Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 648
CA Napoli
Sentenza
10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere istr.-est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale n. 2899/2023
TRA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., in persona del dott. CO CO, nella qualità di Responsabile di Struttura di terzo livello con funzione "Credito Problematico”, livello di procura D5, giusta procura del 17/04/2023, a rogito del dott. Mario Zanchi, notaio in
NA (rep. n. 42423 - racc. n. 21712), rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti a margine dell'atto di appello, dall'avv. Andrea Andreani (C.F. n. [...]), presso il cui studio in Ancona, in Piazza Kennedy, n. 13, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
E
Curatela del Fallimento “Arte Tipografica Sas di AN RO & C.” nonché del socio illimitatamente responsabile, AN RO, Fall. N. 143/2018 Tribunale Napoli (P. Iva n.
04797030634), in persona del OR pro tempore, avv. Andrea Avitabile (C.F.
[...]), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di pagina 1 di 18
risposta depositata in grado di appello, dall'avv. Luca Bagnulo (C.F. n. [...]), presso il cui studio, in Napoli, alla Piazza G. Bovio, n. 14, elegge domicilio;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, n. 5042/2023, pronunciata, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito dell'udienza del 16.5.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con decreto ingiuntivo n. 5604/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data 16/07/2021, in via provvisoriamente esecutiva, notificato in data 4.10.2021, era ingiunto alla BA NT DE
HI di NA (d'ora innanzi, per brevità, anche solo BA) di consegnare alla Curatela del
Fallimento Arte Tipografica sas di AN RO & C., nonché del socio illimitatamente responsabile, AN RO (d'ora innanzi, per brevità, anche solo Curatela), i seguenti documenti:
a) estratti conto integrali DE rapporti intrattenuti con la società fallita, con allegata copia della documentazione contrattuale di riferimento, dall'origine del rapporto alla data di declaratoria di fallimento;
b) analitica descrizione delle eventuali linee di credito concesse in relazione ai predetti conti, nonché copia della documentazione attestante l'erogazione delle facilitazioni medesime;
c) analitica indicazione e descrizione degli eventuali ulteriori rapporti, anche cessati da oltre un anno, intrattenuti dalla società fallita, nonché copia della documentazione contrattuale di riferimento;
d) contratti di conto corrente originari;
e) contratti di apertura di credito innestati sui conti correnti;
f) contratti conto anticipi;
g) copia delle originarie convenzioni sulla determinazione del tasso ultra-legale, commissioni, provvigioni di massimo scoperto, e giorni valuta;
h) copia DE contratti e convenzioni successive alle originarie;
i) estratti conto e riassunti scalari dall'inizio del rapporto alla attualità afferenti sia al contratto di conto corrente che a quello conto anticipi;
j) fiDEussioni bancarie sottoscritte dal Sig. AN RO e/o da eventuali altri garanti.
pagina 2 di 18
Avverso il suindicato decreto ingiuntivo proponeva opposizione, con atto di citazione notificato in data 13.10.2021, la banca, la quale dopo aver premesso che aveva dato riscontro, ancor prima del deposito del ricorso monitorio, alla richiesta a mezzo pec della Curatela del 12.11.2020 di consegna della documentazione bancaria, inviando alla Curatela stessa, con pec del 30.11.2020, la documentazione reperita (contratto di conto corrente n. 220; fiDEussione a firma di RO
AN; estratti conto corrente dal 2010 al 2015), evidenziava che depositava, in allegato all'atto di opposizione, ulteriori documenti, che erano i soli reperiti, reperibili ed esistenti, con conseguente estinzione dell'obbligazione per avvenuto adempimento della stessa, e richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere. Deduceva, poi, che, ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB, ogni documento anteriore al decennio precedente al 4.10.2021 (data di notifica del decreto ingiuntivo, quindi pre 4.10.2011) non poteva e non avrebbe potuto, per legge, essere consegnato, evidenziando che la norma di cui all'art. 119, comma 4, TUB, rispecchiava l'obbligo decennale di conservazione delle scritture contabili previsto dall'art. 2220 c.c. ed il termine di prescrizione ordinaria di 10 anni di cui all'art. 2946 c.c.; eccepiva, pertanto, la prescrizione del diritto del correntista a chiedere la documentazione antecedente al 4.10.2011
(ossia antecedente al decennio dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 4.10.2021).
Tanto dedotto, la banca opponente concludeva chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, di: accertare e dichiarare la prescrizione del diritto a richiedere la documentazione formatasi in data anteriore al 04/10/2011; accertare e dichiarare la violazione dell'art. 119 Tub, dell'art. 2946 c.c. e dell'art. 2220 c.c., nonché l'infondatezza e l'inammissibilità di ogni avversa pretesa, e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 5604/2021 emesso dal Tribunale di Napoli, in data 16/07/2021, e notificato con formula esecutiva a mezzo pec dell'avv. Corinna DE IC in data
04/10/2021;
- nel merito, in subordine: accertare e dichiarare che la documentazione richiesta è stata completamente consegnata da
BA NT DE HI di NA S.p.a. alla Curatela del Fallimento Arte Tipografica Sas di
AN RO & C., e, per l'effetto, dichiarare cessata la materia del contendere;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa anche della fase monitoria del giudizio, avendo
pagina 3 di 18 la BA adempiuto spontaneamente, con espressa riserva di ripetizione di tutto quanto versato in pagamento all'avversario in caso di esecuzione”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Curatela, che contestava la fondatezza dell'eccezione della banca opponente di cessata materia del contendere;
deduceva che il suo diritto di ricevere dalla banca i documenti richiesti trovava fondamento nell'art. 2 Cost., negli artt. 1366, 1374 e 1375 cc, negli obblighi di rendiconto incombenti sulla banca in dipendenza del contratto di mandato intercorso tra le parti, nonché nell'art. 119 D. Lgs. 385/1993 (TUB); in particolare, gli estratti conto richiesti ante decennio rientravano di pieno diritto nell'obbligo di rendiconto previsto dall'art. 119, comma 1, TUB, che, a differenza della documentazione inerente alle singole operazioni (es. copia di un assegno), di cui all'art. 119, comma 4, TUB, non soggiace ad alcuna limitazione temporale (o meglio, ricondotto il diritto agli estratti conto alla disposizione di cui all'art. 119, comma 1, TUB, il diritto del correntista ivi previsto “alla scadenza del contratto” di ottenere la documentazione comporta che il termine di prescrizione decennale decorre dalla chiusura del rapporto); in ogni caso, anche ove si fosse ritenuto sussistente il limite decennale, la banca non aveva, comunque, depositato documentazione entro il decennio per quanto atteneva gli ulteriori conti anticipo e le scritture contrattuali ad essi connesse.
Tanto dedotto, la Curatela concludeva chiedendo di:
a) rigettare l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in via gradata, di ordinare alla BA la consegna DE documenti che sarebbero stati indicati dal Tribunale anche all'esito delle risultanze istruttorie;
b) in via gradata, ove fosse stata ritenuta fondata l'eccezione relativa al limite temporale decennale, accertare comunque:
1) l'inadempienza dell'opponente alla consegna della documentazione richiesta nel ricorso monitorio quanto meno nel limite del decennio relativi a tutti i rapporti per cui è causa;
2) per l'effetto, ordinare alla BA NT DE HI di NA Spa la consegna nelle mani del rapp.te legale della società ricorrente DE seguenti documenti dal 12.11.2010 (dieci anni antecedente la lettera ex. art. 119 TUB):
in ordine al conto ordinario:
conti scalari;
pagina 4 di 18 estratti conto, conti scalari e dettaglio competenze dal 09.12.2015 (non risulta infatti alcuna chiusura del conto o il dedotto ma non provato passaggio a sofferenza);
in ordine ai conti anticipi:
estratti conto, conti scalari e dettaglio competenze e contratti relativi ai conti anticipo che confluivano sul conto ordinario dal 12.11.2010 sino alle date di estinzione.
Nonché l'ulteriore documentazione indicata nel monitorio non soggetta ad alcun limite temporale (ad esempio quella contrattuale);
c) condannare, in ogni caso, in via accessoria la BA NT DE HI di NA Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente la somma di €
200,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento o della diversa maggiore o minore somma che riterrà opportuno l'On.le Tribunale;
ovvero adottare qualsiasi altro provvedimento idoneo al conseguimento dello scopo;
e) con vittoria, in ogni caso, di spese ed onorari del presente giudizio”.
La banca opponente, nel corso del giudizio di opposizione, in data 16.5.2022, depositava ulteriori estratti DE conti anticipi, medio tempore reperiti, nonché, in data 17.5.2022, denuncia di smarrimento di tre contratti di conto anticipi;
all'udienza del 30.9.2022, il Tribunale formulava proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c., nei seguenti termini: “la parte opponente
– previa revoca del decreto ingiuntivo - solo ai fini transattivi e senza riconoscimento dell'altrui diritto offre di comporre bonariamente la lite versando alla parte opposta, previa compensazione per metà delle spese di lite, quale contributo per la copertura di quest'ultime la somma di euro 1.200,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario come per legge”; alla successiva udienza del 21.2.2023, la banca dichiarava di non aderire alla proposta conciliativa, ex art. 185 bis
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