Corte d'Appello Bari, sentenza 02/12/2024, n. 1603
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Testo completo
N. R.G. 1247/2023
N. SENT. 1603/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, composta dai signori magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando - Presidente dott.ssa Ernesta Tarantino - Consigliere dott.ssa Maria Giovanna Deceglie - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
- c. f. , con domicilio in via delle magnolie n. 6. Parte_1 P.IVA_1
- assistita e difesa dall'avv. ANTONIETTA MANGHISI – c. f. Pt_2
- ;
C.F._1
-appellante- E
- nato a [...] il [...], c. f. Parte_3
, con domicilio in via F. De Mura n. 22, 73100 Lecce - C.F._2 assistito e difeso dall'avv. ANNA MARIA DE PASCALI - c. f.
-;
C.F._3
-appellato- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 2632 in data 9 ottobre 2023 il Tribunale del lavoro di Bari accoglieva la domanda proposta dal ricorrente indicato in epigrafe – dipendente dell (d'ora in avanti Controparte_1
inquadrato come operaio specializzato categoria A, posizione economica A4, Pt_1 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico- agraria della , il quale lamentava che dal mese di maggio 2010 fino al CP_2 mese di aprile 2020 l' non aveva più correttamente liquidato in suo favore CP
l'indennità di percorrenza chilometrica prevista dalla contrattazione collettiva – e, per l'effetto: I) condannava l a corrispondere al lavoratore l'importo complessivo Pt_1 di euro 14.316,54 a titolo di indennità chilometrica dovuta nel periodo da maggio 2010 al 30 aprile 2020, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
II) condannava l' alla CP rifusione delle spese di lite, con distrazione. In sintesi, a fondamento del decisum il Tribunale poneva le seguenti considerazioni:
- l'assoggettamento del rapporto di lavoro intercorso tra le parti alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 165/2001 non era di ostacolo all'applicazione della contrattazione collettiva
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privatistica né vi erano dubbi sulla legittimità della legge n. 3/2010, CP_2 che rendendo vincolante per gli operi addetti ai lavori di sistemazione idraulica e forestale l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto comune aveva attuato la volontà del legislatore statale di omogeneizzare la regolamentazione del settore ed il principio di pari trattamento contrattuale di cui all'art. 45, comma 2, del T.U.P.I.;
- era pacifico che il ricorrente – già dipendente di ruolo della dal 1° CP_2 marzo 2005 – fosse transitato nel 2010 alle dipendenze dell ai sensi dell'art. CP
12, comma 2, lett. a) della L.R. cit. ed era stato altresì allegato e documentato che avesse optato per l'inquadramento ai sensi del contratto collettivo di diritto comune a mezzo di apposita domanda dell'8 luglio 2011 (recapitata all' il 12 luglio CP successivo);
- a ben vedere, era altresì pacifico che al suo rapporto di lavoro fosse stata applicata la contrattazione privatistica fin da quando era ancora alle dipendenze della CP_2
, come confermato dal chiaro tenore della D.G.R. n. 2408 del 4 dicembre 2009
[...]
