Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/01/2025, n. 42
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 258/2022, posta in decisione nell'udienza collegiale del 22 ottobre 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE VASTO FOOD SERVICE (già Vasto food
Service S.r.l.) -P.iva: 02357020698-, in persona del curatore pro tempore, Dott. Renato
AN Rossi, giusta autorizzazione del Giudice Delegato del Tribunale di Vasto del
13.03.2024;
rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Stivaletta
appellante
contro SICURITALIA IVRI S.P.A. in qualità di società incorporante IVRI ISTITUTI DI
VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.p.A. S.p.A, (C.F. 07897711003), in persona del
Procuratore speciale dott. Cristian De Lorenzo;
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Di Masi e Laura Maria Giammarrusto
appellata-appellante in via incidentale
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 604/2021 del Tribunale di Chieti pubblicata il 10 settembre 2021 e appello incidentale avverso detta sentenza e verso la sentenza non definitiva n. 34/2021.
All'udienza tenutasi in data 22 ottobre 2024 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., abbreviati in trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per le memorie di replica.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila adita, respinta ogni contraria richiesta, istanza, eccezione e difesa, atteso tutto quanto dedotto in premessa, in accoglimento del presente appello avverso la sentenza n.604/2021 del 10/09/2021 emessa dal Tribunale di Chieti, così statuire:
1.Stante la risoluzione del contratto concluso tra le parti in data 04/02/2013 per inadempimento dell'appellata come deciso con la sentenza n.34/2021 del 21/01/2021 dal Tribunale di Chieti, in riforma della sentenza gravata n.604/2021 del 10/09/2021, condannare l'appellata al pagamento in favore dell'appellante, quale risarcimento dei danni subiti, della somma di 125.964,50 lordi con decurtazione di quanto già liquidato dall'onerata, oltre gli interesse dal dovuto al soddisfo o in quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta, equa, rispondente e conforme a giustizia;
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2.In via gradata, laddove si ravvisasse un minima partecipazione colposa della danneggiata alla causazione dei danni, condannare l'appellata al pagamento in favore dell'appellante, quale risarcimento dei danni subiti, della somma di euro 107.069,83 lordi con decurtazione di quanto già liquidato dall'onerata oltre interessi di legge dalla domanda al soddisfo, o in quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta, equa, rispondente e conforme a giustizia;
3.Condannare infine la convenuta, come rappresentata, al pagamento anche di tutte le spese e compensi del grado di appello, oltre Iva e Cap e spese generali.”
Conclusioni dell'appellata e appellante in via incidentale, in citazione e non modificate:
“NEL MERITO:
- rigettare gli avversari motivi di appello in quanto manifestamente infondati;
- in riforma della sentenza di primo grado: rigettare le domande di risarcimento avversarie in quanto infondate per i motivi di cui ai motivi di appello sopra indicati.
IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre alle spese generali, IVA e CPA.”
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 604/2021 pubblicata in data 10 settembre
2021 il Tribunale di Chieti, premessa l'intervenuta pronuncia, con sentenza non definitiva n. 34/2021, della risoluzione per inadempimento del contratto di sorveglianza intercorso tra parti, accoglieva parzialmente, limitatamente alla somma di euro
18.894,67, la domanda proposta dalla Vasto Food Service s.r.l. nei confronti della Ivri istituti di vigilanza riuniti di Italia, volta ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni dalla stessa subiti a causa del furto occorso nella notte tra il 16 e il 17 dicembre
2014 presso l'opificio di San Salvo esercente l'attività di Ingrosso Catering Alimentari, per la complessiva somma di euro 151.057,52.
In particolare, la società attrice deduceva in primo grado di aver stipulato in data
04/02/2013 con l'I.V.R.I. un contratto di sorveglianza in favore dell'opificio industriale
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suddetto, ove esercitava la propria attività di vendita all'ingrosso di prodotti alimentari, il quale prevedeva l'intervento presso il plesso ove era stato allocato un impianto di allarme in caso di segnali antintrusione o manomissione dalle ore 22.00 alle ore 06.00 dal lunedì al venerdì, per l'intera giornata del sabato, della domenica ed in occasione delle festività, nonché l'invio dell'avviso telefonico al responsabile dell'opificio nell'ipotesi si segnali di batteria scarica o mancanza rete.
