Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/07/2024, n. 1346

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/07/2024, n. 1346
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 1346
Data del deposito : 9 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. R R Presidente
Dott. L B Consigliere
Dott. R M Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 100 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GALZIGNATO MARIA SUSETTA e dell'avv. DELLA GRECA SONIA, con domicilio eletto
presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICO CP_1 C.F._2
VILLA , con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;

(C.F. ), in persona del Curatore Speciale Controparte_2 C.F._3
1


Avv. PAOLA DAL PRA', non costituita.
Parte reclamata
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2503/2023 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data
13/12/2023
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto
appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2503/2023 pubblicata in data 13.12.2023,
resa nel procedimento n.
R.G. 4376/2021, del Tribunale Ordinario di Vicenza, Sezione Seconda Civile, Presidente
estensore Dott.ssa Elena Sollazzo, e nello specifico dei seguenti punti “... h)dichiara
inammissibile la domanda di assegno divorzile avanzata da e, per l'effetto, Parte_1
cessato (a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza parziale di divorzio) l'obbligo a
carico di di contribuire al mantenimento di sancito dagli CP_1 Parte_1
accordi di separazione omologati, confermati in via provvisoria ed urgente dai provvedimenti
presidenziali;
i)rigetta ogni altra domanda;
l)compensa tra le parti le spese di lite;
m)pone
definitamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti al
50% con vincolo di solidarietà passiva per l'intero;
n)condanna e CP_1 [...]
, in ragione del 50% ciascuno, al pagamento delle competenze del curatore speciale Parte_1
2
del figlio minore , liquidandole in complessivi euro 7.616 a titolo di compensi, oltre a CP_2
spese generali, IVA e CPA e disponendo che il relativo versamento venga eseguito in favore
dell'Erario.”
accogliere le conclusioni di primo grado formulate da che qui si riportano Parte_1
pedissequamente: “ Quanto al mantenimento di , considerate le plurime istanze Parte_1
presentate dall'Avv. nel presente procedimento e tutte rigettate sia dal Presidente sia CP_1
dal presente Giudice Istruttore (cfr. ordinanza 8.05.2023 che integralmente si ritrascrive),
premesso che “Il Giudice, nel procedimento n. 4376/2021 RG, letti gli atti e sciolta la riserva,
decidendo sull'istanza proposta da ai sensi dell'art. 709 ultimo comma c.p.c., CP_1
intesa ad ottenere la modifica dell'ordinanza presidenziale del 10.2.2022 nella parte in cui ha
confermato l'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento di con la Parte_1
somma mensile di euro 1.000;

ritenuto che

la revoca o la modifica dei provvedimenti provvisori
presupponga, per giurisprudenza costante, l'allegazione e la prova della sussistenza di
mutamenti sopravvenuti nelle circostanze, ovvero di fatti anteriori dei quali sia stata acquisita la
conoscenza successivamente alla pronunzia del provvedimento del quale si chiede la modifica;

considerato che non ha allegato, a sostegno della propria richiesta, alcuna CP_1
circostanza o elemento di fatto sopravvenuto (non potendosi considerare tale la pronuncia della
sentenza parziale di divorzio), limitandosi a contestare il contenuto sostanziale dell'ordinanza
presidenziale che, nella contumacia di controparte ed in difetto di domanda, ha confermato
l'obbligo di mantenimento ex art. 156 c.c. previsto dagli accordi di separazione a carico del
marito;

ritenuto che

, fatta salva ogni decisione di merito da parte del Collegio, tali doglianze
dovessero essere fatte valere in sede di reclamo avanti la Corte d'appello di Venezia e non con
3
lo strumento di cui all'art. 709 ultimo comma c.p.c.;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza.”
si chiede


1. rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente nel presente giudizio e nelle istanze ex art.
709 e/o 710 c.p.c. siccome formulate anche in data 31.1.2023 in quanto infondate in fatto e in
diritto e già rigettate nella succitata ordinanza del 8.05.2023;



2. confermare l'Ordinanza presidenziale del 10.02.2022 emessa dal Presidente dott. A
R nella parte in cui “conferma i provvedimenti emessi in sede di separazione con le
modifiche assunte con ordinanza del 08.11.2021”;



