Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/01/2025, n. 15
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Testo completo
R.G. n. 403/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 403/2022 del Ruolo generale dell'anno 2022,
promossa da:
INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (P.I.V.A.:
80078750587), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Floro Flori, Antonio Cimmino e
Susanna Mazzaferri ed elettivamente domiciliato presso la sede della propria
Avvocatura in Ancona, Via San Martino n. 23;
- appellante -
CONTRO
ASUR AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE delle HE (C.F. P.I.V.A.:
02175860424), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Strano ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Ancona, via Giannelli n. 36;
- appellata – OGGETTO: appello avverso sentenza n. 354/2022 pubblicata in data 15.03.2022, del
Tribunale Civile di Ancona, nel giudizio civile n. 3448/2020 R.G .
CONCLUSIONI
Come da note telematiche .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto oggetto della decisione
§ 1 – La vicenda e la sentenza di I grado
Con atto di citazione notificato il 25.08.2020 INPS conveniva in giudizio ASUR Marche, affinché fosse accertata e dichiarata la responsabilità della stessa per lesioni riportate dalla sig.ra RR TI a seguito di complicanze intervenute dopo operazione chirurgica di isterectomia, eseguita in data 07.05.2014 presso l'Ospedale di Senigallia
– Asur Marche e, per l'effetto condannare l'Azienda Sanitaria al pagamento della somma di €. 103.340,69 (di cui: € 69.560,66 quale importo capitalizzato a titolo di pensione di inabilità civile, €. 30.352,75 quale importo capitalizzato a titolo di ordinario di inabilità ed €. 3.247,28 quale importo corrisposto a titolo di indennità di malattia) a titolo di richiesta risarcitoria in favore dell'INPS, per il riconoscimento da parte della stessa delle prestazioni previdenziali richieste ed ottenute dalla Sig. RR a seguito delle predette lesioni.
Assumeva parte attrice che, a seguito di accertamento medico legale, alla sig. RR veniva riconosciuto un danno neurologico, quale complicanza riconducibile all'eseguita prestazione sanitaria del 07.05.2014 (intervento chirurgico di laparoisterectomia), per il quale venivano erogate le prestazioni previdenziali oggetto dell'azionata richiesta risarcitoria nei confronti dell'Azienda Sanitaria Unica Regione Marche.
Si costituiva l'ASUR Marche sostenendo l'insussistenza del nesso causale e
pag. 2/10
l'insussistenza della colpa medica essendo la lamentata complicazione (ematoma spinale) un evento non prevedibile né evitabile.
Il Tribunale, disposta CTU medico legale volta ad accertare il nesso causale tra
l'invalidità oggetto dei riconosciuti benefici assistenziali e previdenziali e l'intervento chirurgico subito dalla paziente, emetteva sentenza con cui respingeva le domande azionate dall'INPS, alla luce delle evidenze formulate dall'ausiliario del giudice che concludeva affermando che la lamentata complicanza non era né prevedibile né evitabile. Parte soccombente veniva condannata al pagamento delle spese di lite e della CTU.
§ 2 – L'appello
Avverso detta sentenza, interpone appello INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore chiedendo
- in via istruttoria l'acquisizione degli atti del procedimento penale eventualmente originato dal sinistro de quo, la produzione in giudizio della cartella clinica completa della Sig. RR ed il rinnovo della CTU, al fine di individuare il giorno dell'intervento di rimozione dell'ematoma;
- nel merito viene chiesta la totale riforma della pronuncia nonché la condanna di
ASUR Marche al pagamento della richiesta risarcitoria pari ad €. 103.340,69 con condanna al pagamento delle spese di lite di ambo i gradi di giudizio.
Si costituisce in giudizio ASUR che resiste e chiede che l'interposto appello venga respinto in quanto inammissibile e/o manifestamente infondato e per l'effetto venga confermata l'impugnata statuizione con vittoria delle spese di giudizio.
§ 3 – Le richieste istruttorie
Come sopra accennato, l'appellante si duole che, nonostante abbia fatto presente sia in occasione di osservazioni alla ctu, sia all'udienza del 26.10.21, l'esigenza di acquisire documentazione relativa all'intervento chirurgico di evacuazione dell'ematoma, al fine di individuare il giorno in cui è stato effettuato, il Tribunale ha
pag. 3/10
disatteso, e senza alcuna motivazione, tale richiesta.
In realtà, all'udienza citata, il relativo verbale così, fra, l'altro, dà conto della richiesta:
“…L'avv. Floro Flori osserva che il CTU non ha fornito chiarimenti in ordine alle osservazioni svolte dall'Inps poiché ha lasciato una finestra temporale che va dal 7 dal
20 maggio (13 giorni per un intervento che si sarebbe dovuto effettuare con ogni urgenza). L'ematoma è stato evidenziato il 9 maggio. E' pertanto necessario acquisire la documentazione relativa all'intervento chirurgico in questione perchè se questo fosse stato effettuato dopo il 9 maggio apparirebbe fondata la responsabilità sanitaria sotto il profilo della colpa…”.
