Corte d'Appello Roma, sentenza 13/01/2025, n. 205

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 13/01/2025, n. 205
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 205
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6641/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta dell'11.6.2024 tra:
NO DR SR (P.IVA 04118611005), AN AN (CF.
[...]), OL ER (CF. [...]), elett.te dom.ti in
Roma alla Via F. Siacci 39 c/o lo studio degli Avv.ti Angelo Ciolina, Carlo Maltese e Luigi
Mazza che li rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente giusta procura in calce su foglio separato allegato al messaggio di posta elettronica certificato
- APPELLANTI -
CONTRO


INTESA SANPAOLO S.P.A., (già Cassa di Risparmio della Provincia di Rieti S.p.A.) con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, Capogruppo del gruppo bancario “Intesa
Sanpaolo”, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari, numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158, in persona del procuratore avv. Bruna
Pastinese, a tanto abilitato in virtù di procura conferita con atto autenticato dal notaio
Renata Mariella di Milano in data 20 febbraio 2019, rep. 42433, racc. 13755 (all. 1), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano de Luca del Foro di Roma (C.F.
[...]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via
Salaria n. 400, giusta procura rilasciata su foglio separato, da intendersi apposta in calce all'atto di costituzione ai sensi dell'art. 18 comma 5 D.M. 44/2011, così come modificato dal D.M. 48/2013.
- APPELLATA –

Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Rieti n. 589/19.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la CN DR s.r.l. quale società debitrice principale nonché IR AN e LL ER nella loro qualità di fideiussori, hanno impugnato la sentenza n. 589/19 con cui il Tribunale di Rieti ha respinto le domande dai medesimi proposti nei confronti della Cassa di Risparmio di Rieti s.p.a., poi Intesa San
Paolo s.p.a., condannandoli anche in solido alla rifusione delle spese del giudizio in favore di quest'ultima.
Le domande dagli odierni appellanti proposte erano state le seguenti:
“Piaccia al Tribunale illustrissimo, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE: - SOSPENDERE: il presente giudizio per
pag. 2/11
rimettere alla Corte Costituzionale le questioni di legittimità costituzionale sopra esposte.
Qualora l'Ill.mo Giudice adito non dovesse ritenere di sollevare la questione pregiudiziale di legittimità costituzionale:
Nel merito, in relazione ai contratti di mutuo:
ACCERTARE E DICHIARARE: in merito ai contratti di mutuo n. rep. 34169 del
23/6/1999 e n. 00/0063518195 del 14/07/2008, previa eccezione di compensazione tra quanto illegittimamente corrisposto alla banca convenuta e la eventuale maggior somma, la gratuità dei suindicati contratti, per la restituzione di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi, spese, commissioni, polizze etc. come quantificate in corso di causa anche a mezzo di CTU contabile;

In relazione al contratto di c/c: ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità ed inefficacia delle condizioni generali di contratto di apertura del credito e di conto corrente per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2, ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità della clausola contrattuale anatocistica relativa ai contratti di cui in narrativa e per
l'effetto l'inefficacia della capitalizzazione trimestrale degli interessi unilateralmente applicata dalla banca per violazione dell'art. 25 del d.lgs n. 342/1999;
ACCERTARE E
DICHIARARE: la nullità della clausola di modifica unilaterale dei tassi d'interesse nonché delle altre condizioni contrattuali, secondo quanto disposto dall'art. 1341 c.c.,
ACCERTARE E DICHIARARE: l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di tassi
d'interesse usurari superando i limiti imposti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 incorrendo nell'usura oggettiva e soggettiva come indicato nelle perizie, ACCERTARE E
DICHIARARE: la nullità ed inefficacia dell'addebito in c/c, da parte della banca delle commissioni di massimo scoperto per la violazione degli artt. 1284 c. 3, 1325 e 1418 c. 2, e
1346 c.c., ACCERTARE E DICHIARARE: l'illegittimità del calcolo dei c.d. giorni di valuta concretizzandosi in una modifica unilaterale ed arbitraria del saggio d'interesse per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto per tutti i rapporti dedotti in giudizio
ORDINARE: all'istituto di credito di rideterminare il “dare e avere tra le parti” mediante il ricalcolo contabile dell'intero rapporto sia -capitalizzazione degli interessi sugli interessi, del tasso ultra legale ed usurario, della commissione di massimo scoperto e della valuta,
CONDANNARE: la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla
pag. 3/11
costituzione in mora come quantificate in narrativa oltre spese delle CTP salva la maggiore
o minore somma accertata in corso di causa, CONDANNARE: l'Istituto di credito convenuto, al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che ci si riserva di quantificare, DICHIARARE: la liberazione dei fideiussori Signori IR AN e LL
ER per un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c.;
CONDANNARE: la banca convenuta ex art. 96 c.p.c. qualora risultando soccombente nel presente giudizio appaia evidente che, non accettando di risolvere la controversia in mediazione, abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa oltre IVA e
CPA”.
A sostegno del gravame, gli appellanti hanno posto i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 644 c.p. e della L. 108/96 . Rilevanza degli interessi di mora ai fini della normativa antiusura. Illegittima modifica del tasso soglia legalmente determinato.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 c.c. e della delibera C.I.C.R. del

9.2.2000. Mancata pattuizione della clausola di reciprocità. Violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 118 T.U.B. per la mancata
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi