Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/04/2024, n. 245
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
RG nr. 93/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. G A Presidente dott. P T Consigliere Relatore dott. S B Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 11/2/2021, da
(C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall' avv. P F T con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Rovigo, via All'Ara n. 15 Parte appellante contro
(P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1 assistita dall'avv. A P presso lo studio della quale hanno eletto domicilio in Rovigo, via X Luglio n. 17, Parte appellata e contro
, (P.IVA.: ) CP_2 P.IVA_2 assistita dall'avv. A P presso lo studio della quale hanno eletto domicilio in Rovigo, via X Luglio n. 17, Parte appellata
* oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo-Giudice del lavoro n. 14/2021 del 19/01/2021, pubblicata il 19/01/2021, non notificata. in punto: retribuzione.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
1) In via istruttoria Previa riforma delle ordinanze impugnate in epigrafe specificate, voglia ammettere tutti i mezzi istruttori richiesti in ricorso ed anche quelli che l'Ecc.ma Corte riterrà di disporre, ex art. 421 cpc, al fine dell'accertamento della verità materiale
2) Nel merito
1 a) Voglia accogliere il ricorso con regolamento di spese di entrambi i gradi del giudizio. b) In via subordinata, nella denegata e non ritenuta ipotesi di rigetto dell'appello, voglia l'Ecc.ma Corte, anche in considerazione delle argomentazioni sub motivo n. 2), compensare integralmente le spese del giudizio.
Per parte appellata Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte In Via pregiudiziale: Accertare che l'appello proposto dal Sig. è privo dei requisiti Parte_1 richiesti dai novellati artt. 342 e 348-bis c.p.c. e conseguentemente d ssibile. Nel merito:
1-. Rigettarsi l'appello ex adverso proposto perché inammissibile ed infon-dato e confermarsi l'impugnata sentenza;
2.- Con rifusione delle spese e delle competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio o in subordine del presente giudizio.
Per parte appellata : CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis In Via pregiudiziale: Accertare che l'appello proposto dal Sig. è privo dei requisiti Parte_1 richiesti dai novellati artt. 342 e 348-bis c.p.c. e conseguentemente dichiararlo inammissibile. Nel merito:
1-. Rigettarsi l'appello ex adverso proposto perché inammissibile ed infon-dato e confermarsi l'impugnata sentenza;
2.- Con rifusione delle spese e delle competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio o in subordine del presente giudizio.
* Motivi della decisione
1. Con la sentenza appellata il Tribunale di Rovigo ha rigettato la domanda con la quale l'appellante, sul presupposto – pacifico tra le parti - di intercorso rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, domandava la corresponsione di competenze per il lavoro svolto.
1.1. Secondo tesi di parte appellante le parti, sin dalla effettiva instaurazione del rapporto, avevano concordato lo svolgimento da parte del di Pt_1 attività – svolta da aprile 2019 fino alla cessazione del rapporto di collaborazione nel febbraio 2020 - di acquisizioni clienti e gestione tecnica delle commesse e, quale corrispettivo, la corresponsione all'appellante del 50% degli utili maturati per lo svolgimento degli affari dallo stesso direttamente gestiti oltre al rimborso delle spese.
Rileva il ricorrente, oggi appellante, come simile accordo non risultasse da atto scritto e tuttavia come non fosse mai stato posto in discussione neppure allorquando le parti – il e la - Pt_1 Controparte_1 avevano nel settembre 2019 concluso apposito contratto di collaborazione (contrato invero ritenuto dall'appellante simulato tanto che con lo stesso,
2
seppur avente ad oggetto limitate prestazioni, non erano mutate natura ed oggetto della complessiva prestazione resa in favore delle società appellate).
Il giudice di prime cure, sull'implicito presupposto che il non Pt_1 domandasse l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, ha escluso la rilevanza della prova orale richiesta dall'appellante al fine di dimostrare l'attività svolta stante l'inoperatività, con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative, dell'art. 2126 cc..
Il giudice di prime cure non ha quindi ritenuto provato il suddetto accordo e, con ciò, ha rigettato la domanda con la quale l'appellante domandava la corresponsione in proprio favore della somma pari ad €. 45.960,96 o, in subordine, euro 42.925,31 determinata secondo l'inquadramento al VII livello del CCNL per l'edilizia, o quella eventualmente diversa ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Pt_1
sulla base di due motivi di gravame.
