Corte d'Appello Messina, sentenza 28/02/2024, n. 200
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Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr.ssa M P L Presidente Relatore
2) dr. A S Consigliere
3) dr.ssa M S Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 592/2023 R. G., vertente tra:
, nato a Messina il 20.03.1958 ed ivi residente in Via Ghibellina 196 (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Messina in Via Pietro Castelli 216, presso C.F._1 lo studio dell'Avv. F G (c.f. pec C.F._2
che lo rappresenta e difende Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nata a Messina il 13/06/1969 e ivi residente in via Santa Marta n. 133, (C.F.: CP_1
) rappresentata e difesa dagli avv.ti A M T (C.F.: C.F._3
) del foro di Torino e Antonino Arizia (C.F.: ed C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Messina, via Camiciotti n. 102.
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE
1
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1275/2023, emessa dal Tribunale di Messina, I sezione civile, nel proc n 3871/2020 R.G. , in data 23/6/23 , pubblicata il 27/6/2023,
avente ad oggetto la separazione personale tra i coniugi con addebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: 1) Ammettere in rito il presente appello, e conseguentemente, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, riformare la sentenza del Tribunale di
Messina n. 1275/2023 nella parte in cui ha disposto l'addebito della separazione ad entrambi
i coniugi.
2) In subordine, in accoglimento del secondo motivo di appello, riformare la sentenza del
Tribunale di Messina n. 1275/2023 nella parte in cui ha disposto l'addebito della separazione al sig. . Parte_1
3) Conseguentemente, e in accoglimento del terzo motivo di appello, sussistendone i presupposti, disporre assegno di mantenimento in favore del sig. di importo Parte_1 mensile di € 2.000,00, a carico della Sig.ra . CP_1
4) In accoglimento del quarto motivo di appello, riformare la sentenza di primo grado in relazione alla pronunciata conferma dell'ordinanza presidenziale del 28.07.2021 con riferimento al mantenimento della prole, dovendo semmai limitarsi il mantenimento alla sola figlia . Per_1
5) In via istruttoria, emettere ordine di esibizione documentale nei confronti dell'appellata al fine di acquisire i dichiarativi fiscali sino all'attualità;ove tale ordine rimanesse inadempiuto si chiede autorizzazione ad acquisirli direttamente dall . Organizzazione_1
6) Disporre anche d'ufficio – oltre alle indagini di polizia tributaria – accertamento peritale CP_ al fine di quantificare concretamente redditi e ricavi dell'attività svolta dalla che potendo permettersi ben due dipendenti di certo non saranno irrisori per come la stessa intende far credere.
7) Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata- appellante incidentale: “respingere l'appello del sig. per le ragioni Pt_1 esposte in atti;
- in via di appello incidentale:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello incidentale proposto CP_ dalla dott.ssa per le ragioni esposte in atti e, conseguentemente accertare che la separazione è addebitabile esclusivamente al sig. , confermandosi per il Controparte_2 resto la pronuncia di primo grado.
2 In ogni caso, con il favore di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA CPA e
rimborso forfettario.
In via istruttoria:
- ex art. 213 c.p.c., acquisirsi nel procedimento le informazioni contenute nel CED
(Centro Elaborazioni Dati), in possesso delle Forze dell'Ordine circa i precedenti del sig.
[...]
con riferimento al gioco d'azzardo e scommesse;Parte_1
CP_
- la dott.ssa reitera la richiesta, atteso il rifiuto della P.A. (v.si doc. 22) di fornire informazioni, perché l'illustrissima Corte voglia domandare alla Polizia di Stato, Questura di
Messina - divisione di gabinetto - informazioni e una relazione o la produzione dei verbali di intervento degli agenti di pubblica sicurezza della sera del 10/09/2020 effettuato presso la CP_ tabaccheria della signora in via Antonino Martino 68 Messina per allontanare il sig. Pt_1 dall'esercizio commerciale con l'individuazione degli agenti che eseguirono l'intervento per il caso occorra la loro deposizione sul punto;
- previa modifica dell'ordinanza del 17.6.22, ammettersi le prove per testi sin qui non CP_ ammesse (capi da 3 a 5) dedotte dalla dott.ssa nella memoria istruttoria ex art. 183 n. 2
c.p.c. con i testimoni ivi indicati ed eventualmente (in caso di ammissione di ulteriori prove avversarie) ammettersi l'appellata alla prova contraria diretta con i testi indicati nella memoria istruttoria ex art. 183 n. 3 c.p.c.;
- Respingersi tutte le eventuali istanze istruttorie avversarie;
Qualora la Corte lo stimi opportuno alla luce delle testimonianze rese dai testimoni sul punto, CP_ la signora insiste perché voglia l'illustrissimo Giudice disporre:
- le modalità per acquisire dalla cancelleria del Tribunale l'originale della chiavetta USB che contiene le immagini che si sono prodotte in copia sub doc.32 onde depositarla nella cancelleria della Corte a disposizione del Collegio e per depositare il telefono cellulare che contiene i messaggi “Whatsapp” prodotti in copia sub doc. 33;
- disporre eventuale CTU di esperto informatico per confermare la genuinità e la datazione delle fotografie contenute nella chiavetta e dei messaggi “Whatsapp” contenuti nel telefono;
- disporre CTU per l'ispezione ex art 260 c.p.c. del sig. per confermare Parte_1 che egli è la persona ritratta nelle fotografie sub doc.32, autorizzando il CTU a prendere visione, se necessario, dell'intero contenuto della chiavetta USB;
Il S. Procuratore Generale ha apposto il visto e nulla ha rilevato.
3 SVOGLIMENTO del PROCESSO
Con ricorso del 30/09/2020 chiedeva la separazione giudiziale con addebito al CP_1 marito, affidamento condiviso delle figlie e assegnazione della casa coniugale sita in Messina via Ghibellina n. 196;chiedeva inoltre assegno di mantenimento per le figlie a carico di
[...]
del valore totale di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuna figlia), nonché il contributo Parte_1 Orga del 50% per le spese universitarie delle stesse, per le spese sanitarie non rimborsate dal
e per le spese sportive. La ricorrente deduceva che la disgregazione della unità familiare era stata determinata dal comportamento del marito, il quale avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale accertata da una relazione investigativa;asseriva inoltre che il avrebbe Pt_1 distratto denaro della tabaccheria e sottratto tagliandi di “gratta e vinci”;infine, che nel mese di settembre 2020 aveva rilevato l'emissione di alcune fatture per lavori di ristrutturazione della tabaccheria mai effettuati e per tali ragioni in data 10.09.2020 lo aveva revocato dal ruolo di coadiutore estromettendolo dall'attività.
Si costituiva in giudizio con memoria del 26/5/2021 , chiedendo a sua volta Parte_1
l'addebito della separazione alla moglie. Il in particolare negava la relazione che gli Pt_1 veniva attribuita ed esponeva che il 10.9.2020 era stato improvvisamente abbandonato dalla moglie, che si allontanava dal domicilio coniugale, estromettendolo dall'impresa familiare, impedendogli di entrare nel tabacchino e revocando la sua qualifica di coadiutore. Aggiungeva CP_ che la provvedeva altresì ad asportare dalla cassaforte di famiglia parte dei risparmi, pari CP_ a € 44.000,00, ed altri beni. Evidenziava, ancora, che era la a coltivare da almeno tre anni una relazione sentimentale con un uomo sposato e che tale relazione extraconiugale era la causa principale della sua disaffezione nei confronti del deducente, che peraltro era solita, anche in presenza dei dipendenti dell'esercizio commerciale, rimproverarlo aspramente, denigrandolo. Per tali ragioni, oltre a richiedere l'addebito alla moglie della separazione, instava per la concessione di un assegno di mantenimento, non avendo più di che vivere, in CP_ misura non inferiore ad €.2.000,00;chiedeva porre a carico della le spese straordinarie per le figlie nella misura dell'80% e rigettare ogni altra domanda avanzata dalla ricorrente.
All'udienza presidenziale del 7/6/2021 le parti raggiungevano una intesa per quanto riguardava CP_ il mantenimento delle figlie, sulla base della disponibilità della di continuare a sostenere integralmente il carico il mutuo gravante sulla bottega e le spese delle utenze della casa coniugale. Il provvedimento presidenziale tuttavia disattendeva la richiesta di concessione di assegno di mantenimento avanzata dal Pt_1
CP_ In esito all'assunzione dell'interrogatorio formale della all'espletamento della prova testimoniale e all'acquisizione documentale, il tribunale pronunziava la separazione con addebito ad entrambi i coniugi, ritenendo che le comprovate condotte tenute da entrambi in violazione dei doveri coniugali, avessero determinato la intollerabilità della convivenza.
4
Conseguentemente rigettava la domanda avanzata dal volta al riconoscimento di un Pt_1 assegno di mantenimento, in applicazione dell'art.156 c.c., ritenendo che siffatta norma ostasse al riconoscimento dell'assegno favore del coniuge cui fosse addebitabile la separazione, anche nella ipotesi di pronuncia di addebito a carco di entrambi i coniugi . Quanto al mantenimento delle figlie, dava atto del raggiungimento dell'accordo all'udienza presidenziale del 07.06.2021;disattendeva la domanda di assegnazione della casa coniugale
a uno o all'altro coniuge, risultando tale assegnazione, ai sensi dell'art. 337 sexies c.p.c., funzionale esclusivamente all'interesse delle figlie, che ormai vivevano fuori Messina e compensava interamente tra le parti le spese processuali.
Avverso tale decisione proponeva appello per le ragioni che saranno infra Parte_1 esposte.
si costituiva avversando l'interposto gravame, avanzando appello incidentale CP_1 avverso la sentenza limitatamente alla statuizione che aveva riconosciuto l'addebito della separazione anche nei suoi confronti.
All'udienza del 5/12/2023 all'uopo fissata, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni all'udienza del 19/2/2024, nella quale la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante con l'atto di gravame ha dedotto come primo motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 143, 151, comma II, 2697 c.c. nonché artt. 115 e 116 c.p.c. censurando la decisione riguardo l'addebito della separazione ad entrambi i coniugi. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale avrebbe “sovvertito gli ordinari criteri probatori
e il relativo riparto tra i soggetti del procedimento” perché gli avrebbe addossato l'onere di dimostrare che la condotta contraria ai doveri coniugali non esplicasse alcuna rilevanza circa la disgregazione della unità familiare. Con il secondo motivo d'appello il ha dedotto la Pt_1 violazione e/o falsa applicazione degli artt. 143, 151, comma II, 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c, assumendo che il Tribunale avesse errato nel valutare le prove.
Entrambi i motivi sono infondati.
In punto di diritto, invero, proprio dal consolidato orientamento del Supremo Collegio cristallizzato nella ordinanza n 15196/2023, richiamata da entrambe le parti, si trae il principio per cui- posta ed acclarata l'infedeltà coniugale- l'irrilevanza di essa ai fini dell'addebito della separazione, richiede la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, di cui deve dare rigorosa prova chi la adduce. In particolare si legge nella richiamata decisione ( che va letta nella sua integralità): “ Come è noto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di
5 entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza…………….. l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Facendo corretta applicazione dei principi dell'onere probatorio in materia, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà» (Cass. n. 15811/2017). Del resto, «in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo.» (Cass.
n. 20866 del 21/07/2021). Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto conforme ai principi già espressi, la decisione con cui il Giudice del merito - acquisiti elementi significativi sul carattere adulterino della relazione intrapresa da uno dei coniugi, ( tra cui le manifestazioni affettuose con persona diversa dal coniuge anche in luogo pubblico)- era giunto alla conclusione circa il diretto nesso di causalità tra la stessa e la irreversibilità della crisi coniugale, addirittura non ritenendolo inficiato dalle circostanze dedotte in merito a una preesistente crisi.
Ad identica conclusione è pervenuto ancora più recentemente il Supremo Collegio ( vedi
l'ordinanza del 18 dicembre 2023, n. 35296), che - nel ricordare i principi in relazione alla ripartizione dell'onere della prova - .ha conferma6to che l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà deve essere provata da chi l'assume ( la
Corte ha ritenuto corretto in particolare, nel caso sottoposto alla sua attenzione, il ragionamento del Giudice d'appello secondo cui la relazione extraconiugale costituisce “…, comportamenti che costituiscono violazione del dovere di coabitazione e del dovere di fedeltà, idonei, ciascuno di essi anche da solo, ed a maggior ragione se contestualmente attuati, a determinare l'addebito della separazione, a meno che il coniuge cui sono imputabili questi comportamenti non dimostri l'esistenza di una giusta causa o della loro inefficacia sulla
6 crisi coniugale;………. quanto al dovere di fedeltà, dimostrando rigorosamente la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, che di regola deve invece presumersi).
La Corte condivide il principio per cui l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, tale da determinare normalmente
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e da giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, salvo che non risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto (Cass. 11/5/2023 n.15196). In sostanza la corretta lettura degli arresti sopra richiamati, porta a ritenere che in presenza di una comprovata violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, si possa presumere che essa costituisca causa della dissoluzione del legame matrimoniale, salvo che si provi che la crisi matrimoniale preesistesse all'accertata infedeltà.
Nel caso in esame la prova dell'infedeltà del oltre che evincersi dai fotogrammi acquisiti Pt_1
( che lo ritraggono in atteggiamento esplicitamente volto ad effusioni con una donna all'interno del tabacchino), dal testimoniale escusso richiamato dal primo Giudice, scaturisce dal biglietto
d'auguri inviatogli da una donna in occasione del Natale 2018 ( di esso, corredato di foto, non
è stata disconosciuta né provenienza, né destinatario) in cui si legge “cuore mio, nello scrivere sono una frana……ti voglio bene tanto Amore mio. Buon Natale 2018….ma quanto mi manchi”
.
CP_ A fronte di tali risultanze il avrebbe dovuto provare che la relazione extraconiugale si fosse inserita nell'ambito di un rapporto con la moglie di fatto già deteriorato e caratterizzato da una consolidata separazione di fatto: nessuna prova in tale direzione egli ha offerto, non potendo venire in rilievo a tali fini la contemporanea relazione di fatto intrapresa dalla moglie, emersa però alcuni anni dopo: per tale ragione deve escludersi che la relazione della moglie abbia costituito per il la causa della intrapresa sua relazione, così come dovrà escludersi che Pt_1 quella del abbia dato causa a quella della moglie: in realtà le prove acquisite dimostrano Pt_1 pienamente che – nonostante un ordinario rapporto coniugale protrattosi fino al 2020- i due coniugi avessero intrapreso relazioni extraconiugali con terzi, ciascuno all'insaputa dell'altro.
Tornando in particolare all'adulterio del deve evidenziarsi che l'investigatore assunto Pt_1 CP_ dalla escusso in udienza, ha confermato la relazione da lui redatta in ordine alle foto ritraenti il occupato a fare effusioni con la donna con cui si intratteneva e peraltro, la Pt_1 lettura della comparsa di risposta di primo grado , porta a rilevare come lo stesso non Pt_1 abbia negato gli incontri con altre donne, ma li ha giustificati come “episodi saltuari” o “incontri fugaci con una sconosciuta” .
