Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2024, n. 1460
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Testo completo
R.G. 3186/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. V T Presidente
2) dr. S N Consigliere rel.
3) dr. A A Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 28 marzo 2024, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3186/2022 del ruolo generale lavoro
T R A in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti P A e M S
APPELLANTE
E
e generalizzati in Controparte_1 Controparte_2 atti, rappresentati e difesi dall'avv. P B
APPELLATI
OGGETTO: Retribuzione feriale. Voci retributive variabili collegate all'esecuzione delle mansioni o allo status professionale del lavoratore. Indennità perequativa e compensativa. Incidenza. Art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Interpretazione eurocomunitaria. Retribuzione delle ferie
1
annuali calcolata in modo da farla tendenzialmente coincidere con la retribuzione ordinaria. Principio di onnicomprensività della retribuzione feriale. Esclusione.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, depositati presso il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, gli odierni appellati convenivano in giudizio l'
[...] esponendo di essere dipendenti d Parte_1 Pt_1
ERE dal 01/08/2017 nel profilo professi di operatore tecnico, con parametro retributivo 170, del Organizzazione_1 inquadrato, il dal 01/12/2020 nel profilo professionale con parametro CP_2 retributivo 23 che durante i periodi di fruizione delle Organizzazione_1 ferie annuali, non dennità equiparabile alla retribuzione corrisposta nei periodi di servizio, in quanto la datrice non aveva ricompreso nella indennità per i periodi di fruizione delle ferie annuali, l'indennità perequativa e l'indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011, nonché il ticket mensa e l'indennità di turno;
che, anche alla luce della giurisprudenza eurocomunitaria, sussisteva il diritto, nei periodi di ferie, al pagamento di un'indennità pari non solo alla retribuzione base, ma anche a tutti gli emolumenti intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni, comprensiva di tutti gli elementi retributivi collegati al suo status personale e professionale riconosciuti durante i normali periodi di lavoro;
che, quanto all'indennità perequativa e compensativa, non poteva ritenersi la stessa connessa alla presenza fisica, in quanto indennità introdotte dall'Accordo Regionale per garantire condizioni economiche equivalenti a quelle godute in virtù degli accordi di secondo livello precedentemente in vigore;
che tali indennità, pur se inserite dall'Accordo nella retribuzione variabile, in realtà, secondo il C.C.N.L. di categoria rientravano nella retribuzione “normale” perché “competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, esclusi i premi, le indennità e tutti gli altri compensi corrisposti in modo saltuario o variabile, per specifiche prestazioni di servizio”;
che, nell'indennità per ferie, doveva rientrare anche il ticket e l'indennità di turno perché strettamente legato alle modalità di svolgimento delle mansioni. Concludeva chiedendo di “ accertare la nullità e/o la inopponibilità all'istante di qualsiasi disposizione negoziale e/o collettiva volta ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011, l'indennità compensativa a.r. 2011, il ticket buono pasto per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria;
2. Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento degli importi di cui al ricorso, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. ed in applicazione dell'art. 36 Cost.;
3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso
2 forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne e creditore”.
Regolarmente costituito l' eccepiva la Parte_1 prescrizione e nel merito l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Con la sentenza n. 685/2022, pubblicata il 27/06/2022, il GL adito accoglieva i ricorsi, dichiarando il diritto dei lavoratori al computo dell'indennità perequativa a.r. 2011, dell'indennità compensativa a.r. 2011, del ticket buono pasto e dell'indennità di turno nella base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie e per l'effetto condannando l' al pagamento della somma di euro 1.123,56 in favore del e della CP_1
s di euro 1966,72 in favore del , oltre interessi le tazione CP_2 monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto tempestivo appello l' censurando CP_4
l'interpretazione effettuata dal Giudice di prime cure che aveva at le indennità reclamate dal ricorrente la natura di retribuzione ordinaria collegata all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore;
lamentando, altresì, il rigetto dell'eccezione di prescrizione e la sua condanna al pagamento delle spese di giudizio di primo grado, considerato che l'esistenza di difformi orientamenti giurisprudenziali avrebbe dovuto comportare la compensazione delle spese.
Radicatosi nuovamente il contraddittorio si è costituita parte appellata che ha resistito punto per punto all'avverso dedotto chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, vinte le spese.
Il fascicolo veniva assegnato al nuovo relatore (assegnatario dell'intero ruolo del collega trasferito ad altra unità di questa sezione);
all'odierna udienza il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il thema decidendum concerne il trattamento retributivo riservato al dipendente di
durante le ferie usufruite. CP_4
1.1 Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha Persona_1 precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). CP_5
La giurisprudenza della Cassazione – ex multis: Cass. civ. sez. lav 17/05/2019 n.13425;
Cass. civ. sez. lav. 30/11/2021 n.30/11/2021;
Cass. civ. sez. lav. 23/06/2022 n.20216;
da ultimo Cass. civ. sez.lav. 11/07/2023 n.19663 - nell'esaminare la questione della
3
retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione Europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore".
2. Dunque, nel caso, come quello in esame, di retribuzione composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore.
Diversamente gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Detta interpretazione intende salvaguardare il diritto all'effettivo godimento delle ferie da parte dei lavoratori e, dunque, evitare che una retribuzione "non paragonabile" a quella "ordinaria" abbia un effetto dissuasivo sull'esercizio effettivo del diritto alle stesse e non introduce certamente un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Una retribuzione feriale inferiore a quella ordinaria, tuttavia, ben potrebbe essere in linea con la giurisprudenza Europea a condizione che le diminuzioni non siano tali da dissuadere il lavoratore dall'esercitare il suo diritto alle ferie.
Invero, ove il giudice comunitario avesse inteso ritenere che la retribuzione dovesse essere identica/uguale con quella erogata durante il servizio non avrebbe utilizzato aggettivi come "paragonabile" o "in linea di principio" o, ancora, non avrebbe fatto riferimento alla diminuzione di retribuzione che fosse idonea a dissuadere i lavoratori dal godimento delle ferie.
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. V T Presidente
2) dr. S N Consigliere rel.
3) dr. A A Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 28 marzo 2024, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3186/2022 del ruolo generale lavoro
T R A in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti P A e M S
APPELLANTE
E
e generalizzati in Controparte_1 Controparte_2 atti, rappresentati e difesi dall'avv. P B
APPELLATI
OGGETTO: Retribuzione feriale. Voci retributive variabili collegate all'esecuzione delle mansioni o allo status professionale del lavoratore. Indennità perequativa e compensativa. Incidenza. Art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Interpretazione eurocomunitaria. Retribuzione delle ferie
1
annuali calcolata in modo da farla tendenzialmente coincidere con la retribuzione ordinaria. Principio di onnicomprensività della retribuzione feriale. Esclusione.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, depositati presso il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, gli odierni appellati convenivano in giudizio l'
[...] esponendo di essere dipendenti d Parte_1 Pt_1
ERE dal 01/08/2017 nel profilo professi di operatore tecnico, con parametro retributivo 170, del Organizzazione_1 inquadrato, il dal 01/12/2020 nel profilo professionale con parametro CP_2 retributivo 23 che durante i periodi di fruizione delle Organizzazione_1 ferie annuali, non dennità equiparabile alla retribuzione corrisposta nei periodi di servizio, in quanto la datrice non aveva ricompreso nella indennità per i periodi di fruizione delle ferie annuali, l'indennità perequativa e l'indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011, nonché il ticket mensa e l'indennità di turno;
che, anche alla luce della giurisprudenza eurocomunitaria, sussisteva il diritto, nei periodi di ferie, al pagamento di un'indennità pari non solo alla retribuzione base, ma anche a tutti gli emolumenti intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni, comprensiva di tutti gli elementi retributivi collegati al suo status personale e professionale riconosciuti durante i normali periodi di lavoro;
che, quanto all'indennità perequativa e compensativa, non poteva ritenersi la stessa connessa alla presenza fisica, in quanto indennità introdotte dall'Accordo Regionale per garantire condizioni economiche equivalenti a quelle godute in virtù degli accordi di secondo livello precedentemente in vigore;
che tali indennità, pur se inserite dall'Accordo nella retribuzione variabile, in realtà, secondo il C.C.N.L. di categoria rientravano nella retribuzione “normale” perché “competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, esclusi i premi, le indennità e tutti gli altri compensi corrisposti in modo saltuario o variabile, per specifiche prestazioni di servizio”;
che, nell'indennità per ferie, doveva rientrare anche il ticket e l'indennità di turno perché strettamente legato alle modalità di svolgimento delle mansioni. Concludeva chiedendo di “ accertare la nullità e/o la inopponibilità all'istante di qualsiasi disposizione negoziale e/o collettiva volta ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011, l'indennità compensativa a.r. 2011, il ticket buono pasto per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria;
2. Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento degli importi di cui al ricorso, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. ed in applicazione dell'art. 36 Cost.;
3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso
2 forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne e creditore”.
