Corte d'Appello Genova, sentenza 08/01/2025, n. 26
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 823/2023
La Corte D'Appello di Genova, Terza Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 823/2023 R.G. promossa da
AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N.
4 - SISTEMA SANITARIO
REGIONE LIGURIA (C.F. 01038700991), elettivamente domiciliato in VIA
MACAGGI, 21/5-8 16121 GENOVA presso lo studio dell'Avv. COCCHI LUIGI che la rappresenta e difende per mandato in atti congiuntamente all'Avv. TORTORELLI
AUGUSTO;
PARTE APPELLANTE contro
SA NP S.P.A. (C.F. 11991500015), elettivamente domiciliata in
VIA MANARA N. 15 MILANO, presso lo studio dell'Avv. CAPUANO VINCENZO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
PARTE APPELLATA nonché contro
MI FORMAZIONE SRL IN LIQ (C.F. 02344980608);
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta e disattesa ogni contraria e diversa domanda, ragione, eccezione ed istanza, di rito, di merito e istruttoria, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Genova, Sez. VI, n.
1837/2023, nella causa civile di primo grado iscritta al n° 6518/2021 R.G., posta in deliberazione all'udienza del 21.7.2023, depositata in data 25.07.2023 e notificata nello stesso giorno ed e in accoglimento dei motivi di impugnazione di cui in narrativa:
− nel merito, in accoglimento dell'appello proposto, dato atto della fondatezza e legittimità della eccezione di compensazione avanzata da AZIENDA SOCIOSANITARIA
LIGURE N. 4, rigettare siccome inammissibili e/o infondate tutte le domande di pagamento azionate da SA SAN PAOLO nei confronti dell'appellante;
− vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio." per parte appellata, NT LO s.p.a.: “Dichiarando sin d'ora di non accettare contraddittorio su nuove domande e/o eccezioni formulate ex adverso, richiamate tutte le precedenti difese ed istanze istruttorie già formulate in atti, in ogni caso, piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, anche fissando all'uopo l'udienza ai sensi del combinato disposto degli artt.
348bis e 350bis c.p.c., così giudicare: in via preliminare:
- rigettare la richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c. e condannare la parte appellante al pagamento della pena pecuniaria prevista dall'art. 283, ultimo comma, c.p.c. nella misura ritenuta equa dalla Corte;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tutti i motivi esposti e le eccezioni formulate in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Genova n. 1837/2023, pubblicata in data 25/07/2023;
in via principale e nel merito:
- rigettare l'appello proposto perché infondato e illegittimo per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di
Genova n. 1837/2023, pubblicata in data 25/07/2023.
Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVAZIONE
2
1.1. Con atto di citazione in data 24/06/2021, SA SAN PAOLO S.p.A. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Genova l'AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE
N. 4 e MI FORMAZIONE S.R.L. IN LIQ.NE esponendo:
- che con atto di cessione in data 18/10/2013 era divenuta titolare di tutti i crediti maturati e maturandi di TH ON s.r.l. nei confronti di ASL4 RI a far data dalla sottoscrizione della cessione e per i successivi 24 mesi, ovvero sino al
17/10/2015 per complessivi € 214.585,26;
- che la cedente era inadempiente riguardo all'obbligo di fornire alla cessionaria tutti i documenti comprovanti i crediti ceduti, da cui conseguiva la sua responsabilità, in quanto aveva di fatto impedito al factor di tutelare i propri interessi, nonché di avviare più velocemente le azioni di recupero del credito nei confronti della debitrice ceduta;
- che TH aveva l'obbligo di restituire le anticipazioni incassate in forza del contratto di factoring stipulato pro solvendo;
- che, in caso di mancata restituzione dei corrispettivi delle cessioni, il factor era legittimato ad agire tanto nei confronti del cedente quanto nei confronti del debitore ceduto per il recupero del proprio credito;
- di aver regolarmente pagato alla cedente il corrispettivo delle cessioni, pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle competenze contrattuali.
Ciò premesso chiedeva, in via principale, la condanna di Asl 4 al pagamento in suo favore della somma di € 214.585,26 e, in subordine, la condanna di TH alla restituzione delle somme ricevute a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo delle cessioni dei crediti.
