Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/03/2024, n. 134
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'esito dell'udienza del 21.12.2023, sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 161 dell'anno 2023 e vertente
TRA
IG DI RO, rappresentata e difesa dall'Avv. SPOLTORE ANGELA, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difesa dall'Avv. MARIOTTI SILVANA e dall'Avv.CAPANNOLO EMANUELA giusta procura generale alle liti
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 498/2022 del Tribunale di Teramo pubblicata il
11/10/2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.4.2023 il sig. Di ET ha impugnato la sentenza del Tribunale di
Teramo che ha rigettato il ricorso dallo stesso proposto e con il quale chiedeva di “accertare
e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità
1) della nota datata 03.08.2018, notificata in data 21.08.2018 con cui l'Inps comunicava al ricorrente di aver proceduto a calcolare d'ufficio l'importo dei contributi asseritamente dovuti per l'anno 2011 alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della L. 335/95, richiedendo il versamento degli importi indicati in dettaglio a titolo di contributi e sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116 co. 8 lett. B) della L. 388/2000, sicché illegittima ed infondata;
2) dell'accertamento notificato in data 16 luglio 2019 con cui Inps richiedeva i pagamenti contributivi per l'anno 2013, per intervenuta prescrizione “
Il primo credito avrebbe tratto origine da una verificata effettuata sui modelli F24 in cui sarebbe stata operata una compensazione per euro 2.630,20 ritenuta indebita. L'INPS quindi richiedeva tale somma, oltre ad euro 887,78 per sanzioni, per un totale di euro 3.517,98.
Il sig. Di ET deduceva che in realtà la compensazione era legittima poiché, come da circolare n. 90 /2012 dello stesso Istituto, egli aveva portato in compensazione l'importo