Ora, in disparte la considerazione, pure di qualche rilievo, se tanto bastasse a far delibare la richiesta al Giudice, che implicitamente l'ha rigettata, assegnando la causa
a sentenza, ovvero non dovesse trovare un formale veicolo
- nell'istanza esplicita ex art. 210 c.p.c., dovendosi dubitare che, in tal caso, tale richiesta nascesse da un'esigenza derivante da fatti già noti ab origine, e quindi, non essendo stati rispettati i termini previsti per le deduzioni istruttorie
- ovvero, trattandosi di mera sollecitazione all'impulso officioso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 403/2022 del Ruolo generale dell'anno 2022,
promossa da:
INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (P.I.V.A.:
80078750587), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Floro Flori, Antonio Cimmino e
Susanna Mazzaferri ed elettivamente domiciliato presso la sede della propria
Avvocatura in Ancona, Via San Martino n. 23;
- appellante -
CONTRO
ASUR AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE delle HE (C.F. P.I.V.A.:
02175860424), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Strano ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Ancona, via Giannelli n. 36;
- appellata – OGGETTO: appello avverso sentenza n. 354/2022 pubblicata in data 15.03.2022, del
Tribunale Civile di Ancona, nel giudizio civile n. 3448/2020 R.G .
CONCLUSIONI
Come da note telematiche .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto oggetto della decisione
§ 1 – La vicenda e la sentenza di I grado
Con atto di citazione notificato il 25.08.2020 INPS conveniva in giudizio ASUR Marche, affinché fosse accertata e dichiarata la responsabilità della stessa per lesioni riportate dalla sig.ra RR TI a seguito di complicanze intervenute dopo operazione chirurgica di isterectomia, eseguita in data 07.05.2014 presso l'Ospedale di Senigallia
– Asur Marche e, per l'effetto condannare l'Azienda Sanitaria al pagamento della somma di €. 103.340,69 (di cui: € 69.560,66 quale importo capitalizzato a titolo di pensione di inabilità civile, €. 30.352,75 quale importo capitalizzato a titolo di ordinario di inabilità ed €. 3.247,28 quale importo corrisposto a titolo di indennità di malattia) a titolo di richiesta risarcitoria in favore dell'INPS, per il riconoscimento da parte della stessa delle prestazioni previdenziali richieste ed ottenute dalla Sig. RR a seguito delle predette lesioni.
Assumeva parte attrice che, a seguito di accertamento medico legale, alla sig. RR veniva riconosciuto un danno neurologico, quale complicanza riconducibile all'eseguita prestazione sanitaria del 07.05.2014 (intervento chirurgico di laparoisterectomia), per il quale venivano erogate le prestazioni previdenziali oggetto dell'azionata richiesta risarcitoria nei confronti dell'Azienda Sanitaria Unica Regione Marche.
Si costituiva l'ASUR Marche sostenendo l'insussistenza del nesso causale e
pag. 2/10
l'insussistenza della colpa medica essendo la lamentata complicazione (ematoma spinale) un evento non prevedibile né evitabile.
Il Tribunale, disposta CTU medico legale volta ad accertare il nesso causale tra
l'invalidità oggetto dei riconosciuti benefici assistenziali e previdenziali e l'intervento chirurgico subito dalla paziente, emetteva sentenza con cui respingeva le domande azionate dall'INPS, alla luce delle evidenze formulate dall'ausiliario del giudice che concludeva affermando che la lamentata complicanza non era né prevedibile né evitabile. Parte soccombente veniva condannata al pagamento delle spese di lite e della CTU.
§ 2 – L'appello
Avverso detta sentenza, interpone appello INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore chiedendo
- in via istruttoria l'acquisizione degli atti del procedimento penale eventualmente originato dal sinistro de quo, la produzione in giudizio della cartella clinica completa della Sig. RR ed il rinnovo della CTU, al fine di individuare il giorno dell'intervento di rimozione dell'ematoma;
- nel merito viene chiesta la totale riforma della pronuncia nonché la condanna di
ASUR Marche al pagamento della richiesta risarcitoria pari ad €. 103.340,69 con condanna al pagamento delle spese di lite di ambo i gradi di giudizio.
Si costituisce in giudizio ASUR che resiste e chiede che l'interposto appello venga respinto in quanto inammissibile e/o manifestamente infondato e per l'effetto venga confermata l'impugnata statuizione con vittoria delle spese di giudizio.
§ 3 – Le richieste istruttorie
Come sopra accennato, l'appellante si duole che, nonostante abbia fatto presente sia in occasione di osservazioni alla ctu, sia all'udienza del 26.10.21, l'esigenza di acquisire documentazione relativa all'intervento chirurgico di evacuazione dell'ematoma, al fine di individuare il giorno in cui è stato effettuato, il Tribunale ha
pag. 3/10
disatteso, e senza alcuna motivazione, tale richiesta.
In realtà, all'udienza citata, il relativo verbale così, fra, l'altro, dà conto della richiesta:
“…L'avv. Floro Flori osserva che il CTU non ha fornito chiarimenti in ordine alle osservazioni svolte dall'Inps poiché ha lasciato una finestra temporale che va dal 7 dal
20 maggio (13 giorni per un intervento che si sarebbe dovuto effettuare con ogni urgenza). L'ematoma è stato evidenziato il 9 maggio. E' pertanto necessario acquisire la documentazione relativa all'intervento chirurgico in questione perchè se questo fosse stato effettuato dopo il 9 maggio apparirebbe fondata la responsabilità sanitaria sotto il profilo della colpa…”.
Ora, in disparte la considerazione, pure di qualche rilievo, se tanto bastasse a far delibare la richiesta al Giudice, che implicitamente l'ha rigettata, assegnando la causa
a sentenza, ovvero non dovesse trovare un formale veicolo
- nell'istanza esplicita ex art. 210 c.p.c., dovendosi dubitare che, in tal caso, tale richiesta nascesse da un'esigenza derivante da fatti già noti ab origine, e quindi, non essendo stati rispettati i termini previsti per le deduzioni istruttorie
- ovvero, trattandosi di mera sollecitazione all'impulso officioso
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