Corte d'Appello Milano, sentenza 19/02/2024, n. 1118

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 19/02/2024, n. 1118
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 1118
Data del deposito : 19 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 840/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. G P - Presidente dott. M R C - Consigliere dott. P P - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3059/2022, estensore dott. C, discussa all'udienza collegiale del 23/11/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GARRAMONE LUCA e dell'avv. CODELLA SERGIO ALBERTO, elettivamente domiciliata in VIA PRIVATA F.LLI GABBA, 3 MILANO presso i difensori APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARAPELLE Controparte_1 C.F._1 ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA SAN PIO V, 20 10125 TORINO presso il difensore APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “- riformare la Sentenza n. 3059/2022 datata 15 dicembre 2022 e pubblicata in data 13 febbraio 2023, resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Rossella C, nel giudizio recante n. R.G. 6332/2022 e, per l'effetto, rigettare il Ricorso di primo grado proposto dal sig. CP_1 sia per la genericità di cui è affetto sia per l'infondatezza nel merito dello stesso e per tutti i motivi ivi
[...] esposti e, comunque, dichiarare non dovuta alcuna somma in forza delle domande di cui al Ricorso ex art. 414 c.p.c.;

- condannare l'odierno Appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata: “- respingersi l'appello in quanto infondato con conferma della sentenza di primo grado;

