Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/01/2025, n. 7
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 27/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Natalino Sapone Consigliere
Manuela Morrone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
F.LLI PP DI PP RA & C. SAS (C.F. 00952420800), con il patrocinio dell'avv. SACCOMANNO GIACOMO RA
RA PP (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
SACCOMANNO GIACOMO RA
VINCENZO PP (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
SACCOMANNO GIACOMO RA
AN IG (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. SACCOMANNO GIACOMO RA
AURELIA RG (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
SACCOMANNO GIACOMO RA
appellanti
e
SIENA NPL 2018 SRL (C.F. 14535321005), costituitasi a mezzo della procuratrice
ITALFONDIARIO SPA (C.F. 00880671003), con il patrocinio dell'avv. NAPOLI
RA
appellata
CONCLUSIONI
per parte appellante: riformare la sentenza impugnata e accogliere l'odierno appello e, conseguentemente, per le considerazione suesposte, accertare e dichiarare l'inefficacia del pignoramento immobiliare ex art. 557 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 42/2015 R.G.E. ex art. 630 c.p.c. e disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento;
in subordine, nel caso in cui la Corte di Appello non dovesse ritenere di aderire all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 557 c.p.c. fornita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
4751/2016, ri-mettere la presente istanza alla Corte Costituzionale attraverso ordinanza di trasmissione degli atti di causa, oltre alla sospensione del presente giudizio e dei provvedi-menti oggetto di impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 L.
11/3/1953 n. 87. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA
e CPA da distrarre in favore del procuratore antistatario;
per parte appellata: rigettare l'appello proposto da F.LL ZA di ZA RA &
C. s.a.s., ZA RA, ZA NC, GN AN a carico della sentenza n.1169/2019 emessa dal Tribunale di Locri e, per l'effetto, confermare integralmente quest'ultima, con condanna degli appellanti testè menzionati alla refusione delle spese e dei compensi del grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La F.LL ZA di ZA RA & C. s.a.s., ZA RA, ZA NC,
GN AN impugnavano la sentenza n. 1169/2019 emessa dal Tribunale di
Locri, con la quale veniva rigettato il reclamo proposto dagli odierni appellanti avverso
l'ordinanza del 10.05.2019, con la quale il GE rigettava l'istanza di estinzione della procedura esecutiva n. 42/2015 RGEI, premettendo che:
- in data 10/08/2015, ad istanza della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., veniva notificato ai debitori esecutati (oggi appellanti) l'atto di pignoramento immobiliare che dava impulso alla suddetta procedura 42/2015;
- il pignoramento veniva iscritto a ruolo in data 07/09/2015, nei successivi 15 giorni dalla restituzione dell'atto al predetto creditore da parte dell'ufficiale giudiziario, avvenuta in data 31/08/2015, così come previsto dall'art. 557 c.p.c.
pag. 2/8
- al momento della iscrizione a ruolo venivano allegati all'atto di pignoramento il titolo esecutivo, il precetto, la nota di iscrizione a ruolo, la procura, il contributo unificato e la marca da bollo, mentre non veniva depositata la nota di trascrizione del suindicato pignoramento immobiliare;
- il procedimento veniva sospeso ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 44/99 prevista in favore delle vittime di usura e, all'atto della riassunzione, i debitori esecutati eccepivano
l'estinzione del procedimento per mancata allegazione della nota di trascrizione, la cui allegazione è prevista, a pena di inefficacia del pignoramento, dall'art. 557 c.p.c.;
- con ordinanza del 10/05/2019 (comunicata tramite pec in pari data) il G.Eriteneva tempestivo il deposito della nota di trascrizione del pignoramento e rigettava l'istanza di estinzione;
- in data 30/05/2019 gli odierni appellanti proponevano reclamo ex art. 630 comma III
c.p.c. avverso l'ordinanza emessa il 10/05/2019 chiedendo di accertare l'inefficacia del pignoramento ex art. 557 c.p.c. e dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva, o in subordine sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale;
La sentenza impugnata aveva rigettato il reclamo, reputando che l'art. 557 c.p.c. non preveda la sanzione della inefficacia del pignoramento nel caso di omesso deposito della nota di trascrizione nel termine di 15 giorni dalla data in cui è stata consegnata al creditore.
Gli appellanti contestavano la predetta decisione, ritenendo che si ponga in contrasto con l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 557 c.p.c., fornita dalla sentenza della Corte di cassazione n. 4751 del 2016, che equipara l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 557 c.p.c. per il caso di trascrizione effettuata dall'ufficiale giudiziario a quella in cui alla trascrizione del pignoramento abbia provveduto il creditore procedente, dovendosi reputare che il terzo comma sanzioni con l'inefficacia anche il caso del mancato deposito della nota di trascrizione, sebbene non espressamente prevista.
L'interpretazione prescelta dal Tribunale di Locri darebbe luogo alla incostituzionalità del disposto dell'art. 557 c.p.c., perché il termine perentorio del deposito sarebbe previsto solo per il caso in cui la trascrizione del pignoramento venga effettuata dall'ufficiale giudiziario, e non per l'ipotesi in cui vi abbia proceduto il creditore
pag. 3/8
procedente. Sulla scorta di tali considerazioni, gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza impugnata nei termini riportati in epigrafe.