Peraltro, come il tribunale ha evidenziato, deve ritenersi che il abbia anche violato il Pt_1 dovere di reciproca assistenza economica gravante sui coniugi , essendo emerso che egli era
7 CP_ dedito al gioco compulsivo : a conferma di ciò la difesa della ha prodotto in questa fase del giudizio la delega di indagini (ex art. 370 c.p.p.) disposta dalla procura alla Polizia
Giudiziaria- acquisibile ed utilizzabile quale documentazione sopravvenuta- nella quale vengono riportati i vari interventi condotti dalle Forze dell'Ordine presso la tabaccheria della CP_ e significativamente quello relativo al giorno 10.9.2020 (giorno in cui il aveva Pt_1 appreso dell'estromissione dall'impresa familiare) da cui si evince che il è stato trovato Pt_1 in possesso di blocchetti di gratta e vinci prelevati nel tabacchino , oltre che essere risultato
“Positivo al CED per Associazione per delinquere, frode informatica, esercizio di giuochi
d'azzardo, esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa.”
Ancora, dai verbali del procedimento penale a carico del e segnatamente dalla Pt_1 trascrizione dell'udienza del 20.06.2022 ( sempre utilizzabile quale atto sopravvenuto), risulta che il teste. ha dichiarato di essere a conoscenza della ludopatia del , per Parte_2 Pt_1 CP_ avere appreso tale informazione oltre che dalla anche dal amico del Per_2 Pt_1
Conseguentemente il terzo motivo del gravame- violazione e falsa applicazione dell'art. 156
c.c. – concernente il mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore dell'appellante risulta infondato, ostando al riconoscimento proprio la pronunzia di addebito.
E' pacifico, infatti ( vedi da ultimo Cass Civ n 1998/2023) che “ il coniuge separato cui è addebitata la separazione non ha diritto al mantenimento e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno (Cass. Sez.Unite
32914/2022). Pertanto solo in caso di bisogno, il potrà chiedere un assegno non di Pt_1 mantenimento ma di natura meramente alimentare, che nel caso in esame non è stato richiesto.
Quanto alla asserita violazione e/o falsa applicazione dell'art 337 septies c.c., in relazione al disposto mantenimento della prole, la censura si appalesa inammissibile: invero, il Tribunale correttamente non si è pronunciato circa il mantenimento della prole, essendo stato raggiunto un accordo in sede di udienza presidenziale tra i coniugi stessi, essendosi in tale sede concordato che il versasse alle figlie € 500,00 quale sua contribuzione al mantenimento Pt_1 mensile della prole, con accollo delle spese straordinarie nella misura del 30%. In particolare, sul punto, il Tribunale ha statuito “Quanto al mantenimento delle figlie, va osservato che poiché queste ultime non vivono a Messina nessuno dei coniugi può pretendere dall'altro un assegno per il loro mantenimento, posto che la convivenza tra il figlio ed il genitore richiedente l'assegno
è un indispensabile presupposto di legittimazione. Sul punto relativo al mantenimento delle figlie, che ancora non hanno completato il percorso di studi, le parti hanno, comunque raggiunto all'udienza presidenziale del 07.06.2021 un accordo che può essere recepito, così come stabilito nella ordinanza presidenziale . Le figlie, che sono entrambe maggiorenni e che non vivono più stabilmente con alcuno dei genitori, non sono state convenute in questo giudizio come litisconsorti perché avanzassero domande circa il “loro” assegno di mantenimento che, nella presente situazione, compete esclusivamente alla disponibilità della prole”. Anche sotto
8
tale ultimo profilo, assolutamente condiviso da questa Corte, pertanto, la ragione di gravame
va dichiarata inammissibile.
******
CP_
Quanto all'appello incidentale della proposto limitatamente al riconosciuto addebito riferito alla asserita relazione della donna con ne ritiene la Corte la Parte_3 infondatezza . Il testimoniale escusso e segnatamente l'esame della teste , Testimone_1
CP_ moglie dell , ha dimostrato che quest'ultimo – oggi convivente con la - già nel 2017 Pt_3
CP_ aveva iniziato a frequentare assiduamente la tabaccheria della con cui si scambiava messaggi , programmando appuntamenti . Come correttamente ritenuto dal primo Giudice,
CP_ tale deposizione, accurata, coerente e ricca di dettagli comprova sufficientemente che la da tempo intrattenesse una relazione extraconiugale con l Né appare Persona_3 significativo in contrario la differente versione fornita dall , che ha inteso spostare l'inizio Pt_3
CP_ della relazione ad un momento successivo alla separazione della dal marito, restando
CP_ minata la di lui credibilità dal rapporto sentimentale in atto con la oltre che smentita dalla deposizione del teste il quale ha ricordato moglie Testimone_2 Controparte_3
CP_ dell oniugi – , che suo marito aveva una Parte_4 Controparte_4 relazione con . CP_1
CP_ Ritenuta provata, pertanto , la relazione extraconiugale anche della già a partire dal 2017, in applicazione dei principi sopra enucleati, deve ritenersi corretta la pronunzia di addebito, non avendo neanche la predetta provato la preesistenza della frattura familiare.
Pertanto anche l'appello incidentale va rigettato.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di questo grado del giudizio.
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr.ssa M P L Presidente Relatore
2) dr. A S Consigliere
3) dr.ssa M S Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 592/2023 R. G., vertente tra:
, nato a Messina il 20.03.1958 ed ivi residente in Via Ghibellina 196 (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Messina in Via Pietro Castelli 216, presso C.F._1 lo studio dell'Avv. F G (c.f. pec C.F._2
che lo rappresenta e difende Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nata a Messina il 13/06/1969 e ivi residente in via Santa Marta n. 133, (C.F.: CP_1
) rappresentata e difesa dagli avv.ti A M T (C.F.: C.F._3
) del foro di Torino e Antonino Arizia (C.F.: ed C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Messina, via Camiciotti n. 102.
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE
1
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1275/2023, emessa dal Tribunale di Messina, I sezione civile, nel proc n 3871/2020 R.G. , in data 23/6/23 , pubblicata il 27/6/2023,
avente ad oggetto la separazione personale tra i coniugi con addebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: 1) Ammettere in rito il presente appello, e conseguentemente, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, riformare la sentenza del Tribunale di
Messina n. 1275/2023 nella parte in cui ha disposto l'addebito della separazione ad entrambi
i coniugi.
2) In subordine, in accoglimento del secondo motivo di appello, riformare la sentenza del
Tribunale di Messina n. 1275/2023 nella parte in cui ha disposto l'addebito della separazione al sig. . Parte_1
3) Conseguentemente, e in accoglimento del terzo motivo di appello, sussistendone i presupposti, disporre assegno di mantenimento in favore del sig. di importo Parte_1 mensile di € 2.000,00, a carico della Sig.ra . CP_1
4) In accoglimento del quarto motivo di appello, riformare la sentenza di primo grado in relazione alla pronunciata conferma dell'ordinanza presidenziale del 28.07.2021 con riferimento al mantenimento della prole, dovendo semmai limitarsi il mantenimento alla sola figlia . Per_1
5) In via istruttoria, emettere ordine di esibizione documentale nei confronti dell'appellata al fine di acquisire i dichiarativi fiscali sino all'attualità;ove tale ordine rimanesse inadempiuto si chiede autorizzazione ad acquisirli direttamente dall . Organizzazione_1
6) Disporre anche d'ufficio – oltre alle indagini di polizia tributaria – accertamento peritale CP_ al fine di quantificare concretamente redditi e ricavi dell'attività svolta dalla che potendo permettersi ben due dipendenti di certo non saranno irrisori per come la stessa intende far credere.
7) Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata- appellante incidentale: “respingere l'appello del sig. per le ragioni Pt_1 esposte in atti;
- in via di appello incidentale:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello incidentale proposto CP_ dalla dott.ssa per le ragioni esposte in atti e, conseguentemente accertare che la separazione è addebitabile esclusivamente al sig. , confermandosi per il Controparte_2 resto la pronuncia di primo grado.
2 In ogni caso, con il favore di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA CPA e
rimborso forfettario.
In via istruttoria:
- ex art. 213 c.p.c., acquisirsi nel procedimento le informazioni contenute nel CED
(Centro Elaborazioni Dati), in possesso delle Forze dell'Ordine circa i precedenti del sig.
[...]
con riferimento al gioco d'azzardo e scommesse;Parte_1
CP_
- la dott.ssa reitera la richiesta, atteso il rifiuto della P.A. (v.si doc. 22) di fornire informazioni, perché l'illustrissima Corte voglia domandare alla Polizia di Stato, Questura di
Messina - divisione di gabinetto - informazioni e una relazione o la produzione dei verbali di intervento degli agenti di pubblica sicurezza della sera del 10/09/2020 effettuato presso la CP_ tabaccheria della signora in via Antonino Martino 68 Messina per allontanare il sig. Pt_1 dall'esercizio commerciale con l'individuazione degli agenti che eseguirono l'intervento per il caso occorra la loro deposizione sul punto;
- previa modifica dell'ordinanza del 17.6.22, ammettersi le prove per testi sin qui non CP_ ammesse (capi da 3 a 5) dedotte dalla dott.ssa nella memoria istruttoria ex art. 183 n. 2
c.p.c. con i testimoni ivi indicati ed eventualmente (in caso di ammissione di ulteriori prove avversarie) ammettersi l'appellata alla prova contraria diretta con i testi indicati nella memoria istruttoria ex art. 183 n. 3 c.p.c.;
- Respingersi tutte le eventuali istanze istruttorie avversarie;
Qualora la Corte lo stimi opportuno alla luce delle testimonianze rese dai testimoni sul punto, CP_ la signora insiste perché voglia l'illustrissimo Giudice disporre:
- le modalità per acquisire dalla cancelleria del Tribunale l'originale della chiavetta USB che contiene le immagini che si sono prodotte in copia sub doc.32 onde depositarla nella cancelleria della Corte a disposizione del Collegio e per depositare il telefono cellulare che contiene i messaggi “Whatsapp” prodotti in copia sub doc. 33;
- disporre eventuale CTU di esperto informatico per confermare la genuinità e la datazione delle fotografie contenute nella chiavetta e dei messaggi “Whatsapp” contenuti nel telefono;
- disporre CTU per l'ispezione ex art 260 c.p.c. del sig. per confermare Parte_1 che egli è la persona ritratta nelle fotografie sub doc.32, autorizzando il CTU a prendere visione, se necessario, dell'intero contenuto della chiavetta USB;
Il S. Procuratore Generale ha apposto il visto e nulla ha rilevato.