- in ogni caso vinte le spese del grado di giudizio con maggiorazione di spese generali, CPA ed IVA e distrazione in favore dell'avvocato Roberto Carapelle, antistatario.”
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Milano, con la sentenza appellata, rigettata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, ha accolto le domande del lavoratore, macchinista alle dipendenze di , che rivendicava Pt_1 l'accertamento del suo diritto alla retribuzione di ciascun giorno di ferie con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, comprensiva della indennità di permanenza a bordo treno, indennità di riserva, indennità di efficientamento, indennità di trattamento per servizio fuori distretto. Quanto alla nullità del ricorso, per aver richiamato a sostegno delle domande, un articolo del CCNL inesistente, ha rilevato che dall'esame complessivo dell'atto è rilevabile che il lavoratore lamenti la mancata inclusione, nella retribuzione feriale, di alcune indennità previste dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro per cui è causa e che la resistente si è difesa con dovizia di argomentazioni, senza contestare che le suddette indennità siano escluse dal calcolo della retribuzione per le ferie. Non può quindi ritenersi nullo l'atto in quanto non risulta assolutamente incerto il petitum.
Nel merito, ha rilevato che la questione è già stata affrontata in relazione ad analoghe controversie proposte nei confronti di altri operatori ferroviari, del tutto sovrapponibili alla presente, le cui motivazioni vengono richiamate.
Richiamati precedenti di legittimità, il primo giudice ha ritenuto che debbano rientrare nella retribuzione feriale, per renderla paragonabile a quella ordinaria – nella logica teleologica di evitare l'effetto potenzialmente dissuasivo – tutti gli emolumenti che si possono definire intrinsecamente e imprescindibilmente collegati alla esecuzione abituale delle incombenze del lavoratore. Rientrano in tale definizione la indennità di permanenza a bordo treno e la indennità di riserva: la prima è infatti riconosciuta per ogni ora, successiva alla terza, di permanenza a bordo su treni commerciali, invii a vuoto e manovre, mentre la seconda è conferita per le giornate il cui il macchinista resta a disposizione presso l'impianto di appartenenza. Si tratta di indennità dovute in maniera continuativa in quanto connesse alla prestazione tipica del macchinista. Analogamente per l'indennità di efficienza, emolumento intrinsecamente collegato alla mansione e collegato allo status professionale, vista la particolare qualificazione richiesta al personale abilitato a tale mansione e per quella di trattamento per servizio fuori distretto, erogata al personale mobile chiamato a svolgere la propria prestazione al di fuori del distretto di assegnazione. Quanto alla valutazione dell'effetto dissuasivo, resta irrilevante che il lavoratore abbia comunque usufruito delle ferie, dovendo aversi riguardo alla potenzialità astratta con esclusivo riferimento all'incidenza in termini economici. La retribuzione che corrisponde ai parametri europei e che consente al lavoratore di godere del suo periodo di riposo di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro è quella che include e valorizza qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato al contratto di lavoro che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva. Quanto all'ammontare delle differenze pretese, il conteggio depositato dal lavoratore è corretto, analitico ed estrapolato dalle buste paga;
dalla somma degli elementi variabili è stato calcolato il valore medio per una singola giornata dividendo tale somma per il numero di giorni di presenza nell'anno di riferimento. Tale valore medio giornaliero è stato poi moltiplicato per i giorni di ferie consumati nell'anno di riferimento. Le contestazioni di sul punto sono del tutto generiche e pertanto devono essere disattese, così come Pt_1 è stata disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale, alla luce dell'arresto di legittimità n. 26246/22.
Ha proposto appello , con plurimi motivi. Pt_1
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Con una prima censura ha lamentato l'erroneità della sentenza per omessa pronuncia sulla erroneità delle conclusioni e sulle carenze del ricorso.
Nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio, il lavoratore ha domandato pronunciarsi la nullità dell'art. 21 punto 12 del CCNL aziendale 25/11/2011 e 19/2/2019, norma che tuttavia non è rinvenibile nei CCNL suddetti. Se il riferimento era all'art. 21 punto 1.2, in esso non vi è alcun riferimento alla esclusione di elementi retributivi o indicazioni circa il metodo di calcolo delle ferie;
nel CCNL del 2011 vi era l'art. 19 punto 12 che faceva riferimento alla retribuzione feriale, ma tale clausola non è più presente nel CCNL 2019 e quindi tale norma non può essere presa in considerazione, incorrendo, diversamente nel vizio di ultrapetizione. Inoltre, nelle conclusioni non vi era alcun riferimento alla indennità di riserva, richiamata solo nel corpo del ricorso, e tuttavia, il primo giudice, pur omettendo ogni ragionamento circa tale indennità, ha riconosciuto integralmente le richieste economiche del lavoratore.
Inoltre, le allegazioni in fatto contenute nel ricorso non contengono alcun riferimento alle mansioni svolte dal lavoratore, alle modalità di svolgimento, né viene prodotto il suo contratto di lavoro. La carenza di elementi di fatto e di diritto comporta la nullità del ricorso, come peraltro statuito dal
Tribunale di Milano in un caso analogo.
Con il secondo articolato motivo ha stigmatizzato l'erroneità della sentenza per omessa pronuncia nel merito e vizio di motivazione e violazione delle Direttive Europee e della normativa nazionale. L'appellante contesta la sussistenza di una nozione di retribuzione garantita, né la giurisprudenza europea ha stabilito un principio di onnicomprensività.
Di fatto, il Tribunale ha riscritto il costo del lavoro di . Pt_1
Richiamate nel dettaglio le norme pattizie che disciplinano le varie indennità per cui è causa, ha evidenziato la loro nature eventuale, sporadica, non preventivabile e direttamente collegata alla presenza in servizio del lavoratore ed alla sua opera lavorativa.
Una corretta lettura della normativa nazionale ed europea porta ad escludere che una differenza esigua tra la retribuzione percepita nei giorni di ferie rispetto a quella ordinaria sia in grado di produrre quegli effetti che la disciplina comunitaria censura.
Ha poi evidenziato che, in ogni caso, le eventuali differenze retributive potranno essere accolte solo nel limite delle quattro settimane imposte dalla normativa comunitaria. Sotto altro profilo, rimarca come l'onere della prova della natura e funzione delle indennità oggetto di causa ricada sul lavoratore e comunque per tali voci retributive manchi la correlazione con lo status in sé
e per sé del macchinista. Al contempo è evidente la aleatorietà di tali voci, collegate alla presenza in servizio e non a compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento delle mansioni. In relazione alle singole indennità, quanto a quella di assenza dalla residenza ne ha evidenziato la natura di rimborso spese e non di retribuzione, richiamando sul punto una pronuncia della CdA Torino. Quanto all'indennità di efficientamento, la sua inclusione nella retribuzione feriale comporta lo scardinamento dell'assetto contrattuale trovato dalle parti sociali costituendo una inammissibile intrusione nella libertà di iniziativa economica. Infine, in merito ai conteggi, l'appellante rileva di non aver proposto conteggi alternativi in quanto da quelli prodotti dal lavoratore non era dato comprendere i criteri seguiti;
in ogni caso risulta errata l'applicazione del divisore 22 in luogo del divisore 26, posto che per la retribuzione base è quest'ultimo il parametro individuato dal CCNL. Con la terza censura, ha lamentato l'erroneità della sentenza per non aver dichiarato la parziale prescrizione delle domande ex adverso proposte.
Ha resistito il lavoratore difendendo la sentenza sotto tutti i profili di censura.
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All'udienza del 23 novembre 2023 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
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Va innanzitutto
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