1.2. Si costituiva la AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N. 4, la quale eccepiva:
- di aver stipulato con la Società Alba spa (odierna TH ON s.r.l. in liq.) contratto di somministrazione di lavoro a seguito dell'espletamento di procedura aperta di gara;
- che la predetta Società veniva meno ai suoi obblighi: in particolare veniva riscontrato, come risultava dal verbale unico di accertamento notificato alla convenuta, l'omissione di versamenti contributivi in relazione al personale somministrato alla Asl 4 nei mesi da agosto 2011 a settembre 2013, per l'importo di € 256.793,00, oltre sanzioni per €
19.310,00;
3
- che, a seguito del ricorso proposto da Alba spa avverso il verbale di accertamento, il
Tribunale del Lavoro di Frosinone accertava che gli oneri contributivi da corrispondere all'Inps da parte della ricorrente Società per il personale occupato presso tutto il territorio nazionale, dal dicembre 2008 al settembre 2013, erano risultati essere di €
8.127.486,00 per contributi e € 2.535.921,43 per sanzioni, per un totale di €
10.663.407,43;
- che, visti i gravi inadempimenti contrattuali di Alba Spa, veniva disposto
l'incameramento della cauzione definitiva dalla medesima versata, pari a € 175.000,00;
- che Alba Spa, ometteva al versamento delle retribuzioni e oneri accessori per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014, per un importo pari ad € 227.626,54, cui provvedeva ASL4 in quanto obbligata in solido con facoltà di riserva nei confronti della somministratrice;
- che, quindi, Asl 4 provvedeva alla risoluzione per inadempimento grave del contratto relativo al servizio di somministrazione di lavoro;
- che, a seguito di successivi procedimenti esecutivi presso terzi, promossi in relazione a crediti di lavoro maturati nei confronti di Alba spa, Asl 4 procedeva all'assegnazione, come disposta dal Tribunale di Frosinone, delle somme spettanti ai lavoratori, le quali ammontavano ad € 161.922,72, esaurendo così l'importo di cui alla cauzione;
- l'opponibilità alla cessionaria della compensazione dei controcrediti della debitrice ceduta verso la cedente per effetto della operatività del meccanismo della compensazione impropria, non sottoposta alla disciplina di cui all'art. 1248 cc, atteso che i crediti e debiti tra il debitore ceduto e il cedente avevano difatti origine dall'unico rapporto negoziale intercorso tra gli stessi, rappresentato dal contratto di somministrazione di lavoro;
- l'opponibilità all'attrice delle eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del contratto da parte di Alba spa;
- l'inesistenza e/o inesigibilità dei crediti ceduti da TH ON s.r.l. in liq. in favore dell'attrice.
1.3 In data 12/01/2022, il Tribunale di Genova dichiarava la contumacia di MI
FORMAZIONE SRL IN LIQ.
4
1.4. Con sentenza n. 1837/2023, il Tribunale di Genova accoglieva la domanda proposta da NT LO e per l'effetto condannava ASL4 a corrispondere a parte attrice la somma di € 214.585,26, oltre interessi di mora ex art. 5 D.Lgs.231/2002 dal 26.5.2017 al saldo, e a rifondere le spese di lite.
Il Tribunale, rigettava l'eccezione proposta da ASL4 di estinzione per compensazione
c.d. impropria, affermando che i crediti che ASL avrebbe voluto compensare con quelli vantati da TH a titolo di corrispettivo per la fornitura dei lavoratori non
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 823/2023
La Corte D'Appello di Genova, Terza Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 823/2023 R.G. promossa da
AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N.
4 - SISTEMA SANITARIO
REGIONE LIGURIA (C.F. 01038700991), elettivamente domiciliato in VIA
MACAGGI, 21/5-8 16121 GENOVA presso lo studio dell'Avv. COCCHI LUIGI che la rappresenta e difende per mandato in atti congiuntamente all'Avv. TORTORELLI
AUGUSTO;
PARTE APPELLANTE contro
SA NP S.P.A. (C.F. 11991500015), elettivamente domiciliata in
VIA MANARA N. 15 MILANO, presso lo studio dell'Avv. CAPUANO VINCENZO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
PARTE APPELLATA nonché contro
MI FORMAZIONE SRL IN LIQ (C.F. 02344980608);
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta e disattesa ogni contraria e diversa domanda, ragione, eccezione ed istanza, di rito, di merito e istruttoria, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Genova, Sez. VI, n.
1837/2023, nella causa civile di primo grado iscritta al n° 6518/2021 R.G., posta in deliberazione all'udienza del 21.7.2023, depositata in data 25.07.2023 e notificata nello stesso giorno ed e in accoglimento dei motivi di impugnazione di cui in narrativa:
− nel merito, in accoglimento dell'appello proposto, dato atto della fondatezza e legittimità della eccezione di compensazione avanzata da AZIENDA SOCIOSANITARIA
LIGURE N. 4, rigettare siccome inammissibili e/o infondate tutte le domande di pagamento azionate da SA SAN PAOLO nei confronti dell'appellante;
− vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio." per parte appellata, NT LO s.p.a.: “Dichiarando sin d'ora di non accettare contraddittorio su nuove domande e/o eccezioni formulate ex adverso, richiamate tutte le precedenti difese ed istanze istruttorie già formulate in atti, in ogni caso, piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, anche fissando all'uopo l'udienza ai sensi del combinato disposto degli artt.
348bis e 350bis c.p.c., così giudicare: in via preliminare:
- rigettare la richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c. e condannare la parte appellante al pagamento della pena pecuniaria prevista dall'art. 283, ultimo comma, c.p.c. nella misura ritenuta equa dalla Corte;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tutti i motivi esposti e le eccezioni formulate in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Genova n. 1837/2023, pubblicata in data 25/07/2023;
in via principale e nel merito:
- rigettare l'appello proposto perché infondato e illegittimo per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di
Genova n. 1837/2023, pubblicata in data 25/07/2023.
Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVAZIONE
2
1.1. Con atto di citazione in data 24/06/2021, SA SAN PAOLO S.p.A. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Genova l'AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE
N. 4 e MI FORMAZIONE S.R.L. IN LIQ.NE esponendo:
- che con atto di cessione in data 18/10/2013 era divenuta titolare di tutti i crediti maturati e maturandi di TH ON s.r.l. nei confronti di ASL4 RI a far data dalla sottoscrizione della cessione e per i successivi 24 mesi, ovvero sino al
17/10/2015 per complessivi € 214.585,26;
- che la cedente era inadempiente riguardo all'obbligo di fornire alla cessionaria tutti i documenti comprovanti i crediti ceduti, da cui conseguiva la sua responsabilità, in quanto aveva di fatto impedito al factor di tutelare i propri interessi, nonché di avviare più velocemente le azioni di recupero del credito nei confronti della debitrice ceduta;
- che TH aveva l'obbligo di restituire le anticipazioni incassate in forza del contratto di factoring stipulato pro solvendo;
- che, in caso di mancata restituzione dei corrispettivi delle cessioni, il factor era legittimato ad agire tanto nei confronti del cedente quanto nei confronti del debitore ceduto per il recupero del proprio credito;
- di aver regolarmente pagato alla cedente il corrispettivo delle cessioni, pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle competenze contrattuali.
Ciò premesso chiedeva, in via principale, la condanna di Asl 4 al pagamento in suo favore della somma di € 214.585,26 e, in subordine, la condanna di TH alla restituzione delle somme ricevute a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo delle cessioni dei crediti.
1.2. Si costituiva la AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N. 4, la quale eccepiva:
- di aver stipulato con la Società Alba spa (odierna TH ON s.r.l. in liq.) contratto di somministrazione di lavoro a seguito dell'espletamento di procedura aperta di gara;
- che la predetta Società veniva meno ai suoi obblighi: in particolare veniva riscontrato, come risultava dal verbale unico di accertamento notificato alla convenuta, l'omissione di versamenti contributivi in relazione al personale somministrato alla Asl 4 nei mesi da agosto 2011 a settembre 2013, per l'importo di € 256.793,00, oltre sanzioni per €
19.310,00;
3
- che, a seguito del ricorso proposto da Alba spa avverso il verbale di accertamento, il
Tribunale del Lavoro di Frosinone accertava che gli oneri contributivi da corrispondere all'Inps da parte della ricorrente Società per il personale occupato presso tutto il territorio nazionale, dal dicembre 2008 al settembre 2013, erano risultati essere di €
8.127.486,00 per contributi e € 2.535.921,43 per sanzioni, per un totale di €
10.663.407,43;
- che, visti i gravi inadempimenti contrattuali di Alba Spa, veniva disposto
l'incameramento della cauzione definitiva dalla medesima versata, pari a € 175.000,00;
- che Alba Spa, ometteva al versamento delle retribuzioni e oneri accessori per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014, per un importo pari ad € 227.626,54, cui provvedeva ASL4 in quanto obbligata in solido con facoltà di riserva nei confronti della somministratrice;
- che, quindi, Asl 4 provvedeva alla risoluzione per inadempimento grave del contratto relativo al servizio di somministrazione di lavoro;
- che, a seguito di successivi procedimenti esecutivi presso terzi, promossi in relazione a crediti di lavoro maturati nei confronti di Alba spa, Asl 4 procedeva all'assegnazione, come disposta dal Tribunale di Frosinone, delle somme spettanti ai lavoratori, le quali ammontavano ad € 161.922,72, esaurendo così l'importo di cui alla cauzione;
- l'opponibilità alla cessionaria della compensazione dei controcrediti della debitrice ceduta verso la cedente per effetto della operatività del meccanismo della compensazione impropria, non sottoposta alla disciplina di cui all'art. 1248 cc, atteso che i crediti e debiti tra il debitore ceduto e il cedente avevano difatti origine dall'unico rapporto negoziale intercorso tra gli stessi, rappresentato dal contratto di somministrazione di lavoro;
- l'opponibilità all'attrice delle eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del contratto da parte di Alba spa;
- l'inesistenza e/o inesigibilità dei crediti ceduti da TH ON s.r.l. in liq. in favore dell'attrice.
1.3 In data 12/01/2022, il Tribunale di Genova dichiarava la contumacia di MI
FORMAZIONE SRL IN LIQ.
4
1.4. Con sentenza n. 1837/2023, il Tribunale di Genova accoglieva la domanda proposta da NT LO e per l'effetto condannava ASL4 a corrispondere a parte attrice la somma di € 214.585,26, oltre interessi di mora ex art. 5 D.Lgs.231/2002 dal 26.5.2017 al saldo, e a rifondere le spese di lite.
Il Tribunale, rigettava l'eccezione proposta da ASL4 di estinzione per compensazione
c.d. impropria, affermando che i crediti che ASL avrebbe voluto compensare con quelli vantati da TH a titolo di corrispettivo per la fornitura dei lavoratori non
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