3 SVOGLIMENTO del PROCESSO
Con ricorso del 30/09/2020 chiedeva la separazione giudiziale con addebito al CP_1 marito, affidamento condiviso delle figlie e assegnazione della casa coniugale sita in Messina via Ghibellina n. 196;chiedeva inoltre assegno di mantenimento per le figlie a carico di
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del valore totale di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuna figlia), nonché il contributo Parte_1 Orga del 50% per le spese universitarie delle stesse, per le spese sanitarie non rimborsate dal
e per le spese sportive. La ricorrente deduceva che la disgregazione della unità familiare era stata determinata dal comportamento del marito, il quale avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale accertata da una relazione investigativa;asseriva inoltre che il avrebbe Pt_1 distratto denaro della tabaccheria e sottratto tagliandi di “gratta e vinci”;infine, che nel mese di settembre 2020 aveva rilevato l'emissione di alcune fatture per lavori di ristrutturazione della tabaccheria mai effettuati e per tali ragioni in data 10.09.2020 lo aveva revocato dal ruolo di coadiutore estromettendolo dall'attività.
Si costituiva in giudizio con memoria del 26/5/2021 , chiedendo a sua volta Parte_1
l'addebito della separazione alla moglie. Il in particolare negava la relazione che gli Pt_1 veniva attribuita ed esponeva che il 10.9.2020 era stato improvvisamente abbandonato dalla moglie, che si allontanava dal domicilio coniugale, estromettendolo dall'impresa familiare, impedendogli di entrare nel tabacchino e revocando la sua qualifica di coadiutore. Aggiungeva CP_ che la provvedeva altresì ad asportare dalla cassaforte di famiglia parte dei risparmi, pari CP_ a € 44.000,00, ed altri beni. Evidenziava, ancora, che era la a coltivare da almeno tre anni una relazione sentimentale con un uomo sposato e che tale relazione extraconiugale era la causa principale della sua disaffezione nei confronti del deducente, che peraltro era solita, anche in presenza dei dipendenti dell'esercizio commerciale, rimproverarlo aspramente, denigrandolo. Per tali ragioni, oltre a richiedere l'addebito alla moglie della separazione, instava per la concessione di un assegno di mantenimento, non avendo più di che vivere, in CP_ misura non inferiore ad €.2.000,00;chiedeva porre a carico della le spese straordinarie per le figlie nella misura dell'80% e rigettare ogni altra domanda avanzata dalla ricorrente.
All'udienza presidenziale del 7/6/2021 le parti raggiungevano una intesa per quanto riguardava CP_ il mantenimento delle figlie, sulla base della disponibilità della di continuare a sostenere integralmente il carico il mutuo gravante sulla bottega e le spese delle utenze della casa coniugale. Il provvedimento presidenziale tuttavia disattendeva la richiesta di concessione di assegno di mantenimento avanzata dal Pt_1
CP_ In esito all'assunzione dell'interrogatorio formale della all'espletamento della prova testimoniale e all'acquisizione documentale, il tribunale pronunziava la separazione con addebito ad entrambi i coniugi, ritenendo che le comprovate condotte tenute da entrambi in violazione dei doveri coniugali, avessero determinato la intollerabilità della convivenza.
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Conseguentemente rigettava la domanda avanzata dal volta al riconoscimento di un Pt_1 assegno di mantenimento, in applicazione dell'art.156 c.c., ritenendo che siffatta norma ostasse al riconoscimento dell'assegno favore del coniuge cui fosse addebitabile la separazione, anche nella ipotesi di pronuncia di addebito a carco di entrambi i coniugi . Quanto al mantenimento delle figlie, dava atto del raggiungimento dell'accordo all'udienza presidenziale del 07.06.2021;disattendeva la domanda di assegnazione della casa coniugale
a uno o all'altro coniuge, risultando tale assegnazione, ai sensi dell'art. 337 sexies c.p.c., funzionale esclusivamente all'interesse delle figlie, che ormai vivevano fuori Messina e compensava interamente tra le parti le spese processuali.
Avverso tale decisione proponeva appello per le ragioni che saranno infra Parte_1 esposte.
si costituiva avversando l'interposto gravame, avanzando appello incidentale CP_1 avverso la sentenza limitatamente alla statuizione che aveva riconosciuto l'addebito della separazione anche nei suoi confronti.
All'udienza del 5/12/2023 all'uopo fissata, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni all'udienza del 19/2/2024, nella quale la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante con l'atto di gravame ha dedotto come primo motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 143, 151, comma II, 2697 c.c. nonché artt. 115 e 116 c.p.c. censurando la decisione riguardo l'addebito della separazione ad entrambi i coniugi. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale avrebbe “sovvertito gli ordinari criteri probatori
e il relativo riparto tra i soggetti del procedimento” perché gli avrebbe addossato l'onere di dimostrare che la condotta contraria ai doveri coniugali non esplicasse alcuna rilevanza circa la disgregazione della unità familiare. Con il secondo motivo d'appello il ha dedotto la Pt_1 violazione e/o falsa applicazione degli artt. 143, 151, comma II, 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c, assumendo che il Tribunale avesse errato nel valutare le prove.
