Corte d'Appello Torino, sentenza 05/03/2024, n. 209
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
Sezione Minorenni e Famiglia
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa C R MA Presidente
Dott.ssa C MO Consigliere rel.
Dott.ssa C B Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1361/2022 r.g., con oggetto: Divorzio contenzioso
promossa in sede d'appello da:
, residente in Racconigi (CN), elettivamente domiciliata in Saluzzo Parte_1
(CN), Corso Roma n. 20, presso lo studio dell'avv. E G che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
Appellante-
nei confronti di
, residente in Carmagnola (TO), elettivamente domiciliato in Carignano CP_1
(TO), Via Roma n. 2, presso lo studio dell'avv. L T che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
Parte appellata
In contradditorio con
1 PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO in persona del
Sost. Proc. Dott.ssa M N che ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante:
“Piaccia all'ECC.MA Corte di Appello di Torino, riunita in Camera di Consiglio, ogni contraria istanza disattesa e respinta, accogliere l'appello proposto dalla sig.ra Pt_1
e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 804/22 resa inter partes dal Tribunale di
[...]
Cuneo nel proc. RG 584/2021, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Carmagnola (TO) il 10/06/2012 tra il sig. e la sig.ra CP_1
, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Carmagnola, Atto n. Parte_1
21 parte II, serie A, per l'anno 2012;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carmagnola (TO) di provvedere all'annotazione della sentenza ai sensi di legge;
confermare, per quel che concerne condizioni di affido, modalità di tenuta e mantenimento dei figli minori, eccettuato il periodo delle vacanze estive da trascorrere con
i figli – fissato per raggiunto accordo in tre settimane anziché in due -, le condizioni già stabilite nell'accordo di separazione. In particolare, quanto alle modalità di tenuta, confermare quanto già stabilito nell'accordo di separazione omologato e riconfermato in sede di provvedimenti provvisori nanti al Presidente del Tribunale di Cuneo nel procedimento in questa sede impugnato (per le ragioni di cui al motivo 1 di appello).
Quanto alla misura del mantenimento in favore dei figli minori, riconfermare quanto stabilito nelle condizioni di separazione omologate e riconfermate in sede di provvedimenti provvisori, ovvero nella misura complessiva di € 800,00 mensili, rivalutabili (per le ragioni di cui al motivo 2 di appello);
ferme nel resto le altre condizioni.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, nonché del sub procedimento ex art. 709 c.c., disatteso per assenza dei presupposti di legge (motivo sub
3)”.
Parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita,
respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione
2 NEL MERITO
Respingere l'appello ex adverso promosso in quanto infondato in fatto ed in diritto e per
l'effetto
confermare il contenuto della sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo,
con le seguenti precisazioni doverose a seguito dei fatti nelle more accaduti:
relativamente ai tempi di permanenza dei figli presso di sé nella giornata del lunedì immediatamente successivo ad un fine settimana trascorso con la mamma , tale regolamentazione deve essere attuata “ sia nel periodo scolastico che nel periodo extrascolastico” ( nell'estate 2023 infatti la signora ha impedito gli incontri padre- Pt_1
figli nella giornata di lunedì in quanto dalla stessa ritenuti attuabili solo in periodo scolastico).
Disporre che il padre possa tenere con sé i figli nella settimana in cui i minori trascorreranno il fine settimana con il padre anche il lunedì pomeriggio ( immediatamente successivo ad un fine settimana trascorso con la mamma) con il seguente orario:
- In periodo scolastico dal termine dell'orario scolastico fino al martedì mattino con riaccompagnamento a scuola;
- In periodo non scolastico, dalle ore 11 del lunedì fino alle ore 11 del martedì.
Relativamente alla quantificazione del contributo mensile al mantenimento dei figli minori: “Porre a carico del signor a titolo di contributo mensile al CP_1 mantenimento dei figli la somma pari a euro 500”.
IN VIA ISTRUTTORIA
Per mero tuziorismo difensivo, si richiamano le istanze già formulate in primo grado con la memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. depositata in data 7 dicembre 2021
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, quanto meno per il presente grado di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio concordatario in Carmagnola (TO) il 10 giugno 2012.
Dal matrimonio sono nati due figli: nata il 23 giugno 2013 e , nato il 14 Per_1 Per_2
settembre 2015.
3
I coniugi si separavano consensualmente con verbale omologato il 6 giugno 2019 dal
Tribunale di Asti.
Con ricorso in data 3 marzo 2021 il signor chiedeva al Tribunale di Cuneo di CP_1
pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva altresì la modifica delle condizioni di separazione relativamente ai tempi di permanenza con i figli, invocandone l'aumento ed altresì domandando la riduzione del contributo al mantenimento per gli stessi dai complessivi € 800,00 mensili concordati in sede di separazione , a € 500,00 mensili, essendo oramai la madre signora dotata di Pt_1
attività lavorativa.
La signora si costituiva in giudizio nulla opponendo alla cessazione degli effetti Pt_1 civili del matrimonio ma richiedendo l'integrale conferma degli accordi a suo tempo raggiunti con l'omologa della separazione consensuale.
Con l'ordinanza presidenziale venivano confermati in via provvisoria i provvedimenti adottati in sede di separazione consensuale.
Con ordinanza 11 marzo 2022 veniva altresì definito un sub procedimento aperto su ricorso del signor ex art. 709 ter c.p.c. CP_1
Il Tribunale di Cuneo con sentenza in data 9-30 settembre 2022 dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Disponeva che il padre, salvo diversi accordi, potesse vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: tutte le settimane, dal mercoledì dal termine dell'orario scolastico sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola o presso l'abitazione materna;
ed inoltre anche il lunedì pomeriggio (immediatamente successivo ad un fine settimana trascorso con la madre) dal termine dell'orario
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi