Corte d'Appello Roma, sentenza 08/11/2024, n. 3836
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1533/2023
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa M A Ga Presidente Dott.ssa A T Consigliere rel. Dott.ssa B M Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 08/11/2024, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1533 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti E R e Parte_1
S N giusta procura in atti,
APPELLANTE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 10935/2022, pubblicata in data 21/12/2022
Corte di Appello di Roma
___________________
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro ha respinto la domanda avanzata da di Parte_1 riconoscimento del diritto alla maggiore retribuzione e all'indennità di risultato previste dal CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali per i segretari di categoria B dal 1.1.2015 al 28.12.2017, con conseguente condanna del
convenuto al pagamento del complessivo importo di € 28.585,20, CP_1 oltre accessori e spese. Il Tribunale ha rilevato che la ricorrente, pur avendo superato nel settembre 2014 il corso di specializzazione ed avendo così
l'abilitazione alla nomina come segretario comunale nei comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 10.000 abitanti, corrispondenti alla fascia professionale B, era stata collocata in posizione di disponibilità per mancata conferma presso i Comuni di Castel San Pietro Romano, Capranica Prenestina
e Rocca di Cave, corrispondenti alla fascia professionale C e dal 2013 era in servizio presso il Dipartimento degli Affari Interni del . Ha poi CP_1 argomentato che ai sensi dell'art. 12, comma 2 del DPR 465/1997, il trattamento giuridico ed economico goduto dai segretari comunali “resta, in ogni caso, quello
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa M A Ga Presidente Dott.ssa A T Consigliere rel. Dott.ssa B M Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 08/11/2024, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1533 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti E R e Parte_1
S N giusta procura in atti,
APPELLANTE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 10935/2022, pubblicata in data 21/12/2022
Corte di Appello di Roma
___________________
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro ha respinto la domanda avanzata da di Parte_1 riconoscimento del diritto alla maggiore retribuzione e all'indennità di risultato previste dal CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali per i segretari di categoria B dal 1.1.2015 al 28.12.2017, con conseguente condanna del
convenuto al pagamento del complessivo importo di € 28.585,20, CP_1 oltre accessori e spese. Il Tribunale ha rilevato che la ricorrente, pur avendo superato nel settembre 2014 il corso di specializzazione ed avendo così
l'abilitazione alla nomina come segretario comunale nei comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 10.000 abitanti, corrispondenti alla fascia professionale B, era stata collocata in posizione di disponibilità per mancata conferma presso i Comuni di Castel San Pietro Romano, Capranica Prenestina
e Rocca di Cave, corrispondenti alla fascia professionale C e dal 2013 era in servizio presso il Dipartimento degli Affari Interni del . Ha poi CP_1 argomentato che ai sensi dell'art. 12, comma 2 del DPR 465/1997, il trattamento giuridico ed economico goduto dai segretari comunali “resta, in ogni caso, quello
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi