Corte d'Appello Brescia, sentenza 16/12/2024, n. 1176
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Maria Rosa Cantù Presidente
Dott. Giuseppe Serao Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 103/2023 R.G. promossa con atto di citazio
notificato e posta in decisione all'udienza collegiale del 10/07/2024
d a
SAGGI ITALIA S.R.L., rappresentata e difesa dall'avv. FEROLDI LUCA, OGGETTO:
Appalto: altre ipotesi ex elettivamente domiciliata in VIA GUGLIELMO OBERDAN 10 25128 BRESCIA
presso il suo studio art. 1655 e ss. cc (ivi
compresa l'azione ex APPELLANTE
c o n t r o 1669cc)
EOL S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv. MARGIOTTA GERMANO,
elettivamente domiciliata in VIALE SABOTINO 19/2 20135 MILANO presso il suo
studio
APPELLATA
In punto: appello a ordinanza ex art. 186 quater cpc n. cron. 3066/2022 (RG pagina 1 di 11
5318/2019) del Tribunale di Brescia seconda sezione in data 04/07/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertato e dichiarato il credito di GI IT S.r.l. portato dalla fattura n. 66 del 31.12.2018, condannare la società EOL S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società GI IT S.r.l. della somma di €. 170.208,18, oltre ad interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza dei pagamenti al saldo.
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio.
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO: in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. n. cronol. 3066/2022, condannare la società EOL S.p.a., al pagamento in favore della società GI IT S.r.l. degli interessi moratori di cui al D.Lgs.,
231/2002 dalla scadenza dei pagamenti al saldo sull'importo liquidato nel provvedimento impugnato di €. 81.864,74
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio. IN
VIA ISTRUTTORIA: La società GI IT S.r.l. chiede: -ammettersi nuova consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare lo stato dei luoghi, accertare le opere eseguite da GI IT S.r.l. e determinare il valore economico delle stesse;
-ammettersi prova per interrogatorio formale e per testimoni sui seguito capitoli di prova: 1. “Vero che il contratto di appalto sottoscritto dalle parti è un appalto “a misura” e non “a corpo”;
2. “Vero che tutte le opere in variante individuate in colore rosa nel documento che mi si rammostra (Doc. n. 78 del fascicolo di primo grado di parte convenuta opposta) sono state espressamente commissionate ed autorizzate dalla società committente”;
3. “Vero che il Sig. RA NI era presente quotidianamente in cantiere durante l'esecuzione delle opere”;
4. “Vero che il Sig. RA NI si occupava personalmente di supervisionare
l'esecuzione delle opere”;
5. “Vero che in corso d'opera la società EOL S.p.a ha richiesto a GI IT S.r.l. di eseguire una serie di opere in variante rispetto all'originale progetto preventivato al fine di ricavare dall'immobile oggetto di intervento quattro distinte unità immobiliari autonome sotto il profilo degli impianti”;
6. “Vero che il Sig. RA NI ha richiesto a GI IT S.r.l.
pagina 2 di 11 l'esecuzione di numerose varianti al progetto iniziale, in particolar modo con riferimento all'impiantistica degli immobili (come risulta dalla documentazione che mi si rammostra Doc. 43-46-65 del fascicolo di primo grado di parte convenuta opposta)”;
Dell'appellata
In via principale, nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto da GI
IT S.r.l. e per l'effetto confermare l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. oggetto dell'impugnazione avversaria, rigettando tutte le domande proposte dall'appellante.
In ogni caso, rigettare le domande tutte proposte da GI IT S.r.l. in quanto infondate e del tutto indimostrate.
In via subordinata, per il caso di accoglimento anche parziale dell'appello proposto da GI IT S.r.l. e conseguente riforma dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. oggetto dell'impugnazione avversaria, accertare e dichiarare le somme eventualmente dovute da OL S.p.a. a GI IT S.r.l., sulla scorta di quelle dovute per le opere effettivamente commissionate sulla base dell'offerta 22.05.2017 (doc. 3)
e quelle eventualmente commissionate e/o accettate dalla stessa OL S.p.a. di cui
GI IT S.r.l. sia in grado di fornire prova scritta.
Sempre in subordine, per il caso di accoglimento anche parziale dell'appello proposto da GI IT S.r.l. e conseguente riforma dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. oggetto dell'impugnazione avversaria, ridurre le somme eventualmente dovute da OL S.p.a. a GI IT S.r.l., imputando alla prima le sole opere commissionate sulla base dell'offerta 22.05.2017 (doc. 3) e quelle eventualmente commissionate e/o accettate dalla stessa OL S.p.a. di cui GI IT S.r.l. sia in grado di fornire prova scritta.
In via istruttoria,
rigettare le istanze istruttorie tutte proposte da GI IT S.r.l..
In subordine, per il caso di accoglimento dell'istanza di GI IT S.r.l. di disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, disporre che la stessa CTU sia volta a verificare se e quali opere siano state effettivamente realizzate da GI IT S.r.l. e
pagina 3 di 11 la correttezza delle diverse
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Maria Rosa Cantù Presidente
Dott. Giuseppe Serao Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 103/2023 R.G. promossa con atto di citazio
notificato e posta in decisione all'udienza collegiale del 10/07/2024
d a
SAGGI ITALIA S.R.L., rappresentata e difesa dall'avv. FEROLDI LUCA, OGGETTO:
Appalto: altre ipotesi ex elettivamente domiciliata in VIA GUGLIELMO OBERDAN 10 25128 BRESCIA
presso il suo studio art. 1655 e ss. cc (ivi
compresa l'azione ex APPELLANTE
c o n t r o 1669cc)
EOL S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv. MARGIOTTA GERMANO,
elettivamente domiciliata in VIALE SABOTINO 19/2 20135 MILANO presso il suo
studio
APPELLATA
In punto: appello a ordinanza ex art. 186 quater cpc n. cron. 3066/2022 (RG pagina 1 di 11
5318/2019) del Tribunale di Brescia seconda sezione in data 04/07/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertato e dichiarato il credito di GI IT S.r.l. portato dalla fattura n. 66 del 31.12.2018, condannare la società EOL S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società GI IT S.r.l. della somma di €. 170.208,18, oltre ad interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza dei pagamenti al saldo.
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio.
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO: in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. n. cronol. 3066/2022, condannare la società EOL S.p.a., al pagamento in favore della società GI IT S.r.l. degli interessi moratori di cui al D.Lgs.,
231/2002 dalla scadenza dei pagamenti al saldo sull'importo liquidato nel provvedimento impugnato di €. 81.864,74
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio. IN
VIA ISTRUTTORIA: La società GI IT S.r.l. chiede: -ammettersi nuova consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare lo stato dei luoghi, accertare le opere eseguite da GI IT S.r.l. e determinare il valore economico delle stesse;
-ammettersi prova per interrogatorio formale e per testimoni sui seguito capitoli di prova: 1. “Vero che il contratto di appalto sottoscritto dalle parti è un appalto “a misura” e non “a corpo”;
2. “Vero che tutte le opere in variante individuate in colore rosa nel documento che mi si rammostra (Doc. n. 78 del fascicolo di primo grado di parte convenuta opposta) sono state espressamente commissionate ed autorizzate dalla società committente”;
3. “Vero che il Sig. RA NI era presente quotidianamente in cantiere durante l'esecuzione delle opere”;
4. “Vero che il Sig. RA NI si occupava personalmente di supervisionare
l'esecuzione delle opere”;
5. “Vero che in corso d'opera la società EOL S.p.a ha richiesto a GI IT S.r.l. di eseguire una serie di opere in variante rispetto all'originale progetto preventivato al fine di ricavare dall'immobile oggetto di intervento quattro distinte unità immobiliari autonome sotto il profilo degli impianti”;
6. “Vero che il Sig. RA NI ha richiesto a GI IT S.r.l.
pagina 2 di 11 l'esecuzione di numerose varianti al progetto iniziale, in particolar modo con riferimento all'impiantistica degli immobili (come risulta dalla documentazione che mi si rammostra Doc. 43-46-65 del fascicolo di primo grado di parte convenuta opposta)”;
Dell'appellata
In via principale, nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto da GI
IT S.r.l. e per l'effetto confermare l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. oggetto dell'impugnazione avversaria, rigettando tutte le domande proposte dall'appellante.
In ogni caso, rigettare le domande tutte proposte da GI IT S.r.l. in quanto infondate e del tutto indimostrate.
In via subordinata, per il caso di accoglimento anche parziale dell'appello proposto da GI IT S.r.l. e conseguente riforma dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. oggetto dell'impugnazione avversaria, accertare e dichiarare le somme eventualmente dovute da OL S.p.a. a GI IT S.r.l., sulla scorta di quelle dovute per le opere effettivamente commissionate sulla base dell'offerta 22.05.2017 (doc. 3)
e quelle eventualmente commissionate e/o accettate dalla stessa OL S.p.a. di cui
GI IT S.r.l. sia in grado di fornire prova scritta.
Sempre in subordine, per il caso di accoglimento anche parziale dell'appello proposto da GI IT S.r.l. e conseguente riforma dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. oggetto dell'impugnazione avversaria, ridurre le somme eventualmente dovute da OL S.p.a. a GI IT S.r.l., imputando alla prima le sole opere commissionate sulla base dell'offerta 22.05.2017 (doc. 3) e quelle eventualmente commissionate e/o accettate dalla stessa OL S.p.a. di cui GI IT S.r.l. sia in grado di fornire prova scritta.
In via istruttoria,
rigettare le istanze istruttorie tutte proposte da GI IT S.r.l..
In subordine, per il caso di accoglimento dell'istanza di GI IT S.r.l. di disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, disporre che la stessa CTU sia volta a verificare se e quali opere siano state effettivamente realizzate da GI IT S.r.l. e
pagina 3 di 11 la correttezza delle diverse
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