21,50 per spese vive ed € 350,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione con attribuzione al procuratore antistatario avv. Francesco Capacchione”. 2.1. Il primo giudice, disattesa l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, ricostruito il quadro normativo di riferimento, con richiamo all'art. 35 della Cost, all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e successivi DPCM attuativi 24.09.2015 e 28.11.2016, alla disciplina contrattuale del comparto Scuola di cui agli artt. 63 e 64 del CCNL 29.11.2007, evidenziando la necessità di una lettura congiunta e costituzionalmente orientata della complessa disciplina di riferimento, concludeva, mediante richiamo alla giurisprudenza amministrativa, che “la scelta del di escludere dal Parte_1 beneficio della Carta docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.” (C.d.S., sentenza n. 1842/2022). Evidenziava che della questione era stata recentemente investita la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del 18.05.2022, resa nella causa C-450- 21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, aveva affermato che la stessa doveva essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al personale docente Parte_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario Parte_1 dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”. Richiamava a sostegno delle proprie argomentazioni due recenti pronunce rese in fattispecie del tutto analoghe, sentenza n. 515/2022 del Tribunale di Torino in data 24.03.2022 e sentenza n. 803/2022 del Tribunale di Marsala in data 7.09.2022. Precisava, altresì, che l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla Carta Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia Europea, in relazione ad alcune note questioni come quella
concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione, principi espressi nella nota decisione della Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C- 444/09, Gaviero e C-456/09, Iglesias nella quale si afferma che: Per_1
“un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”. Ed ancora che, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte (sentenza n. 31149/2019), occorreva verificare che non vi fossero in concreto ragioni che giustificassero la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato e che, nel caso di specie, “nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato”. 2.2. Il Tribunale, infine, pur dando atto che nel ricorso introduttivo della lite si invocava –testualmente – “il mero pagamento del corrispondente valore della carta, deve ritenersi che la domanda vada qualificata come di risarcimento danno per non aver fruito della somma di denaro corrispondente al valore della Carta Docenti in conseguenza di un illegittimo comportamento del e come tale sia ammissibile nei termini proposti;
Parte_1 ciò anche in considerazione del fatto che essendo la domanda proposta da un docente precario questi potrebbe non essere attualmente inserito nell'organigramma scolastico, il che renderebbe sostanzialmente inattuabile l'esecuzione della decisione di condanna al rilascio della Carta”. Aggiungeva che non poteva affatto condividersi l'assunto difensivo del
laddove sosteneva essere a carico del docente la prova dell'esborso Parte_1 di somme di denaro ai fini della formazione, perché una soluzione di questo tipo finirebbe con il ledere ulteriormente la posizione del docente non di ruolo che, oltre a non aver ottenuto la Carta Docenti nei tempi e nella modalità previsti per i docenti precari, avrebbe anche dovuto investire in autonomia sulla formazione senza nessuna certezza di ottenere il ristoro dell'esborso sostenuto. Riconosceva, pertanto, in favore dell'istante il diritto a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso, ma poiché il docente “potrebbe non essere attualmente inserito nell'organigramma scolastico”, condannava il al Parte_1
risarcimento per equivalente, mediante erogazione della somma di € 1000,00, oltre accessori nei limiti di legge. 3. Avverso tale statuizione, con ricorso del 22.03.2023, proponeva appello il , per i motivi di seguito specificati e Parte_1 valutati, precisando di limitare l'impugnazione esclusivamente alla parte della sentenza con cui si disponeva la condanna al risarcimento del danno per equivalente in favore del docente nonché in ordine alla valutazione delle annualità spettanti. Concludeva invocando, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda di risarcimento del danno e, in subordine, “in riforma della sentenza impugnata riconoscere il risarcimento solo per equivalente ed in misura inferiore, proporzionale ai periodi di tempo lavorati e per tanto in quella complessiva di € 775,34”, corrispondente ai periodi di tempo effettivamente oggetto della prestazione lavorativa di parte appellata, che risultavano essere “di 272 giorni (dal 1.10.2020 al 30.6.2021) per l'a.s.
2020/2021 (€ 372,60) e di 294 giorni (dal 9.9.2021 al 30.6.2022) per l'a.s.
2021/2022 (€ 402,74)”. resisteva al gravame, depositando apposita memoria. CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, la causa veniva discussa oralmente e decisa come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Il affida l'atto di gravame a quattro Parte_1 motivi di doglianza. 4.1. Con il primo eccepisce un vizio di extrapetizione per avere il Tribunale, in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., accordato il risarcimento del danno per equivalente non richiesto affatto dal docente nel ricorso introduttivo della lite, essendosi limitato quest'ultimo ad invocare il risarcimento in forma specifica, pervenendo così erroneamente ad una statuizione di condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'equivalente monetario del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della
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