Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/10/2024, n. 425

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/10/2024, n. 425
Giurisdizione : Corte d'Appello L'Aquila
Numero : 425
Data del deposito : 17 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Massimo De Cesare Consigliere
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'udienza del 17/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 74 dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA, giusta procura in atti;

APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. BRAGAGNI FRANCESCO e Controparte_1
dall'Avv.VOLTA FEDERICA, giusta procura in atti;

APPELLATA
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 7/2024 del Tribunale di Pescara pubblicata il
12/01/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE


Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , dirigente scolastica, ha adito il Tribunale Controparte_1
di Pescara in funzione di Giudice del Lavoro rivendicando il proprio diritto alla corresponsione della quota variabile della retribuzione di posizione per il periodo di servizio svolto all'estero (gennaio-agosto 2022) in cui è stata collocata fuori ruolo presso il CP_2
e chiesto la condanna del alla corresponsione di tali somme. Parte_1
Il Tribunale di Pescara con sentenza dell'11.1.2024 ha
- Respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione
- Respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo che sebbene l'art. 27 del
d.lgs. n. 64 del 2017
, relativo alla disciplina della scuola italiana all'estero, preveda che, per le controversie di lavoro del personale citato, sia competente il Foro di Roma, occorre considerare che, a decorrere dal 1.9.2022, la ricorrente è stata restituita ai ruoli metropolitani di appartenenza ( ) ove prestava servizio anteriormente al collocamento all'estero Persona_1
- Respinto il difetto di legittimazione passiva del Parte_1
- Nel merito accolto la domanda, ritenendo che la retribuzione di posizione abbia carattere strettamente retributivo e che quindi costituisca la struttura della retribuzione dovuta al dirigente scolastico per la remunerazione di tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi a lui attribuiti, così come previsto dal comma 2 dell'art. 52 del CCNL per il personale Dirigente dell'Area V. Ha inoltre richiamato l'art. 13, comma 4, dello stesso C.C.N.L., secondo cui “Il periodo trascorso dal personale compreso nell'Area in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento
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