Corte d'Appello Trieste, sentenza 05/11/2024, n. 137
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere -
Dott. Andrea Doardo - Giudice ausiliario -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 209 del Ruolo 2023, promossa in questa
sede di appello con ricorso depositato il 13/12/2023
da
IS DI (C.F. [...]), rappresentato e difeso dagli Avv.
Gianfrancesco Garattoni e Filippo Tomassoli in forza di procura trasmessa per via te-
lematica, unitamente al ricorso d'appello, come copia per immagine su supporto in-
formatico di originale analogico
- appellante -
contro
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (C.F.
80021670585), in persona del Presidente dott.Stefano Distilli, rappresentata e difesa
dagli Avv.Roberto Pessi e Francesco Giammaria in forza di delega sottoscritta digi-
talmente dal legale rappresentante e trasmessa per via telematica unitamente alla
memoria difensiva d'appello
- appellata -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.149/2023 del Tribunale
di Udine - quantificazione del trattamento pensionistico.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 26/9/2024.
Conclusioni
Per l'appellante: nel riportarsi integralmente alle argomentazioni contenute nel ricor-
so di primo grado e alle relative conclusioni, si chiede la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento del presente ricorso in appello e della domanda di pri-
mo grado con le conclusioni ivi formulate. Con vittoria di spese di giudizio e di lite
di entrambi i gradi da distrarsi a favore dei difensori antistatari.
Per l'appellata: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istan-
za, argomentazione ed eccezione: a. dichiarare inammissibile l'appello avversario per
i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
b. rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto e diritto con conferma integra-
le della sentenza impugnata n. 149/2023 resa dal Tribunale di Udine e rigetto del ri-
corso di primo grado promosso dal Dott. DI IL;
in ogni caso: c. con vittoria
di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 14/6/2022 il dott.DI IL, premesso di essere tito-
lare di pensione di vecchiaia dall'1/7/2004, esponeva che la Cassa di Previdenza e
Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti gli aveva applicato i criteri previsti
dal regolamento approvato il 14/7/2004 per il calcolo della quota di pensione relativa
all'anzianità contributiva maturata fino al 31/12/2003;
che tale regolamento era però
in contrasto con il principio del pro rata cui erano soggetti per legge gli Enti previden-
ziali privatizzati;
che pertanto la Cassa avrebbe dovuto computare le anzianità contri-
butive pregresse, e antecedenti all'1/1/2004, secondo i criteri dell'epoca e cioè quelli
dettati dagli artt.2 e 15 della legge 21/1986 e dell'art.3 del Regolamento allora vigen-
te;
che le modifiche peggiorative successivamente deliberate dalla Cassa con effetto
anche per il passato dovevano essere ritenute illegittime appunto perchè contrarie ai
principi del pro rata e della tutela del legittimo affidamento;
che alle Casse privatizza-
te era perciò vietato di introdurre con efficacia retroattiva un tetto alle pensioni degli
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iscritti.
Si costituiva in giudizio la Cassa convenuta eccependo in via preliminare l'in-
tervenuta decadenza del ricorrente ai sensi dell'art.47 del D.P.R.639/70 e dell'art.18
del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza.
Nel merito l'Ente deduceva che al dott.IL non era stata affatto applicata
la normativa introdotta dal Decreto Interministeriale del 14/7/2004, ma quella previ-
gente;
che infatti l'art.3 comma 12 della legge 35/1995 aveva previsto che fosse eleva-
to fino a quindici, se inferiore, il periodo di riferimento per la determinazione della
base pensionabile;
che il C.d.A. aveva quindi previsto, con delibere del 18/4/1997 e
dell'8/5/1997, la progressiva elevazione della base
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