Entrambi i motivi sono infondati.
In punto di diritto, invero, proprio dal consolidato orientamento del Supremo Collegio cristallizzato nella ordinanza n 15196/2023, richiamata da entrambe le parti, si trae il principio per cui- posta ed acclarata l'infedeltà coniugale- l'irrilevanza di essa ai fini dell'addebito della separazione, richiede la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, di cui deve dare rigorosa prova chi la adduce. In particolare si legge nella richiamata decisione ( che va letta nella sua integralità): “ Come è noto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di
5 entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza…………….. l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Facendo corretta applicazione dei principi dell'onere probatorio in materia, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà» (Cass. n. 15811/2017). Del resto, «in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo.» (Cass.
n. 20866 del 21/07/2021). Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto conforme ai principi già espressi, la decisione con cui il Giudice del merito - acquisiti elementi significativi sul carattere adulterino della relazione intrapresa da uno dei coniugi, ( tra cui le manifestazioni affettuose con persona diversa dal coniuge anche in luogo pubblico)- era giunto alla conclusione circa il diretto nesso di causalità tra la stessa e la irreversibilità della crisi coniugale, addirittura non ritenendolo inficiato dalle circostanze dedotte in merito a una preesistente crisi.
Ad identica conclusione è pervenuto ancora più recentemente il Supremo Collegio ( vedi
l'ordinanza del 18 dicembre 2023, n. 35296), che - nel ricordare i principi in relazione alla ripartizione dell'onere della prova - .ha conferma6to che l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà deve essere provata da chi l'assume ( la
Corte ha ritenuto corretto in particolare, nel caso sottoposto alla sua attenzione, il ragionamento del Giudice d'appello secondo cui la relazione extraconiugale costituisce “…, comportamenti che costituiscono violazione del dovere di coabitazione e del dovere di fedeltà, idonei, ciascuno di essi anche da solo, ed a maggior ragione se contestualmente attuati, a determinare l'addebito della separazione, a meno che il coniuge cui sono imputabili questi comportamenti non dimostri l'esistenza di una giusta causa o della loro inefficacia sulla
6 crisi coniugale;………. quanto al dovere di fedeltà, dimostrando rigorosamente la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, che di regola deve invece presumersi).
La Corte condivide il principio per cui l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, tale da determinare normalmente
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e da giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, salvo che non risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto (Cass. 11/5/2023 n.15196). In sostanza la corretta lettura degli arresti sopra richiamati, porta a ritenere che in presenza di una comprovata violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, si possa presumere che essa costituisca causa della dissoluzione del legame matrimoniale, salvo che si provi che la crisi matrimoniale preesistesse all'accertata infedeltà.
Nel caso in esame la prova dell'infedeltà del oltre che evincersi dai fotogrammi acquisiti Pt_1
( che lo ritraggono in atteggiamento esplicitamente volto ad effusioni con una donna all'interno del tabacchino), dal testimoniale escusso richiamato dal primo Giudice, scaturisce dal biglietto
d'auguri inviatogli da una donna in occasione del Natale 2018 ( di esso, corredato di foto, non
è stata disconosciuta né provenienza, né destinatario) in cui si legge “cuore mio, nello scrivere sono una frana……ti voglio bene tanto Amore mio. Buon Natale 2018….ma quanto mi manchi”
.
CP_ A fronte di tali risultanze il avrebbe dovuto provare che la relazione extraconiugale si fosse inserita nell'ambito di un rapporto con la moglie di fatto già deteriorato e caratterizzato da una consolidata separazione di fatto: nessuna prova in tale direzione egli ha offerto, non potendo venire in rilievo a tali fini la contemporanea relazione di fatto intrapresa dalla moglie, emersa però alcuni anni dopo: per tale ragione deve escludersi che la relazione della moglie abbia costituito per il la causa della intrapresa sua relazione, così come dovrà escludersi che Pt_1 quella del abbia dato causa a quella della moglie: in realtà le prove acquisite dimostrano Pt_1 pienamente che – nonostante un ordinario rapporto coniugale protrattosi fino al 2020- i due coniugi avessero intrapreso relazioni extraconiugali con terzi, ciascuno all'insaputa dell'altro.
Tornando in particolare all'adulterio del deve evidenziarsi che l'investigatore assunto Pt_1 CP_ dalla escusso in udienza, ha confermato la relazione da lui redatta in ordine alle foto ritraenti il occupato a fare effusioni con la donna con cui si intratteneva e peraltro, la Pt_1 lettura della comparsa di risposta di primo grado , porta a rilevare come lo stesso non Pt_1 abbia negato gli incontri con altre donne, ma li ha giustificati come “episodi saltuari” o “incontri fugaci con una sconosciuta” .