Si costituiva Siena Npl 2018 srl, a mezzo della sua procuratrice, Italfondiario Spa, che chiedeva il rigetto del gravame, condividendo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 27/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Natalino Sapone Consigliere
Manuela Morrone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
F.LLI PP DI PP RA & C. SAS (C.F. 00952420800), con il patrocinio dell'avv. SACCOMANNO GIACOMO RA
RA PP (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
SACCOMANNO GIACOMO RA
VINCENZO PP (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
SACCOMANNO GIACOMO RA
AN IG (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. SACCOMANNO GIACOMO RA
AURELIA RG (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
SACCOMANNO GIACOMO RA
appellanti
e
SIENA NPL 2018 SRL (C.F. 14535321005), costituitasi a mezzo della procuratrice
ITALFONDIARIO SPA (C.F. 00880671003), con il patrocinio dell'avv. NAPOLI
RA
appellata
CONCLUSIONI
per parte appellante: riformare la sentenza impugnata e accogliere l'odierno appello e, conseguentemente, per le considerazione suesposte, accertare e dichiarare l'inefficacia del pignoramento immobiliare ex art. 557 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 42/2015 R.G.E. ex art. 630 c.p.c. e disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento;
in subordine, nel caso in cui la Corte di Appello non dovesse ritenere di aderire all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 557 c.p.c. fornita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
4751/2016, ri-mettere la presente istanza alla Corte Costituzionale attraverso ordinanza di trasmissione degli atti di causa, oltre alla sospensione del presente giudizio e dei provvedi-menti oggetto di impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 L.
11/3/1953 n. 87. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA
e CPA da distrarre in favore del procuratore antistatario;
per parte appellata: rigettare l'appello proposto da F.LL ZA di ZA RA &
C. s.a.s., ZA RA, ZA NC, GN AN a carico della sentenza n.1169/2019 emessa dal Tribunale di Locri e, per l'effetto, confermare integralmente quest'ultima, con condanna degli appellanti testè menzionati alla refusione delle spese e dei compensi del grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La F.LL ZA di ZA RA & C. s.a.s., ZA RA, ZA NC,
GN AN impugnavano la sentenza n. 1169/2019 emessa dal Tribunale di
Locri, con la quale veniva rigettato il reclamo proposto dagli odierni appellanti avverso
l'ordinanza del 10.05.2019, con la quale il GE rigettava l'istanza di estinzione della procedura esecutiva n. 42/2015 RGEI, premettendo che:
- in data 10/08/2015, ad istanza della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., veniva notificato ai debitori esecutati (oggi appellanti) l'atto di pignoramento immobiliare che dava impulso alla suddetta procedura 42/2015;
- il pignoramento veniva iscritto a ruolo in data 07/09/2015, nei successivi 15 giorni dalla restituzione dell'atto al predetto creditore da parte dell'ufficiale giudiziario, avvenuta in data 31/08/2015, così come previsto dall'art. 557 c.p.c.
pag. 2/8
- al momento della iscrizione a ruolo venivano allegati all'atto di pignoramento il titolo esecutivo, il precetto, la nota di iscrizione a ruolo, la procura, il contributo unificato e la marca da bollo, mentre non veniva depositata la nota di trascrizione del suindicato pignoramento immobiliare;
- il procedimento veniva sospeso ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 44/99 prevista in favore delle vittime di usura e, all'atto della riassunzione, i debitori esecutati eccepivano
l'estinzione del procedimento per mancata allegazione della nota di trascrizione, la cui allegazione è prevista, a pena di inefficacia del pignoramento, dall'art. 557 c.p.c.;
- con ordinanza del 10/05/2019 (comunicata tramite pec in pari data) il G.Eriteneva tempestivo il deposito della nota di trascrizione del pignoramento e rigettava l'istanza di estinzione;
- in data 30/05/2019 gli odierni appellanti proponevano reclamo ex art. 630 comma III
c.p.c. avverso l'ordinanza emessa il 10/05/2019 chiedendo di accertare l'inefficacia del pignoramento ex art. 557 c.p.c. e dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva, o in subordine sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale;
La sentenza impugnata aveva rigettato il reclamo, reputando che l'art. 557 c.p.c. non preveda la sanzione della inefficacia del pignoramento nel caso di omesso deposito della nota di trascrizione nel termine di 15 giorni dalla data in cui è stata consegnata al creditore.
Gli appellanti contestavano la predetta decisione, ritenendo che si ponga in contrasto con l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 557 c.p.c., fornita dalla sentenza della Corte di cassazione n. 4751 del 2016, che equipara l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 557 c.p.c. per il caso di trascrizione effettuata dall'ufficiale giudiziario a quella in cui alla trascrizione del pignoramento abbia provveduto il creditore procedente, dovendosi reputare che il terzo comma sanzioni con l'inefficacia anche il caso del mancato deposito della nota di trascrizione, sebbene non espressamente prevista.
L'interpretazione prescelta dal Tribunale di Locri darebbe luogo alla incostituzionalità del disposto dell'art. 557 c.p.c., perché il termine perentorio del deposito sarebbe previsto solo per il caso in cui la trascrizione del pignoramento venga effettuata dall'ufficiale giudiziario, e non per l'ipotesi in cui vi abbia proceduto il creditore
pag. 3/8
procedente. Sulla scorta di tali considerazioni, gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza impugnata nei termini riportati in epigrafe.
Si costituiva Siena Npl 2018 srl, a mezzo della sua procuratrice, Italfondiario Spa, che chiedeva il rigetto del gravame, condividendo
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