Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2024, n. 2361

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2024, n. 2361
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 2361
Data del deposito : 12 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. S S Presidente
Dott.ssa M G M Consigliere
Dott. V T Consigliere relatore
il giorno 12 giugno 2024, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2387/2022 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
(C.F.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa per procura in atti CP_1 dall'Avv. B C
APPELLANTE
E
, nata a Genzano di Roma il 21.1.1975, rappresentata e difesa Controparte_2 per procura in atti dall'Avv. C M
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri– Sezione Lavoro
– n. 490/2022

1


CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: riformare la sentenza di I grado e per l'effetto rigettare tutte le domande nessuna esclusa, sia quelle principali che quelle in subordine, spiegate dalla sig.ra CP_2
nel I grado in quanto infondate in fatto ed in diritto;- si insiste, altresì,
[...] nell'accoglimento della domanda riconvenzionale così come formulata e richiesta nella memoria difensiva del I grado dalla di seguito integralmente trascritta: Controparte_3
“in via riconvenzionale, a seguito del grave comportamento tenuto dalla sig.ra CP_2
, condannare parte ricorrente al pagamento in favore della
[...] Controparte_3 della somma di €. 20.000,00 ( ventimila/00) o in quella maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio per i danni dalla stessa subiti e subendi per la perdita di ricavi, fatturato, clientela, etc, oltre al pagamento della ulteriore somma di €. 5.000,00
(cinquemila /00) o nella somma maggiore e minore ritenuta di giustizia e/o da quantificarsi anche in via equitativa, per i danni derivanti dall'aver il ricorrente contravvenuto agli obblighi di lealtà e correttezza nascenti dal rapporto di lavoro” Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari sia del I che del II grado del giudizio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA: rigettare il ricorso in appello presentato dall'appellante, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, agiva in giudizio nei confronti della Controparte_2
società operante nel settore della panificazione, deducendo Parte_1
in breve e per quanto ancora rileva nel presente grado: di avere lavorato alle dipendenze della predetta società dal 10 settembre del 2002 al 3 marzo 2017, data in cui veniva licenziata per superamento del periodo di comporto;
di avere lavorato in regime di piena subordinazione;
di avere svolto mansioni di segretaria/impiegata;
che soltanto in data 3 giugno 2015 il rapporto era stato formalizzato come rapporto di lavoro a tempo parziale con inquadramento nel 4° Livello del CCNL di settore;
di avere svolto secondo le direttive del datore di lavoro le seguenti mansioni impiegatizie: compilazione del gestionale aziendale (mediante l'inserimento dei dati
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qualitativi e quantitativi dei prodotti venduti al minuto all'ingrosso);
creazione del borderò giornaliero delle consegne;
compilazione dei DDT e delle fatture da consegnare agli autisti incaricati dei trasporti;
incassi dei pagamenti che gli autisti, dopo averli incassati, consegnavano alla fine dei giri giornalieri di consegne;
di avere sempre reso, anche durante il lungo periodo in cui aveva lavorato senza regolarizzazione, la propria prestazione lavorativa dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle
14,00;
di essere stata retribuita in misura inferiore a quella che le sarebbe spettata, ai sensi degli artt. 36 Cost e 2099 c.c., e di non avere mai usufruito di regolari ferie e permessi retribuiti;
di avere impugnato il licenziamento con lettera del 19.06.2017, contestualmente chiedendo il pagamento delle spettanze.
La chiedeva quindi: CP_2
accertare e dichiarare lo svolgimento inter-partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità;
accertare il proprio diritto ad essere inquadrata nel Livello 4 del CCNL del settore
e di percepire il relativo trattamento retributivo;
di condannare, per l'effetto, la al pagamento in suo Parte_1 favore della somma complessiva di € 56.354,92, di cui € 11.963,92 a titolo di TFR ed €
404,53 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, come da conteggi allegati al ricorso.
La si costituiva contestando quanto dedotto dalla e, in Parte_1 CP_2
particolare, sostenendo: che, poiché il fratello della ricorrente, , aveva rapporti commerciali Controparte_4
con la società, oltre che di amicizia con la aveva chiesto al legale CP_1 CP_2
rapp.te della di collaborare con la ditta in modo saltuario;
Parte_1
che, pertanto, la dal settembre 2002 al 3 giugno 2015 svolse prestazioni CP_2
meramente occasionali non continuative, non subordinate, senza obbligo di orario, venendo retribuita per l'attività effettivamente svolta come da fatture in atti;
che la nel periodo contrattualizzato, aveva sempre osservato l'orario di CP_2
lavoro previsto in contratto ed era stata regolarmente retribuita.
La Società spiegava anche domanda riconvenzionale deducendo che a seguito di illegittimi comportamenti della (errori nella compilazione dei reports giornalieri CP_2
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delle consegne), aveva subito un danno patrimoniale di almeno 20.000,00 euro, avendo la indicato come incassate somme in realtà non pagate dai clienti. CP_2
Il Tribunale procedeva ad interrogatorio formale delle parti e all'escussione di testimoni;
quindi, accoglieva parzialmente la domanda così decidendo nel merito:


1. Accerta e dichiara che tra e la società Controparte_2 Parte_1

dal 10.09.2022 al 3.03.2017 ha avuto corso un ordinario rapporto di lavoro
[...]
subordinato part-time a 30 ore settimanali, con diritto della lavoratrice ad essere inquadrata nel Livello 4 del CCNL del settore.


2. Per l'effetto, condanna la società in persona del Parte_1

legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore della ricorrente la somma complessiva di € 41.580,68, oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato dalla maturazione al saldo, per i titoli di cui in motivazione.


3. Rigetta la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie dei permessi non goduti.



4. Rigetta la domanda riconvenzionale
…≫.
Successivamente è stato corretto un errore materiale del dispositivo (pacifico).
La società ha proposto appello deducendo:
- Travisamento delle risultanze Istruttorie. Assenza di prova della natura subordinata del rapporto di lavoro.
- Riconoscimento da parte della sig.ra del pagamento delle prestazioni CP_2
eseguite a favore della considerazione di documenti prodotti in atti. Controparte_5
- Travisamento delle risultanze Istruttorie- Mancato raggiungimento di prova certa sull'orario di lavoro realmente svolto dalla lavoratrice dal 2002 alla data di risoluzione del rapporto e per l'effetto non dovutezza delle somme riconosciute in sentenza a titolo di differenze retributive, TFR ed indennità di preavviso – Ultra petitum.
- Travisamento delle risultanze Istruttorie- Mancato raggiungimento di prova certa sull'orario di lavoro realmente svolto dalla lavoratrice dal 2002 alla data di risoluzione del rapporto e per l'effetto non dovutezza delle somme riconosciute in sentenza a titolo di differenze retributive, TFR ed indennità di preavviso – Ultra petitum.
- In merito alla domanda riconvenzionale- Carenza di motivazione.
4
La resiste in appello condividendo la sentenza impugnata, della quale ha CP_2
chiesto la conferma.
All'udienza del 12 giugno 2024 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è infondato.
In Tribunale, in sintesi, ha ritenuto parzialmente fondata la domanda ritenendo anzitutto la natura subordinata del rapporto per tutto il periodo in discussione, sulla scorta delle dichiarazioni dei testi e in particolare della testimone (ritenendo Testimone_1
invece del tutto inattendibili ed anzi mendaci le dichiarazioni rese dai testi e Tes_2
, nonché l'orario del rapporto dedotto dalla lavoratrice e anche la fondatezza della CP_2
domanda di indennità sostitutiva del preavviso. Il Tribunale ha invece respinto la domanda di ferie e permessi in carenza di idonea
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