Peraltro, come il tribunale ha evidenziato, deve ritenersi che il abbia anche violato il Pt_1 dovere di reciproca assistenza economica gravante sui coniugi , essendo emerso che egli era
7 CP_ dedito al gioco compulsivo : a conferma di ciò la difesa della ha prodotto in questa fase del giudizio la delega di indagini (ex art. 370 c.p.p.) disposta dalla procura alla Polizia
Giudiziaria- acquisibile ed utilizzabile quale documentazione sopravvenuta- nella quale vengono riportati i vari interventi condotti dalle Forze dell'Ordine presso la tabaccheria della CP_ e significativamente quello relativo al giorno 10.9.2020 (giorno in cui il aveva Pt_1 appreso dell'estromissione dall'impresa familiare) da cui si evince che il è stato trovato Pt_1 in possesso di blocchetti di gratta e vinci prelevati nel tabacchino , oltre che essere risultato
“Positivo al CED per Associazione per delinquere, frode informatica, esercizio di giuochi
d'azzardo, esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa.”
Ancora, dai verbali del procedimento penale a carico del e segnatamente dalla Pt_1 trascrizione dell'udienza del 20.06.2022 ( sempre utilizzabile quale atto sopravvenuto), risulta che il teste. ha dichiarato di essere a conoscenza della ludopatia del , per Parte_2 Pt_1 CP_ avere appreso tale informazione oltre che dalla anche dal amico del Per_2 Pt_1
Conseguentemente il terzo motivo del gravame- violazione e falsa applicazione dell'art. 156
c.c. – concernente il mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore dell'appellante risulta infondato, ostando al riconoscimento proprio la pronunzia di addebito.
E' pacifico, infatti ( vedi da ultimo Cass Civ n 1998/2023) che “ il coniuge separato cui è addebitata la separazione non ha diritto al mantenimento e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno (Cass. Sez.Unite
32914/2022). Pertanto solo in caso di bisogno, il potrà chiedere un assegno non di Pt_1 mantenimento ma di natura meramente alimentare, che nel caso in esame non è stato richiesto.
Quanto alla asserita violazione e/o falsa applicazione dell'art 337 septies c.c., in relazione al disposto mantenimento della prole, la censura si appalesa inammissibile: invero, il Tribunale correttamente non si è pronunciato circa il mantenimento della prole, essendo stato raggiunto un accordo in sede di udienza presidenziale tra i coniugi stessi, essendosi in tale sede concordato che il versasse alle figlie € 500,00 quale sua contribuzione al mantenimento Pt_1 mensile della prole, con accollo delle spese straordinarie nella misura del 30%. In particolare, sul punto, il Tribunale ha statuito “Quanto al mantenimento delle figlie, va osservato che poiché queste ultime non vivono a Messina nessuno dei coniugi può pretendere dall'altro un assegno per il loro mantenimento, posto che la convivenza tra il figlio ed il genitore richiedente l'assegno
è un indispensabile presupposto di legittimazione. Sul punto relativo al mantenimento delle figlie, che ancora non hanno completato il percorso di studi, le parti hanno, comunque raggiunto all'udienza presidenziale del 07.06.2021 un accordo che può essere recepito, così come stabilito nella ordinanza presidenziale . Le figlie, che sono entrambe maggiorenni e che non vivono più stabilmente con alcuno dei genitori, non sono state convenute in questo giudizio come litisconsorti perché avanzassero domande circa il “loro” assegno di mantenimento che, nella presente situazione, compete esclusivamente alla disponibilità della prole”. Anche sotto
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tale ultimo profilo, assolutamente condiviso da questa Corte, pertanto, la ragione di gravame
va dichiarata inammissibile.
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CP_
Quanto all'appello incidentale della proposto limitatamente al riconosciuto addebito riferito alla asserita relazione della donna con ne ritiene la Corte la Parte_3 infondatezza . Il testimoniale escusso e segnatamente l'esame della teste , Testimone_1
CP_ moglie dell , ha dimostrato che quest'ultimo – oggi convivente con la - già nel 2017 Pt_3
CP_ aveva iniziato a frequentare assiduamente la tabaccheria della con cui si scambiava messaggi , programmando appuntamenti . Come correttamente ritenuto dal primo Giudice,
CP_ tale deposizione, accurata, coerente e ricca di dettagli comprova sufficientemente che la da tempo intrattenesse una relazione extraconiugale con l Né appare Persona_3 significativo in contrario la differente versione fornita dall , che ha inteso spostare l'inizio Pt_3
CP_ della relazione ad un momento successivo alla separazione della dal marito, restando
CP_ minata la di lui credibilità dal rapporto sentimentale in atto con la oltre che smentita dalla deposizione del teste il quale ha ricordato moglie Testimone_2 Controparte_3
CP_ dell oniugi – , che suo marito aveva una Parte_4 Controparte_4 relazione con . CP_1
CP_ Ritenuta provata, pertanto , la relazione extraconiugale anche della già a partire dal 2017, in applicazione dei principi sopra enucleati, deve ritenersi corretta la pronunzia di addebito, non avendo neanche la predetta provato la preesistenza della frattura familiare.
Pertanto anche l'appello incidentale va rigettato.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di questo grado del giudizio.
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