Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/04/2024, n. 225
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai Signori Magistrati:
Dott. Maria G. Di Marco Presidente relatore
Dott. Michele De Maria Consigliere
Dott. Cinzia Alcamo Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 348/2022 R.G.L, promossa in grado di appello
DA
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Maurizio Mag- Parte_1 gio elettivamente domiciliata nel suo studio in via Maggiore Toselli n. 2, Palermo. Appellante- C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe Tribulato CP_1 ed Enza Maria Bartoli domiciliata nello studio del primo in via Felice Bisa- zza n.40 Massina Appellato All'udienza del giorno 14 marzo 2024 i procuratori delle parti hanno con- cluso come nei rispettivi atti difensivi
FATTO e RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con la sentenza n.3562/2021, il Tribunale di Palermo, in parziale acco- glimento della opposizione proposta da ha dichiarato Parte_1
“la nullità del precetto opposto per la sola somma complessiva di euro 1.170,00” e condannato l'opponente “al pagamento in favore dell'opposto della somma residua pari a complessivi euro 42.362,76”, oltre le spese di lite. Per quanto qui interessa, il Tribunale, premesso che il titolo in base al quale era stato intimato il precetto era l'ordinanza resa nel procedimento ex lege 92/2012 dal Tribunale di Enna, pubblicata il 29.09.2020, che aveva dichia- rato << risolto il rapporto di lavoro intercorso tra e la CP_1 [...]
, con effetto dalla data del licenziamento e condanna Parte_1
1 quest'ultima al pagamento in favor del ricorrente, di una indennità risarci- toria onnicomprensiva determinata in nove mensilità dell'ultima retribu- zione globale di fatto oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sul- le somme annualmente rivalutate fino al saldo >>, ha ritenuto che “retri- buzione globale di fatto” fosse quella spettante al dipendente prima della sospensione cautelare di cui era stato destinatario e non l'assegno alimenta- re a lui corrisposto in base alla disciplina del settore di appartenenza a se- guito della sospensione dal servizio e che tale posta economica ricompren- desse anche la quota della indennità sostitutiva delle ferie non fruite per causa del licenziamento. Infine, ha regolato le spese processuali sulla base “della prevalente soc- combenza dell'opponente” e le ha poste a suo carico. 2) Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone Parte_1 la parziale riforma per i seguenti motivi: Con il primo motivo deduce che l'ultima busta paga su cui commisurare l'indennità risarcitoria era quella emessa prima del licenziamento che era pari al 50% della retribuzione ordinaria ai sensi dell'art. 46 RD n. 148/1931 per la sospensione cautelare di cui era stato destinatario CP_1
Lamenta che il Tribunale, per argomentare la diversa commisurazione alla retribuzione del mese di ottobre 2017, era incorso in ultrapetizione perchè, senza che al riguardo vi fosse domanda, aveva affermato che la legittimità della sospensione cautelare era stata travolta dalla pronuncia di illegittimità del licenziamento;
e, comunque, tale statuizione era anche errata perchè non aveva considerato che l'annullamento del recesso era intervenuto solo per vizi di forma e con espressa affermazione della sussistenza dei fatti ad- debitati e della loro valenza quale giusta causa. Con il secondo motivo si duole della inclusione nella retribuzione globale di fatto della indennità sostitutiva delle ferie. Argomenta al riguardo che il richiamo fatto dal tribunale alla decisione del- la Corte UE del 25 giugno 2020 nelle cause riunite
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