e dall'art. 12, comma 2 quinquies, della L. n. 3/2010, sicché doveva ritenersi che l' avesse continuato ad applicare la contrattazione di diritto comune al suo CP rapporto di lavoro;
- del resto, una disciplina analoga era di recente intervenuta anche sul piano nazionale per rendere vincolante l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto comune per gli addetti ai lavori agricoli e forestali, ex art. 7 bis del D.L. n. 120/2021, conv. con modif. dalla L. n. 155/2021;
- alla luce di tali evidenze processuali doveva ritenersi che il trattamento economico del ricorrente per tutti gli anni in contesa non potesse che essere disciplinato dalla contrattazione collettiva di diritto comune, a nulla rilevando la sopravvenuta inefficacia dell'opzione per la sopravvenuta abrogazione nel 2012 del comma 5 dell'art. 12 cit., essendo stata l'opzione esercitata dal ricorrente sotto il vigore di una disciplina all'epoca vincolante;
- nella specie era incontestato, oltre che provato dalla documentazione acquisita al processo, che il ricorrente avesse utilizzato il proprio mezzo ed avesse percorso – nel periodo compreso tra maggio 2010 e la fine del 2014 – 26,6 Km a/r dalla propria residenza in Cassano delle Murge fino al cantiere in località Mercadante per le giornate indicate in ricorso e – nel periodo da inizio 2015 al 30 aprile 2020 – 44 Km a/r dalla propria residenza in Cassano delle Murge fino al cantiere di Gioia del Colle per le giornate parimenti indicate in ricorso;
- risultava altresì dimostrato tramite documentazione non contestata che la distanza utilizzata come parametro di calcolo dell'indennità pretesa per il primo periodo (dalla residenza al centro lavorativo) era inferiore a quella tra il centro di raccolta ed il centro lavorativo e per il secondo periodo (dal centro di raccolta al centro lavorativo) era inferiore a quella tra la residenza ed il centro lavorativo;
- nessun rilievo poteva attribuirsi alla contestazione del ricorrente sull'applicabilità della norma di cui all'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010 sul contenimento della spesa pubblica, trattandosi di una disposizione non immediatamente precettiva rispetto
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alle percentuali di riduzione delle singole spese, quali quelle per le indennità chilometriche;
- in mancanza di specifiche contestazioni sui conteggi prodotti dal ricorrente l' CP doveva essere condannata ad erogargli la somma di euro 14.316,54 oltre accessori. 2. Con ricorso del 27 ottobre 2023 l ha interposto appello avverso la sentenza Pt_1 di primo grado, chiedendone la riforma per le ragioni che di seguito si riepilogano e si valutano. ha resistito al gravame con apposita memoria. Parte_3
3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 18 novembre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. L'appello va rigettato, per le ragioni che di seguito si espongono. 4.1. Con il primo motivo l censura la sentenza gravata per avere ritenuto Pt_1 applicabile al rapporto di lavoro in esame la contrattazione di diritto comune (e, in particolare, gli artt. 15 e 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico- agraria) ancorché il CCNL di riferimento non sia stato sottoscritto dall o dai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e sia stato di CP_3 conseguenza sottratto alla procedimentalizzazione di cui agli artt. 40 e ss.gg. del T.U.P.I. e all'art. 7 bis del D.L. n. 120/2021;
stigmatizza, pertanto, la statuizione di prime cure per il suo contrasto con l'art. 117 Cost. e con gli artt. 40 e ss.gg. del D. Lgs. n. 165/2001, evidenziando che l'ordinamento civile del quale fanno parte anche le norme che regolano il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della p.a. è materia demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art.117, secondo comma, lett. l, Cost.) e soggiungendo che in base al D. Lgs. n. 165 del 2001 la volontà del legislatore nazionale è quella di rendere applicabili ai rapporti di lavoro alle dipendenze dei soggetti di diritto pubblico solo gli accordi sindacali stipulati dall'ARAN, non derogabile attraverso il rinvio alla disciplina di cui alla legge n. 124/85 – avente natura transitoria - né alla disposizione di cui all'art. 7 bis del D.L. n. 120/2021 – attesa la sua efficacia non retroattiva - . 4.2. Con il secondo motivo l censura la sentenza gravata per non avere rilevato Pt_1 che il lavoratore era sempre stato alle esclusive dipendenze della in quanto CP_2 con la Deliberazione n. 863 del 23 marzo 2010 la Giunta Regionale aveva proceduto soltanto ad individuare il personale da trasferire ai sensi dell'art.12, comma 2, lett. a) della L.R. n. 3 del 2010 ma non aveva adottato alcuna determinazione CP_2 conseguente attraverso la quale avesse effettivamente provveduto ad eseguire in concreto il trasferimento del personale all' sicché, secondo l pur Pt_1 CP prestando il lavoratore la propria attività per conto dell in regime di Pt_1 avvalimento, egli continuava ad essere dipendente regionale inquadrato nel CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali, con l'ulteriore conseguenza che in suo favore non poteva essere riconosciuta alcuna indennità di percorrenza chilometrica perché non prevista nel citato CCNL di Comparto.
4.3. Con il terzo motivo l'appellante reitera la doglianza di prime cure sulla necessità di applicare le misure di contenimento della