Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 132
CA Palermo
Sentenza
29 gennaio 2025
Sentenza
29 gennaio 2025
0
0
05:06:40
CA Palermo
Sentenza
29 gennaio 2025
Sentenza
29 gennaio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott.ssa MA Letizia Barone Consigliere
3) Dott. Angelo Piraino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1381/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
MINISTERO DELLA SALUTE, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo (domicilio digitale: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it) parte appellante contro
AF AR SA nata a [...] il [...], C.F.: [...],
AF PP nato a [...] il [...], C.F.:
[...], e CO AR LA nata a [...]
Camastra (ME) il 19.02.1939, C.F.: [...], residenti a [...], tutti in proprio e nella qualità di eredi di AF
GE nato a [...] il [...] e deceduto a Castellammare del Golfo (TP)
1
il 04.04.2005, rappresentati e difesi dall'Avvocato D'Anca Michele, C.F.:
[...], PEC: micheledanca@pecavvpa.it;
parti appellate
***
Conclusioni per la parte appellante:
Voglia la Corte d'appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, riformare – previa sospensione - la pronuncia gravata, dichiarando che dalla condanna devono scomputarsi le somme percepite e percipiende previste dalla l. n. 210 del 1992
quale indennizzo.
Con il favore delle competenze ed onorari di entrambi i gradi del presente giudizio, salve le spese prenotate a debito, da liquidarsi ad opera del competente Ufficio.
Conclusioni per le parti appellate:
Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 388/2019 avanzata dal Ministero della Salute, per mancanza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora ed in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutte le causali di cui in narrativa.
Rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile ex art. 348 bis e.p.c, per le causali di cui in narrativa.
Nel merito, rigettare in toto l'appello proposto dal Ministero della Salute in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le causali di cui in narrativa, confermando in toto la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese competenze ed onorari anche del secondo grado di giudizio con distrazione di esse in favore del sottoscritto procuratore.
Emettere ogni altro provvedimento di legge e/o di giustizia.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 388/2019 dei giorni 19/24.01.2019, il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, chiamato a decidere sulle domande formulate con atto di citazione notificato l'11.02.2015 da MA LA OC, MA ER FA e
EP FA, in proprio e nella qualità di eredi di IO FA, ha dichiarato prescritta quella proposta iure hereditatis per il risarcimento del danno che il loro
2
congiunto aveva subito a causa di una epatite HCV contratta a seguito di diverse emotrasfusioni con sangue infetto cui era stato sottoposto tra il 20 aprile 1989 e l'8 maggio 1989, in occasione di un ricovero presso l'Ospedale San Vito e Santo Spirito di
Alcamo.
2. In accoglimento della domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale che gli odierni convenuti assumevano di aver subito iure proprio a causa del decesso del loro congiunto, ha, invece, condannato il Ministero della Salute a corrispondere in favore di MA ER FA e EP FA la somma di €
217.314,00 ciascuno, di cui euro 37.214,00 per interessi, e in favore di MA LA
OC la somma di € 289.618,00, di cui € 49.618,00 per interessi, oltre frutti dalla decisione al soddisfo.
3. Ha, ancora, rigettato la richiesta avanzata dal Ministero al fine di ottenere lo scomputo, dagli importi dovuti a titolo di risarcimento, dell'indennizzo che era stato corrisposto alla OC a titolo di assegno una tantum, sul rilievo che la stessa lo aveva riscosso nella qualità di erede del coniuge IO FA e non per sé.
4. Infine, il primo Giudice ha dichiarato le spese di lite compensate in ragione di un terzo, condannando il Ministero della Salute al pagamento della frazione residua,
liquidandola in complessivi € 6.550,00, di cui € 6.005,00 per compensi, oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali nella misura del 15%.
5. Con tempestivo atto di appello, depositato il 03.07.2019, il Ministero della
Salute ha contestato la decisione impugnata solo nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda di “scomputo”, da quanto eventualmente dovuto a titolo di risarcimento del danno, delle somme percepite e percipiende previste dalla L. n.
210/1992.
6. Nel contraddittorio con gli appellati nominativamente elencati in epigrafe, costituiti e resistenti, il procedimento è stato rimesso all'udienza collegiale del
15.05.2024, trattata nelle forme cartolari previste dall'art. 127-ter cod. proc. civ., e quindi assunto in decisione sulle conclusioni
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi