Corte d'Appello Catania, sentenza 08/01/2025, n. 19

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, sentenza 08/01/2025, n. 19
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero : 19
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 459/2024 R.G., avente ad oggetto: Patrocinio a spese dello Stato,
Tra
Avv. Conti Natalia Adelina, nata a [...] il [...], residente a [...](c.f.
CNTNLD80A45F899), rappr. e difesa dall'avv. Flavia Giulia Iudica.
- Appellante -
Contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro - tempore, non costituitosi in giudizio.
- Appellato -
_________________________
Nell'udienza di discussione del 3 dicembre 2024 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza -ex art. 702 - ter c.p.c.- dell'11 marzo 2024 (resa nel procedimento n.
1272/2019 R.G.), il Tribunale di Caltagirone (adito dall'Avv. Conti Natalia Adelina in sede di opposizione -ex artt. 84 e 170 del d.p.r. n. 115/2002 e 15 del d.lgs. n.
150/2011- avverso il decreto -emesso il 19 settembre 2019 dal Tribunale penale di
Caltagirone in composizione monocratica nel procedimento penale n. 1104/2013
R.G.N.R., n. 499/2016 R.G. Trib.- di pagamento degli onorari e delle spese al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato) così statuiva:
a) accoglieva l'opposizione proposta dall'Avv. Natalia Adelina Conti e, per
l'effetto, liquidava in favore della stessa la somma di euro 960,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;

b) compensava le spese del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 2 aprile 2024, l'Avv. Conti Natalia Adelina proponeva appello avverso la menzionata ordinanza, formulando un unico motivo di gravame.
Il Ministero della Giustizia non si costituiva in giudizio.
Nell'udienza di discussione del 3 dicembre 2024 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente
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