[...]
2.1. Con il primo motivo di appello il contesta la sentenza grava Pt_1
e le ordinanze istruttorie pronunciate dal giudice di prime cure nella parte in cui ha omesso di valutare le prove richieste in particolare senza avvedersi che la prova era diretta a fornire dimostrazione del fatto che il rapporto tra le parti era sorto già ad aprile 2019 e non a settembre 2019 con la sottoscrizione, peraltro con la sola di un accordo di Controparte_1 collaborazione che prevedeva la corresponsione della sola limitata somma di
€. 500,00 al mese oltre a rimborso spese.
Contesta poi il che l'art. 2126 cc sia norma non concepita a Pt_1 tutela del lavoro parasubordinato (menziona quindi Cass. civ. 14/1990) e rileva in ogni caso come la prova (non solo orale) richiesta fosse funzionale anche a dar dimostrazione dell'entità del credito azionato sia mediante acquisizione di documentazione dalla quale ricostruire gli utili maturati con riferimento agli affari da lui gestiti sia al fine di ricostruire, in funzione dell'accoglimento della domanda subordinata, quantità e qualità del lavoro svolto.
Rileva infine come il complessivo atteggiarsi dei rapporti tra le parti e, in particolare, l'evidente simulazione del contratto sottoscritto solo a settembre 2019, avrebbe dovuto indurre il giudice di prime cure ad una più approfondita indagine istruttoria.
3 2.2. L'appellante, poi, con un secondo motivo di appello, ha contestato la sentenza appellata per non avere il giudice di prime cure, almeno parzialmente, compensato le spese di giudizio di primo grado stante il rigetto dell'eccezione preliminare di nullità del ricorso introduttivo di primo grado.
3. Si è costituita l'appellata contestando la Controparte_1 fondatezza delle ragioni esposte dall'appellante in particolare disconoscendo che tra le parti fossero intercorsi, prima del settembre 2019, accordi volti a disciplinare un fantomatico rapporto di collaborazione con decorrenza aprile 2019 essendo l'unico rapporto intercorso tra le parti quello formalizzato e con il quale il si era impegnato a <ricercare clienti ed instaurare rapporti Pt_1 commerciali nella zona delle regioni di Lombardia, Veneto e Emilia Romagna>>con conseguente corrispettivo determinato nella somma di € 500,00 oltre a rimborso indennità e spese di viaggio.
Parte appellata ha quindi eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per mancata chiara indicazione delle porzioni di sentenza gravata e mera riproposizione delle tesi esposte in primo grado e non accolte dal giudice.
Con riferimento al primo motivo di appello parte appellata ha sostenuto la ricostruzione operata dalla sentenza gravata inoltre rilevando come la richiesta attività istruttoria fosse inibita dl disposto degli artt. 1417, 2721 e 2722 cc. in tema di limitazioni alla prova testimoniale.
Nulla la parte appellata ha argomentato circa il secondo motivo di appello.
4. Si è costituita l'appellata contestando la fondatezza delle CP_2 ragioni esposte dall'appellante e sviluppando, con il medesimo difensore, tesi difensive in tutto e per tutto sovrapponibili a quello esposte dall'altra parte appellata.
5. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 19/5/2022 e quindi rinviata con provvedimenti del 10/5/2022, del 4/4/2023, del 17/1/2023 e del 26/3/2024 per ragioni di organizzazione del ruolo, è stata definitivamente discussa e decisa nel corso dell'udienza in data 18/4/2024.