3. prevedere, in subordine, un aumento dell'assegno a favore della dott.ssa pari Pt_1
all'importo di euro 1.500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat o quel diverso
importo ritenuto di giustizia;



4. condannarsi l'Avv. a favore della dott.ssa al risarcimento dei CP_1 Parte_1
danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per i motivi tutti esposti nelle plurime memorie di replica
in opposizione alle istanze di revoca e/o modifica svolte dall'Avv. stesso;
CP_1


5. a parziale modifica degli accordi della separazione, stabilire il versamento dei contributi al
mantenimento entro e non oltre il dieci del mese, al fine di evitare il ripetersi di quanto
evidenziato in questa sede a causa delle inadempienze dell'Avv. nei pagamenti;
CP_1


6. in via alternativa al contributo mensile di mantenimento alla signora , con riserva di Pt_1
chiedere di riconoscere alla resistente una somma una tantum a titolo di assegno divorzile (che
tenga in considerazione l' età, le condizioni economiche della moglie ivi comprese quelle
abitative - del fatto che nell'anno 2010 fu obbligata a spostare la residenza di entrambi presso
Bassano del Grappa, nello specifico in comodato d'uso in una piccola porzione abitativa di
4
proprietà del fratello , il quale, in qualsiasi momento e per sua insindacabile Persona_1
necessità, come da accordi presi, può chiedere alla dott.ssa di poter rientrare nella Pt_1
disponibilità del suddetto immobile e la volontà manifestata da di voler continuare a CP_2
risiedere nel luogo d'origine della madre ragion per cui sarà quest'ultima, con somma gioia
peraltro come è sempre stato, a continuare a vivere con il figlio e ad occuparsi di lui). (…) - Con
vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
come per legge con distrazione a favore del presente patrocinatore Avv. G Maria
Susetta”.e ivi comprese quelle relative ai sub. proc. n. 4376/2021 -1 r.g. e n. 4376/2021 – 2 r.g.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e ivi comprese quelli relative ai
sub. proc. n. 4376/2021 -1 r.g. e n. 4376/2021 – 2 r.g.
- In via istruttoria
Si insiste anche nel presente giudizio d'appello sull'ammissione di tutte le prove istruttorie anche
a prova contraria, compreso l'interpello dell'avv. , la prova testimoniale e la CP_1
richiesta di CTU tecnico contabile ricostruttiva volta a determinare la capacità patrimoniale di
entrambe le parti, come chieste nella seconda e terza memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.
della sig.ra depositate nel giudizio di primo grado che si intendono nel presente atto Pt_1
integralmente ritrascritte. “
Per parte reclamata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, per le ragioni espresse in narrativa, ogni
contraria
eccezione, deduzione e difesa respinta:
in via preliminare di rito:
5
dichiarare l'appello avversario inammissibile ai sensi degli artt. 348 bis c.p.c. per mancato
rispetto del termine per impugnare previsto dall'art. 325 c.p.c.;

in via principale di merito:
rigettare le domande avversarie e per l'effetto confermare la sentenza n° 2503/2023 Tribunale di
Vicenza, non avendo la dott.ssa mai formulato domanda per il riconoscimento Parte_1
dell'assegno divorzile e, in ogni caso, è stata formulata oltre il termine ex art. 167 c.p.c. e
pertanto correttamente dichiarata inammissibile;

in via di gradata subordine:
nella denegata non creduta ipotesi in cui codesta ecc.ma Corte d'Appello di Venezia non
dovesse accogliere entrambe le eccezioni preliminari, accertare la non sussistenza
dei presupposti per il riconoscimento in favore della dott.ssa Parte_1
dell'assegno divorzile.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari come per Legge.
In via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta ecc.ma Corte d'Appello di
Bologna volesse rimettere la causa in istruttoria, possa a salvaguardia di qualasiasi presente o
futura decadenza processuale:
si richiamano e reiterano integralmente le istanze istruttorie formulate nell'ambito della
comparsa di costituzione e risposta nonchè nelle memorie ex art. 183, co. VI n. 2 e 3 c.p.c.
depositate nell'interesse dell'avv. ” CP_1
FATTO E DIRITTO
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