A sostegno della propria domanda, faceva rilevare che, nonostante le obbligazioni contrattuali prevedessero che per tutto l'anno, per tutti i giorni e per tutte le ore del giorno, in caso di anomalie, di emergenza o di allarme, gli addetti dell'IVRI avrebbero dovuto telefonare al sig. Francesco Paolo MI, quale responsabile della società attrice, e poi inviare il proprio personale in loco, la notte tra il 16 ed il 17 dicembre 2014 si era verificato nell'opificio un grave furto per complessivi euro 151.057,52 che non veniva per nulla rilevato dalla convenuta, la quale aveva omesso di avvisare il referente citato né aveva inviato personale sul luogo, rendendosi gravemente inadempiente e dunque contribuendo a causare il danno subito a causa del furto.
Chiedeva, in virtù di tali circostanze e delle gravi omissioni della convenuta, la risoluzione del contratto di sorveglianza per inadempimento e la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti a causa del furto occorso quantificati in euro
151.057,52.
2. Riteneva il primo Giudice parzialmente fondata la domanda articolata dalla attrice.
2.1 Preliminarmente, con sentenza non definitiva n. 34/2021, accertava e dichiarava la risoluzione del contratto di sorveglianza intercorso tra le parti per inadempimento della società convenuta rilevando nella sua condotta, oltre che la grave inadempienza, anche la chiara incidenza in termini causali sulla consumazione del furto e dunque la sua responsabilità per i danni derivati dall'occorso, per la cui quantificazione rimetteva la causa in istruttoria.
2.2. Con la sentenza impugnata riteneva che, non essendo l'obbligazione assunta un'obbligazione di risultato bensì di mezzi, la condotta diligente della società convenuta non avrebbe potuto garantire la mancata realizzazione del furto, sicché il danno che
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costituisce conseguenza diretta ed immediata della condotta negligente della convenuta non poteva consistere nel valore di tutti i beni asportati e di tutti i danni subiti a causa furto, ma soltanto nel valore di quei beni che, in caso di regolare adempimento delle obbligazioni da essa assunte, non sarebbero stati asportati o nell'entità dei danni che, nella medesima evenienza, non si sarebbero verificati. In base a tali argomentazioni, reputava il danno complessivamente risarcibile in conseguenza del furto del 16.12.2014 liquidabile in € 125.964,50, comprensivo del valore dell'asportazioni di generi alimentari, ritenuto dimostrato da parte attrice in base agli inventari prodotti, e del valore degli occhiali da vista di cui riteneva comprovato il danno per euro 300,00.
Escludeva, invece, il primo giudice, la risarcibilità delle ulteriori voci di danno quali le somme dovute per la riparazione delle serrature e degli impianti, poiché non considerate conseguenza diretta ed immediata della condotta inadempiente della convenuta, il danno subito per l'asportazione dell'autocarro, del transpallet e della minimoto, poiché la parte attrice non aveva fornito elementi utili ai fini della determinazione del valore, nonché il danno derivante dalla perdita delle somme giacenti nelle casse del magazzino in quanto circostanza non provata.
2.3. Accertava, poi, in merito alla causazione del furto occorso il concorso di colpa della società danneggiata, ritenendo che a quest'ultima andassero attribuiti profili di colpa assai consistenti. Rilevava che alla società attrice andava imputata la responsabilità della asportazione della Sim, avvenuta da parte di ignoti necessariamente prima dell'attivazione dell'allarme alle ore 19.45 della sera del 16.12.2014, ed inoltre che la stessa, essendo stata avvisata ripetutamente attraverso i messaggi inviati al responsabile dell'opificio, avrebbe potuto evitare l'evento o limitarne i danni, sicché l'incidenza causale della sua condotta veniva quantificata nell'85%, con condanna della società convenuta al risarcimento del danno per la restante somma di € 18.894,67.
2.4. Disattendeva l'eccezione sollevata dalla società convenuta di limitazione della propria responsabilità ritenendo che l'art. 10 del contratto intercorrente tra le parti non trattasse di limitazioni di responsabilità.
pag. 5/22 2.5. In conclusione, condannava la società convenuta a risarcire i danni patrimoniali subiti dalla società attrice in conseguenza dei fatti descritti per la somma liquidata in €
18.894,67, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, con condanna della stessa a rifondere le spese di lite sostenute dall'attrice.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello la Vasto Food service s.r.l. per i motivi di seguito indicati:
3.1 Erronea ed omessa applicazione dei presupposti giuridico fattuali applicabili alla fattispecie concreta. Erroneità ed ingiustizia nel merito. Violazione dei principi in materia di
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