*
6. l'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
7. Muovendo dal primo motivo di appello, sostanzialmente incentrato sulla mancata ammissione della prova da parte del giudice di prime cure, occorre
4
premettere come parte appellante – e ciò è fondamentale in quanto segna il perimetro di indagine nel giudizio di primo e di secondo grado - abbia svolto tutte le proprie difese sulla base di un fondamentale presupposto: avere il
svolto in favore degli appellati prestazione coordinata e Pt_1 continuativa;non altra tipologia di prestazione. Ciò è tanto vero che la richiesta, avanzata in via subordinata dal , di liquidazione del Pt_1 compenso in applicazione di un CCNL (peraltro non prodotto in giudizio), risulta effettuata non sulla base di preliminare allegazione di circostanze di fatto atte a far ritenere la subordinazione (termine mai leggibile in atti), bensì al fine di proporre al giudice un criterio alternativo, ove non fosse stata fornita (come in effetti non è stata fornita) la prova dell'effettivo accordo intervenuto tra le parti in merito alla remunerazione dell'appellante, di liquidazione equitativa del compenso (compenso comunque di spettanza, secondo tesi del
, di un lavoratore parasubordinato). Pt_1
Ciò detto deve essere rilevato come la prova richiesta dalla parte appellante sia inutile, non decisiva, in funzione della ricostruzione dell'accordo che il
asserisce essere intercorso tra le parti prima del settembre 2019 Pt_1
e, in ogni caso, difforme da quello risultante dall'atto sottoscritto in data 9/9/2019;posto che tale accordo (formale) prevedeva la corresponsione di somma mensile pari ad € 500 oltre a rimborso spese, dovendosi tuttavia anche rilevare come il , qualche mese dopo (gennaio 2020) risulta avere Pt_1 acquisito quota (10%) della . CP_2
Ed infatti la prova orale proposta dall'appellante risulta integralmente diretta, come peraltro conferma lo stesso nel proprio atto di appello, Pt_1 fatto salvo per il capitolo n. 4 che tuttavia risulta del tutto decontestualizzato e, per come formulato, non in grado di spiegare le ragioni – peraltro non motivate neppure in ricorso - della difforme pattuizione del settembre 2019, a fornir dimostrazione – in via generica - della quantità oraria e della qualità della prestazione resa oltre che della risalenza del rapporto di lavoro/collaborazione all'aprile dell'anno 2019 ma non anche a ricostruire in termini chiari il tenore degli accordi tra le parti e, inoltre, la specifica quantità di lavoro autonomo/parasubordinato effettivamente prestato.
La prova richiesta (orale e documentale) dal non avrebbe Pt_1 pertanto consentito di ricostruire con la dovuta precisione quegli accordi che avrebbero consentito di pervenire, una volta ricostruito il fatturato realizzato
5
dalle appellate per il tramite della mediazione del , alla Pt_1 determinazione del corrispettivo concordato.
La prova orale richiesta dal inoltre, e ciò è decisivo in quanto Pt_1 non sarebbe comunque possibile ricostruire l'entità del dovuto neppure in applicazione dei criteri proposti dallo stesso appellante, non risulta minimamente diretta a ricostruire quali clienti il avrebbe Pt_1 procurato alla e di Controparte_1 CP_2
Pertanto, anche ove fosse stato possibile ricostruire il criterio di determinazione del corrispettivo, non sarebbe poi stato possibile in concreto applicarlo posto che impossibile sarebbe stato stabilire quali fossero i clienti procurati dal e quindi determinare l'entità del fatturato da questi Pt_1 generato in favore delle appellate.
Parimenti inutile deve dirsi l'acquisizione della documentazione contabile richiesta dalla parte appellante in quanto sempre funzionale a dar dimostrazione, pur in assenza di prova dei clienti acquisiti per effetto del lavoro del , della base di calcolo ma non dei concordati criteri di Pt_1 calcolo cosicchè, seppur ipotizzabile (certo non lo si può oggi escludere) che i rapporti tra le parti siano risalenti a data anteriore al settembre 2019, del tutto inutile sarebbe stata l'acquisizione di informazioni circa l'entità del generale fatturato di e di al pari Controparte_1 CP_2 delle informazioni – di cui alla prova orale – inerenti all'instaurazione del rapporto tra le parti ed alla generica modalità della prestazione.
