Corte d'Appello Milano, sentenza 02/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 02/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 4
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 2143/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
La Corte, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente dott.ssa Valentina Paletto Consigliere rel. dott. Lucio Marcantonio Consigliere
ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2143/2024 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 02.05.2024, comunicata il 07.05.2024 tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1 Mileto (VV), via Napoli s.n.c., rappresentato e difeso dall' avv. Antonio Paolì del Foro di Vibo Valentia, presso il cui studio, sito in Paravati di Mileto (VV), via Vice Presidente Colloca n. 23, ha eletto domicilio APPELLANTE e (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Liguori, presso il cui studio, sito in Saronno (VA), via Don Silvio Marzorati n. 2, ha eletto domicilio APPELLATA
Con l'intervento del PG presso la Corte d'Appello di Milano, dott. ssa Simonetta Bellaviti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per parte appellante:Voglia l'ECC.MA Corte di Appello di Milano adita, rigettata ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione, per tutti i motivi in narrativa esposti 1) IN VIA PRELIMINARE E PREGIUZIALE a norma dell'art. 283 c.p.c.

ritenuto che

nel caso in esame ricorrono i gravi ed irreparabili motivi in narrativa descritti, Voglia sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in precedenza descritta, emessa dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio Prima Sezione Civile;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Voglia Riformare totalmente la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio Prima Sezione Civile in premessa descritta, e conseguentemente Voglia accogliere totalmente l'appello proposto nel
pagina 1 di 13 presente giudizio dal sig. e, per l'effetto, Voglia, 1) Dichiarare e Disporre l'affidamento Parte_1 condiviso dei figli minori e della madre con il sig. relativamente ad ogni PE Per_2 Parte_1 scelta scolastica, ed al ril o nche validi per l'espatr padre d'incontrarli in spazio neutro con le tempistiche stabilite dai Servizi Sociali, previo adeguato accompagnamento dei minori, ivi compresa la regolamentazione dei contatti telefonici;
2) Porre interamente a carico della controparte sig.ra

