Corte d'Appello Perugia, sentenza 30/09/2024, n. 676
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Testo completo
N. R.G. 371/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 371/2023 R.G. promossa
TRA
GA EO , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lidia Braca e Gian Luca Pernazza, con domicilio
digitale ai seguenti indirizzi lidia.braca@avvocatiperugiapec.it e
gianluca.pernazza@avvocatiperugiapec.it
APPELLANTE
E
De FE LE , rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo Maglio ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Perugia via Cesare Caporali n. 23
APPELLATO
pagina 1 di 6
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie ( art.
2043 c.c. e norme speciali)
Causa rimessa in decisione al Collegio all'udienza davanti al Consigliere istruttore in data 11.9.2024
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per l'appellante GA EO :
“come in atti”
Per l'appellato De FE LE :
“come in atti”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato GA EO proponeva appello
avverso la sentenza n. 740/2023 emessa dal Tribunale di Perugia in data 9.5.2023 con la quale era
stata rigettata , per essere la relativa azione prescritta, la domanda , dal medesimo proposta nei
confronti di De FE LE , avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali
e non patrimoniali conseguenti alle dichiarazioni diffamatorie dal predetto rese nei suoi confronti nel
corso dell'intervista rilasciata alla giornalista Francesca Ricci dell'emittente televisiva Umbria TV in
data 14.6.2010 in merito a maltrattamenti posti in essere dallo stesso GA a danni di animali
consistiti, in particolare , in uccisione di cavalli non più idonei alle corse , abusiva macellazione di
questi ultimi e utilizzo delle carni per l'alimentazione di cani o addirittura per l'alimentazione umana.
pagina 2 di 6
Il Giudice di I grado , adottando il così detto criterio della ragione più liquida, aveva ritenuto di
accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata da De FE LE sul presupposto che il dies a
quo della stessa dovesse essere individuato nel 19.6.2010 e che la lettera inviata dal GA al De
FE in data 5.6.2015 e ricevuta da quest'ultimo in data 2.7.2015 , non potesse costituire interruzione
della prescrizione, con la conseguenza che la relativa azione doveva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 371/2023 R.G. promossa
TRA
GA EO , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lidia Braca e Gian Luca Pernazza, con domicilio
digitale ai seguenti indirizzi lidia.braca@avvocatiperugiapec.it e
gianluca.pernazza@avvocatiperugiapec.it
APPELLANTE
E
De FE LE , rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo Maglio ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Perugia via Cesare Caporali n. 23
APPELLATO
pagina 1 di 6
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie ( art.
2043 c.c. e norme speciali)
Causa rimessa in decisione al Collegio all'udienza davanti al Consigliere istruttore in data 11.9.2024
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per l'appellante GA EO :
“come in atti”
Per l'appellato De FE LE :
“come in atti”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato GA EO proponeva appello
avverso la sentenza n. 740/2023 emessa dal Tribunale di Perugia in data 9.5.2023 con la quale era
stata rigettata , per essere la relativa azione prescritta, la domanda , dal medesimo proposta nei
confronti di De FE LE , avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali
e non patrimoniali conseguenti alle dichiarazioni diffamatorie dal predetto rese nei suoi confronti nel
corso dell'intervista rilasciata alla giornalista Francesca Ricci dell'emittente televisiva Umbria TV in
data 14.6.2010 in merito a maltrattamenti posti in essere dallo stesso GA a danni di animali
consistiti, in particolare , in uccisione di cavalli non più idonei alle corse , abusiva macellazione di
questi ultimi e utilizzo delle carni per l'alimentazione di cani o addirittura per l'alimentazione umana.
pagina 2 di 6
Il Giudice di I grado , adottando il così detto criterio della ragione più liquida, aveva ritenuto di
accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata da De FE LE sul presupposto che il dies a
quo della stessa dovesse essere individuato nel 19.6.2010 e che la lettera inviata dal GA al De
FE in data 5.6.2015 e ricevuta da quest'ultimo in data 2.7.2015 , non potesse costituire interruzione
della prescrizione, con la conseguenza che la relativa azione doveva
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