A quanto sopra, sempre in merito alla non essenzialità della prova richiesta dal
con riferimento ai capitoli di prova afferenti alla generica Pt_1 ricostruzione della modalità della prestazione, deve aggiungersi poi la considerazione, già svolta dal giudice di prime cure, afferente la non applicabilità al rapporto di collaborazione qui in trattazione del disposto dell'art. 2126 cc.. Chiarisce infatti a tal rigurdo il supremo Collegio come
<Le disposizioni dell'art. 2126 cod. civ. non trovano applicazione ai rapporti di lavoro autonomo, sia pure aventi le caratteristiche della parasubordinazione, trattandosi di norme a carattere eccezionale attinenti al lavoro subordinato. (Fattispecie relativa al conferimento, da parte dell' di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad Org_1 un medico)>>(cfr. Cass. civ. 23265/2007).
Deve in ogni caso essere rilevato, quindi trattando della previsione di cui all'art. 432 cpc, questa invece certamente applicabile al lavoratore
6
parasubordinato (ancorchè non richiamata dalle parti), come la qualità (di cui si è già sopra detto) delle allegazioni di parte appellante e, di conseguenza, l'ambito delle circostanze che avrebbero potuto formare oggetto di prova, non sia tale da consentire al giudice, oggi il collegio di appello, di comunque pervenire alla determinazione del corrispettivo per la prestazione resa dal
. Pt_1
Deve infatti essere ricordato come l'equità sia cosa differente dalla arbitrarietà, potendo il giudice ricorrervi nella impossibilità di determinazione della somma dovuta e, tuttavia, sempre necessitando la valutazione equitativa di dati e circostanze da pesare così da consentire al giudice di pervenire a motivata determinazione di ciò che forma oggetto della valutazione equitativa;nel caso di specie un corrispettivo che possa dirsi proporzionato alla prestazione resa.
Ora, né le allegazioni di parte né tantomeno la prova richiesta ove soddisfatta avrebbero consentito di apprezzare con sufficiente precisione l'entità della prestazione del e, con ciò, di determinare l'equo corrispettivo per Pt_1 la stessa. Basti a tal fine ricordare quanto già sopra riportato circa la non funzionalità del capitolato di prova a fornire dimostrazione di quali e quanti clienti il abbia fatto acquisire alle società appellate. In assenza di Pt_1 tale doto impossibile è determinare, in termini minimamente rispettosi del principio di corrispettività della prestazione, il possibile corrispettivo per l'attività svolta dall'appellante.
8. Quanto, infine, alle spese del primo grado di lite, di cui al secondo motivo di appello, deve essere innanzi tutto rilevato come le stesse siano stato liquidate, in misura di poco superiore ai minimi di scaglione pur tenuto conto del fatto che i convenuti erano difesi dal medesimo difensore, del valore non irrisorio della controversia e del fatto che alcuna attività istruttoria si è resa necessaria in primo grado di giudizio pur essendosi la controversia sviluppata nel corso di due udienze.
Ciò posto e, quindi, osservato come le spese siano state liquidate in prossimità del valore più basso di cui alla tabella riportata dal DM 55/2014, deve essere evidenziato come la compensazione dei costi di giudizio possa trovare spazio in ipotesi di soccombenza almeno parziale della parte cosa che nel caso che ci occupa certamente non accade nei confronti delle appellate le quali hanno visto, pur disattese le preliminari eccezioni sollevaste, integralmente accolta la pretesa di rigetto delle difese esposte dal . Né d'altronde nel caso Pt_1
7
di specie sono ravvisabili, così pure nel presente grado di giudizio, quelle gravi ed eccezionali ragioni, desunte dalla peculiarità dal caso concreto, che infatti l'appellante non indica (se non nel rigetto delle eccezioni preliminari sollevate in primo grado dagli appellati), tali da giustificare una almeno parziale compensazione dei coti di lite.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese del grado, le stesse possono essere determinate, in applicazione del generale principio di soccombenza, in via intermedia tra i valori minimi e medi di scaglione in base a quanto previsto dal DM 55/2014 (come successivamente aggiornato dal DM 147/2022), in ogni caso tenuto conto del valore di controversia (scaglione € 26.001-52.000), della limitata quantità di questioni prospettate, dell'assenza di attività istruttoria non resasi necessaria nel presente grado al fine della decisione della controversia e del fatto che le appellante risultano difese da un unico difensore ed avere sviluppato identica linea difensiva cosicchè la liquidazione delle spese deve, come per il primo grado di giudizio, intendersi unitaria.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. G A Presidente dott. P T Consigliere Relatore dott. S B Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 11/2/2021, da
(C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall' avv. P F T con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Rovigo, via All'Ara n. 15 Parte appellante contro
(P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1 assistita dall'avv. A P presso lo studio della quale hanno eletto domicilio in Rovigo, via X Luglio n. 17, Parte appellata e contro
, (P.IVA.: ) CP_2 P.IVA_2 assistita dall'avv. A P presso lo studio della quale hanno eletto domicilio in Rovigo, via X Luglio n. 17, Parte appellata
* oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo-Giudice del lavoro n. 14/2021 del 19/01/2021, pubblicata il 19/01/2021, non notificata. in punto: retribuzione.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
1) In via istruttoria Previa riforma delle ordinanze impugnate in epigrafe specificate, voglia ammettere tutti i mezzi istruttori richiesti in ricorso ed anche quelli che l'Ecc.ma Corte riterrà di disporre, ex art. 421 cpc, al fine dell'accertamento della verità materiale
2) Nel merito
1 a) Voglia accogliere il ricorso con regolamento di spese di entrambi i gradi del giudizio. b) In via subordinata, nella denegata e non ritenuta ipotesi di rigetto dell'appello, voglia l'Ecc.ma Corte, anche in considerazione delle argomentazioni sub motivo n. 2), compensare integralmente le spese del giudizio.
Per parte appellata Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte In Via pregiudiziale: Accertare che l'appello proposto dal Sig. è privo dei requisiti Parte_1 richiesti dai novellati artt. 342 e 348-bis c.p.c. e conseguentemente d ssibile. Nel merito:
1-. Rigettarsi l'appello ex adverso proposto perché inammissibile ed infon-dato e confermarsi l'impugnata sentenza;
2.- Con rifusione delle spese e delle competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio o in subordine del presente giudizio.
Per parte appellata : CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis In Via pregiudiziale: Accertare che l'appello proposto dal Sig. è privo dei requisiti Parte_1 richiesti dai novellati artt. 342 e 348-bis c.p.c. e conseguentemente dichiararlo inammissibile. Nel merito:
1-. Rigettarsi l'appello ex adverso proposto perché inammissibile ed infon-dato e confermarsi l'impugnata sentenza;
2.- Con rifusione delle spese e delle competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio o in subordine del presente giudizio.
* Motivi della decisione
1. Con la sentenza appellata il Tribunale di Rovigo ha rigettato la domanda con la quale l'appellante, sul presupposto – pacifico tra le parti - di intercorso rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, domandava la corresponsione di competenze per il lavoro svolto.
1.1. Secondo tesi di parte appellante le parti, sin dalla effettiva instaurazione del rapporto, avevano concordato lo svolgimento da parte del di Pt_1 attività – svolta da aprile 2019 fino alla cessazione del rapporto di collaborazione nel febbraio 2020 - di acquisizioni clienti e gestione tecnica delle commesse e, quale corrispettivo, la corresponsione all'appellante del 50% degli utili maturati per lo svolgimento degli affari dallo stesso direttamente gestiti oltre al rimborso delle spese.
Rileva il ricorrente, oggi appellante, come simile accordo non risultasse da atto scritto e tuttavia come non fosse mai stato posto in discussione neppure allorquando le parti – il e la - Pt_1 Controparte_1 avevano nel settembre 2019 concluso apposito contratto di collaborazione (contrato invero ritenuto dall'appellante simulato tanto che con lo stesso,
2
seppur avente ad oggetto limitate prestazioni, non erano mutate natura ed oggetto della complessiva prestazione resa in favore delle società appellate).
Il giudice di prime cure, sull'implicito presupposto che il non Pt_1 domandasse l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, ha escluso la rilevanza della prova orale richiesta dall'appellante al fine di dimostrare l'attività svolta stante l'inoperatività, con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative, dell'art. 2126 cc..
Il giudice di prime cure non ha quindi ritenuto provato il suddetto accordo e, con ciò, ha rigettato la domanda con la quale l'appellante domandava la corresponsione in proprio favore della somma pari ad €. 45.960,96 o, in subordine, euro 42.925,31 determinata secondo l'inquadramento al VII livello del CCNL per l'edilizia, o quella eventualmente diversa ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Pt_1
sulla base di due motivi di gravame.
