Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 13/01/2025, n. 20

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 13/01/2025, n. 20
Giurisdizione : Corte d'Appello Lecce
Numero : 20
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

Proc. n.292/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Giudice
- dr. Maria Filippa Leone Giudice ausiliario
ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 8 gennaio 2025, nella causa avente ad oggetto “licenziamento per superamento di periodo di comporto”,
tra
RU HE, rappr. e dif. da avv. Lorenzo Scarano
Appellante contro
AUTOLINEE DOVER di Vaccaro Cosimo srl, in persona del legale rappresentante p.t. rappr. e dif. da avv. Giuseppe Quero
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data15.11.2024 RU HE impugnava la sentenza resa in data 12 settembre 2024 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui veniva rigettato il ricorso vòlto ad ottenere la declaratoria di nullità (o comunque l'annullamento) del licenziamento per superamento del periodo di comporto irrogatogli in data 22.12.2022, e la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre alle ulteriori conseguenze previste per legge.
Si è costituita l'appellata.
La causa, all'udienza dell'8 gennaio 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
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Premesso che il RU veniva assunto dalla AUTOLINEE DOVER con mansioni di autista di autobus, prospettava l'istante che a causa di alcune gravi problematiche di salute, a decorrere dal 21.11.2021 era stato costretto ad assentarsi dal posto di lavoro. In data 24.11.2022 riceveva contestazione disciplinare per assenze ingiustificate per 4 giorni, esattamente dal 21 al 24 novembre 2022, intraprendendosi nei suoi confronti procedimento disciplinare che si esauriva senza alcune esito, essendo stati coperti e giustificati, sia pure a posteriori, da certificati di malattia prodotti dal ricorrente;
inoltre in data 29.11.2022 il medesimo RU si sottoponeva a visita di idoneità alla mansione disposta dall'azienda per la verifica della possibilità di rientrare al lavoro al termine del periodo di malattia.
In data 22.12.2022 gli veniva irrogato il licenziamento per superamento del periodo di comporto, per aver superato 365 giorni di malattia continuativi e comunque nell'arco di 36 mesi.
Tutto ciò premesso, parte appellante si duole in primis della decisione di primo grado, nella parte in cui,
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