Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/12/2024, n. 486

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/12/2024, n. 486
Giurisdizione : Corte d'Appello Caltanissetta
Numero : 486
Data del deposito : 23 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 174/2020 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 19/02/2024 e promossa in questo grado
DA
Società Industria Manufatti Polietilene S.I.M.POL. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. RI TO LE, con sede in Serradifalco nella c.da Gebbie sn, part.iva e cod.fisc.
00154420855, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Antonino Minicapilli, (subentrato all'avv. Maria Lombardo che ha rinunciato al mandato), in Caltanissetta nella via Turati, 100, che lo rappresentata e difende, giusto mandato in atti
APPELLANTE
CONTRO
GI AT, nato a [...] il [...] CF RGG CLD
55H21 H792J e GI VA PA, nato a [...]
LD il 27.07.1960, CF [...], entrambi elettivamente domiciliati in Caltanissetta Via Sardegna, 17 presso lo studio dell'avv. Claudio Ginevra che li rappresenta e difende sia congiuntamente che disgiuntamente all'avv. Antonino Minacapilli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
CONTRO
GI CONCETTA, nata a [...] il [...], CF RGG
CCT 52P42 H792Q, elettivamente domiciliata in San LD Corso
Unità d'Italia, 39 presso lo studio dell'avv. Mario Lupica che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 83 comma 7 lettera H del D.L. n. 18/2020:
Per parte appellante:”...riportandosi integralmente agli atti sopra indicati, da intendersi qui integralmente trascritti, con richiesta dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche....”.
Per parte appellata RI ET: “ si depositano - in sua sostituzione - le odierne note autorizzate per insistere nel contenuto della comparsa di costituzione e risposta e nelle conclusioni ivi formulate, da intendersi qui ripetute e trascritte, nonché per contestare ancora una volta ogni domanda, eccezione e deduzione difensiva avversaria...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RI ET agiva in giudizio chiedendo pronunciarsi lo scioglimento della comunione ereditaria determinatesi con i fratelli
RI LD e RI TO LE a seguito della morte ab intestato dei genitori RI RO e VA IA, chiedendo
l'assegnazione della quota di beni immobili già individuati in sede stragiudiziale.
Si costituiva in giudizio RIo LD e RIo TO LE,
i quali eccepivano che il progetto di divisione invocato dalla sorella e redatto a suo tempo da un tecnico nominato dalle parti, non era attuabile e realizzabile poiché includeva capannoni e edifici di proprietà della OL RL, dovendosi altresì tenere conto della volontà della predetta società di acquistare i terreni su cui detti fabbricati insistevano in forza di contratto di locazione ultra-novennale a suo tempo stipulato dalla società medesima con i genitori danti causa delle parti in lite.
In considerazione di ciò veniva disposta la integrazione del contraddittorio in esito alla quale si costituivala OL RL la quale deduceva che tutti gli immobili realizzati ed oggi insistenti nel fondo per cui è causa e in comproprietà tra i germani RI erano stati costruiti a cure e spese della MP RL (già Società industria manufatti Polietilene OL di RI TO e C sas e prima ancora industria manufatti cemento amianto IMCA di IN
GI sas), in conseguenza dell'atto di locazione ultra-novennale con firme autentiche rep 10823 del 10/02/1978 notaio G. Vancheri di
Caltanissetta reg. in Caltanissetta il 24/02/1978 al n. 656 con cui i coniugi RI-VA concedevano in locazione alla Industria
Manufatti Cemento Amianto IMCA di IN GI sas
l'appezzamento di terreno in Loc. Gebbie Grottadacqua da utilizzare per la localizzazione di uno stabilimento per la lavorazione del cemento e dell'amianto di ha 0.70.70 circa ricadente sui mappali 28,
29 e 30 del foglio di mappa 4 catasto terreni Serradifalco, con durata di anni 15 e canone di lire 500.000 annuali. Rivendicava pertanto la succitata società il diritto di acquistare i detti terreni al prezzo da determinarsi anche mediante ctu in forza del citato contratto.
Con sentenza n. 158/2020 pubblicata il 29/04/2020, il Tribunale di
Caltanissetta, definitivamente pronunciando nella causa RG
2515/2014 , rigettava la domanda proposta dalla Società Industria
Manufatti Polietilene MP RL nella parte in cui ha chiesto dichiararsi la esclusiva proprietà degli edifici e degli impianti industriali insistenti sui terreni in comunione ereditaria tra i sigg.ri
RI ET, RI LD e RI TO LE;
dichiarava inammissibile la domanda proposta dalla MP RL nella parte in cui ha chiesto dichiararsi il diritto della stessa ad acquistare il terreno di proprietà dei germani RI ove sono costruiti i manufatti ivi insistenti. Dichiarava che il compendio immobiliare in comunione tra i germani RI comprende i seguenti immobili tutti censiti al foglio 34 del Comune di Serradiflaco;
-appezzamenti di terreno part.lle
28,30,416,451,453;
fabbricati part.lle 312 sub. 1 e 2 graffata con part
313, 415 e 452;
dichiarava il compendio immobiliare non divisibile e disponeva farsi luogo alla vendita all'incanto. Rimetteva al passaggio in giudicato della statuizione le successive operazioni di vendita;
condannava RI LD e RI TO LE e la OL RL al pagamento delle spese di lite in favore dell'erario stante la intervenuta ammissione della attrice al gratuito patrocinio a spese
dello Stato. Che liquidava in €14.300,00 oltre accessori di legge..
Poneva a carico di parte attrice nella misura di 1/3 e dei convenuti
RI LD e RI TO LE nella misura di due terzi le spese di consulenza già liquidate con separato decreto.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza la Società Industria Manufatti Polietilene
OL RL in persona del suo legale rapp.te pro tempore, RI
LE, proponeva appello, chiedendo nelle conclusioni dell'atto:
“…1) riformare la sentenza appellata per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarando che la Società Industria Manufatti Polietilene
MP s.r.l. ha costruito ed è la esclusiva proprietaria degli edifici ed impianti industriali insistenti sui terreni in comunione ereditaria tra
i sigg.ri RI ET, RI LD e RI TO LE per cui è oggi causa;
2) altresì dichiarare il diritto della odierna comparente Società Industria Manufatti Polietilene MP s.r.l di acquistare il terreno di proprietà dei germani RI ET, RI
LD e RI TO LE ove sono costruiti i manufatti ivi oggi insistenti. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio....”.
Si costituiva in giudizio RI ET, chiedendo nelle conclusioni dell'atto “Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello proposto dalla S.I.M.POL. S.r.l. e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario...” .
Si costituivano in giudizio RI LD e RI TO
LE, con comparsa di costituzione, chiedendo nelle conclusioni
dell'atto: “...1) riformare la sentenza appellata accogliendo i motivi di appello avanzati da OL s.r.l. , dichiarando che l'appellante Società
Industria
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