Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 34
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3175 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 28 ottobre 2024
e vertente
TRA
SC LL (c.f. [...]), OR GE (c.f.
[...]) e IL RE (c.f. [...]), rappresentati e difesi dall'avv. Paola Rosignoli
APPELLANTI
E
Presidenza del Consiglio dei Ministri (c.f. 80188230587), Ministero dell'istruzione, università e ricerca (c.f. 80185250588), Ministero della salute (c.f. 80242250589) e
Ministero dell'economia e delle finanze (c.f. 80207790587)
APPELLATI CONTUMACI
1
OGGETTO: risarcimento del danno da tardivo recepimento di direttive comunitarie
CONCLUSIONI
Il difensore degli appellanti ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti indicati in epigrafe hanno adito il Tribunale di Roma lamentando la tardiva trasposizione della direttiva 362/75/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 (conosciuta come “direttiva riconoscimento”) e della direttiva 363/75/CEE del Consiglio del 16 giugno
1975 (conosciuta come “direttiva coordinamento”), come modificate dalla direttiva
82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, il cui art. 13 ha aggiunto alla direttiva
“coordinamento” un allegato il quale prevede che l'attività di formazione debba essere oggetto di un'adeguata remunerazione, indicando nel 31 dicembre 1982 il termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto adeguare i rispettivi ordinamenti interni.
Gli attori hanno lamentato il fatto di non avere ricevuto alcuna forma di compenso - in conseguenza della tardiva e incompleta trasposizione di tali direttive da parte dello Stato italiano - e hanno chiesto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno derivante dalla mancata remunerazione del periodo di formazione specialistica e dal mancato riconoscimento del titolo e del punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18697/2021:
1) ha rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata da SC LL e
IL RE (relativamente al corso di specializzazione in Cardiologia) ritenendo che - essendosi iscritti ai rispettivi corsi di specializzazione in data anteriore al 31 dicembre 1982
(termine ultimo per l'attuazione della normativa comunitaria) - non avrebbero avuto diritto ad alcuna remunerazione anche qualora lo Stato italiano avesse tempestivamente recepito le direttive comunitarie;
2) ha rigettato la domanda di OR GE ritenendo che egli fosse già percettore della borsa di studio prevista dal d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 e, pertanto, non avesse diritto alla maggior somma prevista dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 (che ha dato attuazione alla direttiva 93/16/CEE) con cui il legislatore ha introdotto un nuovo e più favorevole trattamento economico.
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza deducendo che:
1) il tribunale ha qualificato erroneamente la posizione giuridica di SC LL e di OR GE, non considerando che il LL “oltre che aver frequentato la
2 specializzazione iniziata ante 29/01/1982, ha frequentato e conseguito anche la specializzazione in Cardiologia, con inizio anno accademico 1985/1986 e termine 1989” mentre il GE è stato indicato “per mero errore di battitura, in sede di comparsa conclusionale tra coloro che hanno iniziato la specializzazione post 1991, mentre, di tutta evidenza, come da certificazione prodotta, il dott. GE si è iscritto nel 1986 e ha terminato nel 1990” (v. pag. 4 dell'atto di appello);
2) il tribunale ha errato ad escludere il diritto alla remunerazione di SC LL
e IL RE per il solo fatto di essersi iscritti ai rispettivi corsi di specializzazione prima dell'anno accademico 1982/1983.
Gli appellanti hanno concluso domandando la condanna delle Amministrazioni appellate al risarcimento del danno subito per effetto della mancata percezione dell'importo previsto a titolo di adeguata remunerazione.
Le Amministrazioni appellate sono rimaste contumaci.
L'appello è fondato nei limiti che seguono.
Con il
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3175 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 28 ottobre 2024
e vertente
TRA
SC LL (c.f. [...]), OR GE (c.f.
[...]) e IL RE (c.f. [...]), rappresentati e difesi dall'avv. Paola Rosignoli
APPELLANTI
E
Presidenza del Consiglio dei Ministri (c.f. 80188230587), Ministero dell'istruzione, università e ricerca (c.f. 80185250588), Ministero della salute (c.f. 80242250589) e
Ministero dell'economia e delle finanze (c.f. 80207790587)
APPELLATI CONTUMACI
1
OGGETTO: risarcimento del danno da tardivo recepimento di direttive comunitarie
CONCLUSIONI
Il difensore degli appellanti ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti indicati in epigrafe hanno adito il Tribunale di Roma lamentando la tardiva trasposizione della direttiva 362/75/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 (conosciuta come “direttiva riconoscimento”) e della direttiva 363/75/CEE del Consiglio del 16 giugno
1975 (conosciuta come “direttiva coordinamento”), come modificate dalla direttiva
82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, il cui art. 13 ha aggiunto alla direttiva
“coordinamento” un allegato il quale prevede che l'attività di formazione debba essere oggetto di un'adeguata remunerazione, indicando nel 31 dicembre 1982 il termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto adeguare i rispettivi ordinamenti interni.
Gli attori hanno lamentato il fatto di non avere ricevuto alcuna forma di compenso - in conseguenza della tardiva e incompleta trasposizione di tali direttive da parte dello Stato italiano - e hanno chiesto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno derivante dalla mancata remunerazione del periodo di formazione specialistica e dal mancato riconoscimento del titolo e del punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18697/2021:
1) ha rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata da SC LL e
IL RE (relativamente al corso di specializzazione in Cardiologia) ritenendo che - essendosi iscritti ai rispettivi corsi di specializzazione in data anteriore al 31 dicembre 1982
(termine ultimo per l'attuazione della normativa comunitaria) - non avrebbero avuto diritto ad alcuna remunerazione anche qualora lo Stato italiano avesse tempestivamente recepito le direttive comunitarie;
2) ha rigettato la domanda di OR GE ritenendo che egli fosse già percettore della borsa di studio prevista dal d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 e, pertanto, non avesse diritto alla maggior somma prevista dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 (che ha dato attuazione alla direttiva 93/16/CEE) con cui il legislatore ha introdotto un nuovo e più favorevole trattamento economico.
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza deducendo che:
1) il tribunale ha qualificato erroneamente la posizione giuridica di SC LL e di OR GE, non considerando che il LL “oltre che aver frequentato la
2 specializzazione iniziata ante 29/01/1982, ha frequentato e conseguito anche la specializzazione in Cardiologia, con inizio anno accademico 1985/1986 e termine 1989” mentre il GE è stato indicato “per mero errore di battitura, in sede di comparsa conclusionale tra coloro che hanno iniziato la specializzazione post 1991, mentre, di tutta evidenza, come da certificazione prodotta, il dott. GE si è iscritto nel 1986 e ha terminato nel 1990” (v. pag. 4 dell'atto di appello);
2) il tribunale ha errato ad escludere il diritto alla remunerazione di SC LL
e IL RE per il solo fatto di essersi iscritti ai rispettivi corsi di specializzazione prima dell'anno accademico 1982/1983.
Gli appellanti hanno concluso domandando la condanna delle Amministrazioni appellate al risarcimento del danno subito per effetto della mancata percezione dell'importo previsto a titolo di adeguata remunerazione.
Le Amministrazioni appellate sono rimaste contumaci.
L'appello è fondato nei limiti che seguono.
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