[...]
2.1. Con il primo motivo di appello il contesta la sentenza grava Pt_1
e le ordinanze istruttorie pronunciate dal giudice di prime cure nella parte in cui ha omesso di valutare le prove richieste in particolare senza avvedersi che la prova era diretta a fornire dimostrazione del fatto che il rapporto tra le parti era sorto già ad aprile 2019 e non a settembre 2019 con la sottoscrizione, peraltro con la sola di un accordo di Controparte_1 collaborazione che prevedeva la corresponsione della sola limitata somma di
€. 500,00 al mese oltre a rimborso spese.
Contesta poi il che l'art. 2126 cc sia norma non concepita a Pt_1 tutela del lavoro parasubordinato (menziona quindi Cass. civ. 14/1990) e rileva in ogni caso come la prova (non solo orale) richiesta fosse funzionale anche a dar dimostrazione dell'entità del credito azionato sia mediante acquisizione di documentazione dalla quale ricostruire gli utili maturati con riferimento agli affari da lui gestiti sia al fine di ricostruire, in funzione dell'accoglimento della domanda subordinata, quantità e qualità del lavoro svolto.
Rileva infine come il complessivo atteggiarsi dei rapporti tra le parti e, in particolare, l'evidente simulazione del contratto sottoscritto solo a settembre 2019, avrebbe dovuto indurre il giudice di prime cure ad una più approfondita indagine istruttoria.
3 2.2. L'appellante, poi, con un secondo motivo di appello, ha contestato la sentenza appellata per non avere il giudice di prime cure, almeno parzialmente, compensato le spese di giudizio di primo grado stante il rigetto dell'eccezione preliminare di nullità del ricorso introduttivo di primo grado.
3. Si è costituita l'appellata contestando la Controparte_1 fondatezza delle ragioni esposte dall'appellante in particolare disconoscendo che tra le parti fossero intercorsi, prima del settembre 2019, accordi volti a disciplinare un fantomatico rapporto di collaborazione con decorrenza aprile 2019 essendo l'unico rapporto intercorso tra le parti quello formalizzato e con il quale il si era impegnato a <ricercare clienti ed instaurare rapporti Pt_1 commerciali nella zona delle regioni di Lombardia, Veneto e Emilia Romagna>>con conseguente corrispettivo determinato nella somma di € 500,00 oltre a rimborso indennità e spese di viaggio.
Parte appellata ha quindi eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per mancata chiara indicazione delle porzioni di sentenza gravata e mera riproposizione delle tesi esposte in primo grado e non accolte dal giudice.
Con riferimento al primo motivo di appello parte appellata ha sostenuto la ricostruzione operata dalla sentenza gravata inoltre rilevando come la richiesta attività istruttoria fosse inibita dl disposto degli artt. 1417, 2721 e 2722 cc. in tema di limitazioni alla prova testimoniale.
Nulla la parte appellata ha argomentato circa il secondo motivo di appello.
4. Si è costituita l'appellata contestando la fondatezza delle CP_2 ragioni esposte dall'appellante e sviluppando, con il medesimo difensore, tesi difensive in tutto e per tutto sovrapponibili a quello esposte dall'altra parte appellata.
5. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 19/5/2022 e quindi rinviata con provvedimenti del 10/5/2022, del 4/4/2023, del 17/1/2023 e del 26/3/2024 per ragioni di organizzazione del ruolo, è stata definitivamente discussa e decisa nel corso dell'udienza in data 18/4/2024.