Regolarmente costituito l' eccepiva la Parte_1 prescrizione e nel merito l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Con la sentenza n. 685/2022, pubblicata il 27/06/2022, il GL adito accoglieva i ricorsi, dichiarando il diritto dei lavoratori al computo dell'indennità perequativa a.r. 2011, dell'indennità compensativa a.r. 2011, del ticket buono pasto e dell'indennità di turno nella base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie e per l'effetto condannando l' al pagamento della somma di euro 1.123,56 in favore del e della CP_1
s di euro 1966,72 in favore del , oltre interessi le tazione CP_2 monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto tempestivo appello l' censurando CP_4
l'interpretazione effettuata dal Giudice di prime cure che aveva at le indennità reclamate dal ricorrente la natura di retribuzione ordinaria collegata all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore;
lamentando, altresì, il rigetto dell'eccezione di prescrizione e la sua condanna al pagamento delle spese di giudizio di primo grado, considerato che l'esistenza di difformi orientamenti giurisprudenziali avrebbe dovuto comportare la compensazione delle spese.
Radicatosi nuovamente il contraddittorio si è costituita parte appellata che ha resistito punto per punto all'avverso dedotto chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, vinte le spese.
Il fascicolo veniva assegnato al nuovo relatore (assegnatario dell'intero ruolo del collega trasferito ad altra unità di questa sezione);
all'odierna udienza il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il thema decidendum concerne il trattamento retributivo riservato al dipendente di
durante le ferie usufruite. CP_4
1.1 Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha Persona_1 precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). CP_5
La giurisprudenza della Cassazione – ex multis: Cass. civ. sez. lav 17/05/2019 n.13425;
Cass. civ. sez. lav. 30/11/2021 n.30/11/2021;
Cass. civ. sez. lav. 23/06/2022 n.20216;
da ultimo Cass. civ. sez.lav. 11/07/2023 n.19663 - nell'esaminare la questione della
3
retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione Europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore".
2. Dunque, nel caso, come quello in esame, di retribuzione composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore.
Diversamente gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Detta interpretazione intende salvaguardare il diritto all'effettivo godimento delle ferie da parte dei lavoratori e, dunque, evitare che una retribuzione "non paragonabile" a quella "ordinaria" abbia un effetto dissuasivo sull'esercizio effettivo del diritto alle stesse e non introduce certamente un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Una retribuzione feriale inferiore a quella ordinaria, tuttavia, ben potrebbe essere in linea con la giurisprudenza Europea a condizione che le diminuzioni non siano tali da dissuadere il lavoratore dall'esercitare il suo diritto alle ferie.
Invero, ove il giudice comunitario avesse inteso ritenere che la retribuzione dovesse essere identica/uguale con quella erogata durante il servizio non avrebbe utilizzato aggettivi come "paragonabile" o "in linea di principio" o, ancora, non avrebbe fatto riferimento alla diminuzione di retribuzione che fosse idonea a dissuadere i lavoratori dal godimento delle ferie.
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del
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