il contributo al mantenimento dei figli minori e dell'importo mensile CP_1 PE Per_2
€ 400, ammontante ad € 200, per ciascuno, oltre la zio STAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte d'Appello di Milano, in subordine nell'ipotesi in cui, la Corte d'Appello di Milano, non ritenga di accogliere la richiesta avanzata dall'odierno appellante sig. Parte_1 appena sopra descritta, si chiede di voler ridurre l'importo mensile complessivo posto a carico del sig.
[...]
con la sentenza impugnata in narrativa descritta a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 dei figli minori ad una somma nel suo ammontare mensile complessivo di € 400 ad una somma inferiore nel suo ammantare ritenuta più equa e di giustizia;
3) Revocare la condanna ex art. 96 c.p.c. inflitta con l'impugnata sentenza al sig. non sussistendone i presuposti giuridici né in fatto né in diritto;
4) Con Parte_1 condanna della pagamento di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si chiede che la Corte di Appello di Milano adita, voglia acquisire alla presente causa di appello il fascicolo relativo alla causa di primo grado avente R.G. N. 2507/2023 V.G. celebrata davanti al Tribunale Ordinario di Busto Arsizio Prima Sezione Civile”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, premessa ogni declatoria, provvidenza e statuizione del caso, contrariis reiectis, In via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza per tutti i motivi sopra esposti;
In via principale: a) rigettare tutte le richieste in fatto e in diritto dell'appellante e dichiarare la conferma integrale della sentenza n. 262/2024 del Parte_1 02/05/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, per tutti i motivi sopra esposti;
b) dichiarare la conferma della condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e disporre condanna ulteriore, per evidente temerarietà e manifesta infondatezza delle domande poste dall'appellante, quale aggravamento delle spese ex art. 96 co. 3 c.p.c.;
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari. In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. Riservata espressamente ogni più ampia precisazione dei fatti, produzione, deduzione e controdeduzione documentale e fatto salvo ogni ulteriore diritto”.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con sentenza pronunciata in data 02.05.2024, il Tribunale di Busto Arsizio - provvedendo sulla domanda promossa da volta ad ottenere l'affidamento super-esclusivo dei figli minori, CP_1 e , nati, rispettivamente il 7.3.2014 e il 17.4.2018 dalla relazione intrattenuta more PE Per_2 uxorio con e la determinazione a carico dello stesso di un contributo al Parte_1 mantenimento dei figli nella misura di € 500 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie – ha affidato in via super esclusiva i minori e alla madre, cui ha conferito poteri di PE Per_2 rappresentanza relativamente alle scelte scolastica, sanitarie, ludico-sportive ed al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, con facoltà per il padre di incontrarli in spazio neutro, con le tempistiche stabilite dai Servizi sociali all'uopo incaricati;
ha posto a carico del resistente un contributo al mantenimento dei minori dell'importo mensile complessivo di € 400,00, oltre rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie;
ha attribuito alla il 100% CP_1 dell'assegno unico;
ha condannato il a rifondere le spese di lite sostenute dalla Pt_1 CP_1 nell'importo di € 3.600,00;
ha condannato il a risarcire il danno subito dalla controparte ai Pt_1 sensi dell'art. 96 c.p.c. nell'importo di € 1.200,00, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria
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dalla data della sentenza al saldo;
ha, infine, condannato il a pagare la sanzione di € 500,00 in
Pt_1 favore della Cassa delle Ammende. Quanto al regime di affido, il Tribunale ha disposto l'affido super esclusivo dei minori alla madre, prevedendo la regolamentazione delle visite paterne in Spazio Neutro, sulla scorta degli approfondimenti effettuati dai Servizi territoriali – che avevano evidenziato vissuti di tristezza della primogenita rispetto al ricordo dei comportamenti violenti tenuti dal padre nel passato e PE sentimenti di paura al pensiero di rivederlo – e della scarsa attenzione dimostrata dal per le
Pt_1 esigenze dei figli, anche sotto il profilo economico, non avendo il genitore mai versato alcun contributo per il loro mantenimento. Quanto agli aspetti economici, il Tribunale ha ritenuto congruo porre a carico del un
Pt_1 contributo al mantenimento di e di nella misura di € 200,00 mensili per ciascuno, PE Per_2 oltre rivalutazione annua ISTAT e l'obbligo di rimborso del 50% delle spese straordinarie, tenuto conto della mancanza di frequentazione tra il padre e figli, della circostanza che il padre svolge attività lavorativa, seppur stagionale, della percezione, da parte del del reddito di inclusione
Pt_1 e dell'assenza di spese abitative da sostenere, vivendo, il con i propri genitori.
Pt_1 Infine, i giudici di prime cure hanno condannato il al risarcimento del danno subito dalla
Pt_1
ex art. 96 c.p.c., liquidandolo equitativamente nell'importo pari ad un terzo delle spese CP_1 processuali e aggiungendovi l'ammenda di € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, in considerazione del comportamento processuale tenuto dal resistente, consistito nell'aver omesso di collaborare nella rappresentazione della sua effettiva condizione reddituale, nell'aver proposto un'eccezione di incompetenza per territorio del tutto avulsa dal quadro normativo di riferimento e nell'aver insistito su tesi e domande risultate prive di fondamento.

2.Avverso la predetta sentenza, con atto depositato in data 17.7.2024, ha proposto Parte_1 tempestivo appello ed ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, nel merito, in via principale, la riforma dello stesso in relazione al regime di affidamento dei figli minori, richiesto nella forma condivisa e alla determinazione del contributo al mantenimento dei figli e , da porre interamente a carico della , nella misura PE Per_2 CP_1 di € 400,00 mensili, oltre rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie, in subordine, la riduzione dell'importo mensile complessivo posto a carico del sig. per il Pt_1 mantenimento dei figli minori ed infine, la revoca della condanna ex art. 96 c.p.c. e la condanna di controparte al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio. Con il primo motivo di appello, la difesa ha lamentato che la decisione di primo grado Pt_1 avente ad oggetto l'affidamento super esclusivo dei minori e alla madre sia priva PE Per_2 di idonea motivazione – avendo il Tribunale omesso di motivare in ordine all' inidoneità educativa del – e sia basata solo sulle generiche affermazioni sfornite di prova di controparte, secondo Pt_1 le quali l'odierno appellante sarebbe dedito al gioco d'azzardo ed al consumo di alcool. Sullo specifico aspetto, la difesa di parte appellante ha rappresentato che durante la sua permanenza a Saronno, nel corso della convivenza con la presso l'abitazione dei genitori di quest'ultima, il CP_1
ha provveduto, per circa un anno, ad accudire la figlia primogenita in via esclusiva, Pt_1 essendo la impegnata
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