*
6. l'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
7. Muovendo dal primo motivo di appello, sostanzialmente incentrato sulla mancata ammissione della prova da parte del giudice di prime cure, occorre
4
premettere come parte appellante – e ciò è fondamentale in quanto segna il perimetro di indagine nel giudizio di primo e di secondo grado - abbia svolto tutte le proprie difese sulla base di un fondamentale presupposto: avere il
svolto in favore degli appellati prestazione coordinata e Pt_1 continuativa;non altra tipologia di prestazione. Ciò è tanto vero che la richiesta, avanzata in via subordinata dal , di liquidazione del Pt_1 compenso in applicazione di un CCNL (peraltro non prodotto in giudizio), risulta effettuata non sulla base di preliminare allegazione di circostanze di fatto atte a far ritenere la subordinazione (termine mai leggibile in atti), bensì al fine di proporre al giudice un criterio alternativo, ove non fosse stata fornita (come in effetti non è stata fornita) la prova dell'effettivo accordo intervenuto tra le parti in merito alla remunerazione dell'appellante, di liquidazione equitativa del compenso (compenso comunque di spettanza, secondo tesi del
, di un lavoratore parasubordinato). Pt_1
Ciò detto deve essere rilevato come la prova richiesta dalla parte appellante sia inutile, non decisiva, in funzione della ricostruzione dell'accordo che il
asserisce essere intercorso tra le parti prima del settembre 2019 Pt_1
e, in ogni caso, difforme da quello risultante dall'atto sottoscritto in data 9/9/2019;posto che tale accordo (formale) prevedeva la corresponsione di somma mensile pari ad € 500 oltre a rimborso spese, dovendosi tuttavia anche rilevare come il , qualche mese dopo (gennaio 2020) risulta avere Pt_1 acquisito quota (10%) della . CP_2
Ed infatti la prova orale proposta dall'appellante risulta integralmente diretta, come peraltro conferma lo stesso nel proprio atto di appello, Pt_1 fatto salvo per il capitolo n. 4 che tuttavia risulta del tutto decontestualizzato e, per come formulato, non in grado di spiegare le ragioni – peraltro non motivate neppure in ricorso - della difforme pattuizione del settembre 2019, a fornir dimostrazione – in via generica - della quantità oraria e della qualità della prestazione resa oltre che della risalenza del rapporto di lavoro/collaborazione all'aprile dell'anno 2019 ma non anche a ricostruire in termini chiari il tenore degli accordi tra le parti e, inoltre, la specifica quantità di lavoro autonomo/parasubordinato effettivamente prestato.
La prova richiesta (orale e documentale) dal non avrebbe Pt_1 pertanto consentito di ricostruire con la dovuta precisione quegli accordi che avrebbero consentito di pervenire, una volta ricostruito il fatturato realizzato
5
dalle appellate per il tramite della mediazione del , alla Pt_1 determinazione del corrispettivo concordato.
La prova orale richiesta dal inoltre, e ciò è decisivo in quanto Pt_1 non sarebbe comunque possibile ricostruire l'entità del dovuto neppure in applicazione dei criteri proposti dallo stesso appellante, non risulta minimamente diretta a ricostruire quali clienti il avrebbe Pt_1 procurato alla e di Controparte_1 CP_2
Pertanto, anche ove fosse stato possibile ricostruire il criterio di determinazione del corrispettivo, non sarebbe poi stato possibile in concreto applicarlo posto che impossibile sarebbe stato stabilire quali fossero i clienti procurati dal e quindi determinare l'entità del fatturato da questi Pt_1 generato in favore delle appellate.
Parimenti inutile deve dirsi l'acquisizione della documentazione contabile richiesta dalla parte appellante in quanto sempre funzionale a dar dimostrazione, pur in assenza di prova dei clienti acquisiti per effetto del lavoro del , della base di calcolo ma non dei concordati criteri di Pt_1 calcolo cosicchè, seppur ipotizzabile (certo non lo si può oggi escludere) che i rapporti tra le parti siano risalenti a data anteriore al settembre 2019, del tutto inutile sarebbe stata l'acquisizione di informazioni circa l'entità del generale fatturato di e di al pari Controparte_1 CP_2 delle informazioni – di cui alla prova orale – inerenti all'instaurazione del rapporto tra le parti ed alla generica modalità della prestazione.
