Corte d'Appello Milano, sentenza 12/03/2024, n. 118
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Testo completo
Sentenza n. 118/24 Registro generale Appello Lavoro n. 1088/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Benedetta PATTUMELLI Presidente Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. Dott.ssa Maria DI PAOLO Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 395/23 del Tribunale di Pavia, est. Dott.ssa Ferrari, discussa all'udienza collegiale del 5 febbraio 2024 e promossa
DA
IS LA LA, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Bianchini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Roma, Via Mameli n. 5
APPELLANTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia Maria D'Ascoli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 38
E
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Demaestri, in via Savarè n. 1 (Ufficio Legale Distrettuale dell'INPS)
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c.
[1] Nel merito: Accertare interesse ad agire sia per il preventivo esperimento dell'istanza di sgravio, nonché ad eccepire la prescrizione successiva alle notifiche. Accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c. Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., correttamente quantificate secondo parametri forensi D.M. 55/2014, e successive modifiche, minimi inderogabili C. 9815/2023, in favore dello scrivente Avvocato distrattario”.
PER ADER:
“Rigettare l'appello proposto dalla sig.ra LA LA IS avverso la sentenza n. 395/2023, R.G. 341/2022, emessa dal Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Federica Ferrari, in data 24.10.2023, e non notificata in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati nel presente atto.
- Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore a norma dell'art. 93 c.p.c. che dichiara di avere anticipato le spese e non avere riscosso onorari per l'opera prestata”.
PER INPS:
“- provvedere sull'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 395/23 respingendolo;
- in ogni caso:
-dichiarare l'inammissibilità del ricorso e delle domande formulate da LA LA IS;
- in subordine e senza alcuna rinuncia all'eccezione di inammissibilità, rigettare il ricorso e tutte le domande svolte da LA LA IS in quanto infondate in fatto e diritto con conferma degli avvisi di addebito e dei crediti per cui è causa.
- in via di ulteriore subordine dichiarare LA LA IS tenuta al pagamento di quella diversa somma che risultasse dovuta all'esito del giudizio in relazione agli avvisi di addebito per cui è causa. Con vittoria di spese e competenze.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 16.3.2022 avanti al Tribunale di Pavia, quale giudice del Lavoro, la sig.ra IS ha proposto opposizione avverso il diniego di sgravio relativo ad una serie di avvisi di addebito INPS (nn. 37920130001919265000;
37920140003564843000;
37920150001439469000;
37920150001936619000;
37920150001977455000;
37920150002114228000;
37920160001135380000;
37920160001880188000;
37920160003078070000), per un totale di € 26.027,54, sostenendo la loro mancata notifica e l'illegittimità delle pretese per intervenuta prescrizione dei crediti. Si costituiva in giudizio l'INPS, il quale, fornendo prova della regolare notifica degli avvisi di addebito impugnati, rilevava l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione e chiedeva al Giudice di ordinare all'Agente delle Riscossione la produzione degli atti interruttivi della prescrizione. Il Giudice del Lavoro, in accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall'INPS, ordinava ad Agenzia delle Entrate Riscossione la produzione in giudizio dei suddetti atti. Agenzia Entrate Riscossione, in adempimento all'ordine di esibizione disposto dal Giudice, si costituiva in giudizio, producendo copia degli atti interruttivi della prescrizione. Con sentenza n. 395/23 (est. Dott.ssa Ferrari) il Tribunale ha respinto il ricorso dell'appellante con la seguente motivazione:
“INPS ha depositato la prova della notifica [dei] seguenti avvisi di addebito emessi ai sensi dell'art. 30 legge 122/10 per il recupero dei contributi non versati dalla ricorrente:
[2]
-avviso di addebito 37920130001919265000 notificato il 9.01.2014 che riguarda i contributi fissi dovuti alla Gestione commercianti 4° rata 2010 e 1° rata 2011. Si veda doc. 1 e relativa cartolina di notifica alla residenza della ricorrente in Linarolo (PV) via Del Lino 3 (doc. 15).
-avviso di addebito 37920140003564843000 notificato alla pec
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Benedetta PATTUMELLI Presidente Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. Dott.ssa Maria DI PAOLO Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 395/23 del Tribunale di Pavia, est. Dott.ssa Ferrari, discussa all'udienza collegiale del 5 febbraio 2024 e promossa
DA
IS LA LA, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Bianchini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Roma, Via Mameli n. 5
APPELLANTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia Maria D'Ascoli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 38
E
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Demaestri, in via Savarè n. 1 (Ufficio Legale Distrettuale dell'INPS)
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c.
[1] Nel merito: Accertare interesse ad agire sia per il preventivo esperimento dell'istanza di sgravio, nonché ad eccepire la prescrizione successiva alle notifiche. Accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c. Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., correttamente quantificate secondo parametri forensi D.M. 55/2014, e successive modifiche, minimi inderogabili C. 9815/2023, in favore dello scrivente Avvocato distrattario”.
PER ADER:
“Rigettare l'appello proposto dalla sig.ra LA LA IS avverso la sentenza n. 395/2023, R.G. 341/2022, emessa dal Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Federica Ferrari, in data 24.10.2023, e non notificata in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati nel presente atto.
- Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore a norma dell'art. 93 c.p.c. che dichiara di avere anticipato le spese e non avere riscosso onorari per l'opera prestata”.
PER INPS:
“- provvedere sull'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 395/23 respingendolo;
- in ogni caso:
-dichiarare l'inammissibilità del ricorso e delle domande formulate da LA LA IS;
- in subordine e senza alcuna rinuncia all'eccezione di inammissibilità, rigettare il ricorso e tutte le domande svolte da LA LA IS in quanto infondate in fatto e diritto con conferma degli avvisi di addebito e dei crediti per cui è causa.
- in via di ulteriore subordine dichiarare LA LA IS tenuta al pagamento di quella diversa somma che risultasse dovuta all'esito del giudizio in relazione agli avvisi di addebito per cui è causa. Con vittoria di spese e competenze.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 16.3.2022 avanti al Tribunale di Pavia, quale giudice del Lavoro, la sig.ra IS ha proposto opposizione avverso il diniego di sgravio relativo ad una serie di avvisi di addebito INPS (nn. 37920130001919265000;
37920140003564843000;
37920150001439469000;
37920150001936619000;
37920150001977455000;
37920150002114228000;
37920160001135380000;
37920160001880188000;
37920160003078070000), per un totale di € 26.027,54, sostenendo la loro mancata notifica e l'illegittimità delle pretese per intervenuta prescrizione dei crediti. Si costituiva in giudizio l'INPS, il quale, fornendo prova della regolare notifica degli avvisi di addebito impugnati, rilevava l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione e chiedeva al Giudice di ordinare all'Agente delle Riscossione la produzione degli atti interruttivi della prescrizione. Il Giudice del Lavoro, in accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall'INPS, ordinava ad Agenzia delle Entrate Riscossione la produzione in giudizio dei suddetti atti. Agenzia Entrate Riscossione, in adempimento all'ordine di esibizione disposto dal Giudice, si costituiva in giudizio, producendo copia degli atti interruttivi della prescrizione. Con sentenza n. 395/23 (est. Dott.ssa Ferrari) il Tribunale ha respinto il ricorso dell'appellante con la seguente motivazione:
“INPS ha depositato la prova della notifica [dei] seguenti avvisi di addebito emessi ai sensi dell'art. 30 legge 122/10 per il recupero dei contributi non versati dalla ricorrente:
[2]
-avviso di addebito 37920130001919265000 notificato il 9.01.2014 che riguarda i contributi fissi dovuti alla Gestione commercianti 4° rata 2010 e 1° rata 2011. Si veda doc. 1 e relativa cartolina di notifica alla residenza della ricorrente in Linarolo (PV) via Del Lino 3 (doc. 15).
-avviso di addebito 37920140003564843000 notificato alla pec
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