A quanto sopra, sempre in merito alla non essenzialità della prova richiesta dal
con riferimento ai capitoli di prova afferenti alla generica Pt_1 ricostruzione della modalità della prestazione, deve aggiungersi poi la considerazione, già svolta dal giudice di prime cure, afferente la non applicabilità al rapporto di collaborazione qui in trattazione del disposto dell'art. 2126 cc.. Chiarisce infatti a tal rigurdo il supremo Collegio come
<Le disposizioni dell'art. 2126 cod. civ. non trovano applicazione ai rapporti di lavoro autonomo, sia pure aventi le caratteristiche della parasubordinazione, trattandosi di norme a carattere eccezionale attinenti al lavoro subordinato. (Fattispecie relativa al conferimento, da parte dell' di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad Org_1 un medico)>>(cfr. Cass. civ. 23265/2007).
Deve in ogni caso essere rilevato, quindi trattando della previsione di cui all'art. 432 cpc, questa invece certamente applicabile al lavoratore
6
parasubordinato (ancorchè non richiamata dalle parti), come la qualità (di cui si è già sopra detto) delle allegazioni di parte appellante e, di conseguenza, l'ambito delle circostanze che avrebbero potuto formare oggetto di prova, non sia tale da consentire al giudice, oggi il collegio di appello, di comunque pervenire alla determinazione del corrispettivo per la prestazione resa dal
. Pt_1
Deve infatti essere ricordato come l'equità sia cosa differente dalla arbitrarietà, potendo il giudice ricorrervi nella impossibilità di determinazione della somma dovuta e, tuttavia, sempre necessitando la valutazione equitativa di dati e circostanze da pesare così da consentire al giudice di pervenire a motivata determinazione di ciò che forma oggetto della valutazione equitativa;nel caso di specie un corrispettivo che possa dirsi proporzionato alla prestazione resa.
Ora, né le allegazioni di parte né tantomeno la prova richiesta ove soddisfatta avrebbero consentito di apprezzare con sufficiente precisione l'entità della prestazione del e, con ciò, di determinare l'equo corrispettivo per Pt_1 la stessa. Basti a tal fine ricordare quanto già sopra riportato circa la non funzionalità del capitolato di prova a fornire dimostrazione di quali e quanti clienti il abbia fatto acquisire alle società appellate. In assenza di Pt_1 tale doto impossibile è determinare, in termini minimamente rispettosi del principio di corrispettività della prestazione, il possibile corrispettivo per l'attività svolta dall'appellante.
8. Quanto, infine, alle spese del primo grado di lite, di cui al secondo motivo di appello, deve essere innanzi tutto rilevato come le stesse siano stato liquidate, in misura di poco superiore ai minimi di scaglione pur tenuto conto del fatto che i convenuti erano difesi dal medesimo difensore, del valore non irrisorio della controversia e del fatto che alcuna attività istruttoria si è resa necessaria in primo grado di giudizio pur essendosi la controversia sviluppata nel corso di due udienze.
Ciò posto e, quindi, osservato come le spese siano state liquidate in prossimità del valore più basso di cui alla tabella riportata dal DM 55/2014, deve essere evidenziato come la compensazione dei costi di giudizio possa trovare spazio in ipotesi di soccombenza almeno parziale della parte cosa che nel caso che ci occupa certamente non accade nei confronti delle appellate le quali hanno visto, pur disattese le preliminari eccezioni sollevaste, integralmente accolta la pretesa di rigetto delle difese esposte dal . Né d'altronde nel caso Pt_1
7
di specie sono ravvisabili, così pure nel presente grado di giudizio, quelle gravi ed eccezionali ragioni, desunte dalla peculiarità dal caso concreto, che infatti l'appellante non indica (se non nel rigetto delle eccezioni preliminari sollevate in primo grado dagli appellati), tali da giustificare una almeno parziale compensazione dei coti di lite.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese del grado, le stesse possono essere determinate, in applicazione del generale principio di soccombenza, in via intermedia tra i valori minimi e medi di scaglione in base a quanto previsto dal DM 55/2014 (come successivamente aggiornato dal DM 147/2022), in ogni caso tenuto conto del valore di controversia (scaglione € 26.001-52.000), della limitata quantità di questioni prospettate, dell'assenza di attività istruttoria non resasi necessaria nel presente grado al fine della decisione della controversia e del fatto che le appellante risultano difese da un unico difensore ed avere sviluppato identica linea difensiva cosicchè la liquidazione delle spese deve, come per il primo grado di giudizio, intendersi unitaria.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi