Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/07/2024, n. 1083

CA Bologna
Sentenza
30 luglio 2024
0
0
05:06:40
CA Bologna
Sentenza
30 luglio 2024

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/07/2024, n. 1083
Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
Numero : 1083
Data del deposito : 30 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 1494/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Cristina Salvadori Presidente
Dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere
Dott. Pietro Iovino Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1494/2023 promossa da:
ASSOCIAZIONE RU NE APS (C.F. 93088490383) in persona del Presidente e legale rappresentante AN ZZ, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Leonardo Cristallini e Cinzia Barbetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi, sito in Viareggio, in Via Marco Polo n. 127;

-Appellante- Contro
US DI AR (C.F. 01295960387) rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Annalisa Siconolfi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Ferrara, in Boccaleone n. 2/B;


-Appellata-

AD OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA-INGIUNGIZIONE EX ARTT. 22 E SS. L. 689/1981 RELATIVE A SANZIONI PER EMISSIONI DI ASSEGNI A VOTO
CONCLUSIONI: come da propri atti difensivi:
APPELLANTE: “che la Corte di Appello adita Voglia annullare e/o riformare la sentenza n.32/2023, emessa dal Tribunale di Ferrara il 18/1/2023 e depositata il 27/2/2023, sul ricorso R.G. 1688/2022 per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n.198/2022, emessa dall'Azienda Unità sanitaria Locale di Ferrara - dipartimento di sanità pubblica, in persona del direttore pro tempore e notificata il 9/6/2022 nonché di ogni altro provvedimento ad essa presupposto, connesso e
pagina 1 di 7 conseguente, indicato nel presente ricorso, ed in particolare il verbale di accertamento e contestazione
n°3/14-3(210) del 10/6/2021 elevato dai NAS di Bologna”.

APPELLATA: “voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, n via preliminare: dichiarare l'appello inammissibile ovvero improcedibile per non essere stato redatto secondo le prescrizioni di legge;
nel merito: rigettare integralmente l'appello in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 32/2023 del 18.01.2023 dep. il 27.02.2023 – G.I. Dott.ssa Bighetti – NRG

1688/2022. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre al 15% per spese generali e oneri di legge”.
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti
e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. L'Associazione OL ER APS proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 198/2022, che faceva seguito al verbale di accertamento n. 3/14-3 (210) del 10.06.2021, con la quale l'US di Ferrara ordinava alla allora legale rappresentante pro-tempore Paola Giachini ed all'Associazione il pagamento, in via solidale, della sanzione di 3.021,30 euro per violazione dell'art. 6 del regolamento CE n. 852/2004, sanzionata dall'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 193/2007 per non aver effettuato la notifica all'Autorità competente della propria attività di somministrazione di alimenti
a n. 24 bambini all'interno della propria sede legale.
B. L'opponente sosteneva l'illegittimità dell'ingiunzione per:
1) la violazione degli artt. 1 e 6 del reg. 852/2004, ritenendo che essa, essendo un'associazione di tipo culturale/ricreativo e senza scopo di lucro, non rientrasse nel campo di applicazione della normativa comunitaria, non potendosi essa qualificare come operatore del settore alimentare ma tutt'al più come mero consumatore finale, limitandosi a ricevere i pasti già preparati da una società di catering ed a servirli ai bambini, attraverso uno spacchettamento ed effettuando il loro porzionamento;

2) la violazione dell'art. 11 L. 689/1981 in quanto, nella determinazione della sanzione, non erano stati adottati i criteri previsti da tale norma (gravità della violazione, comportamento dell'agente e condizioni economiche dello stesso) la cui applicazione avrebbe comportato l'applicazione del minimo edittale, stante la buona fede dell'Associazione e l'assenza di dolo o colpa.
L'opponente concludeva, dunque, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza e, in via subordinata, nel caso di conferma dell'illecito, la riduzione della sanzione al minimo edittale.
C. Si costituiva in giudizio l'US di Ferrara, chiedendo il rigetto dell'opposizione, sostenendo la correttezza dell'ordinanza-ingiunzione, in quanto trattarsi di Associazione comunque operante nel settore alimentare attraverso l'attività di somministrazione di alimenti a favore del consumatore finale, i bambini, che intratteneva attraverso l'esercizio di un'attività di scuola materna/doposcuola, occupandosi anche della refezione scolastica.
D. Il Tribunale di Ferrara giudicava infondata l'opposizione, sostenendo come fosse irrilevante, ai fini definitori, che l'Associazione fosse composta da genitori, che non perseguisse un fine di lucro e che gli ambienti di esercizio dell'attività fossero in una casa privata, poi sostituita da una scuola pubblica inutilizzata messa a disposizione dal Comune di Ferrara, in quanto rilevava, invece, il fatto
pagina 2 di 7
che l'Associazione offrisse alle famiglie un servizio di assistenza ai minori, fornendo altresì un servizio di mensa, ragion per cui essa avrebbe dovuto informarsi sugli obblighi connessi come ogni operatore che fornisce un servizio al pubblico.
E. Avverso la suddetta sentenza ricorreva in appello l'Associazione OL ER APS, lamentando:
a) la qualificazione di impresa alimentare attribuitale dal primo Giudice;

b) la non esclusione dall'ambito dell'applicazione del R.E. 2004/852 e, quindi, dall'obbligo di comunicazione per la registrazione;

c) la parte in cui il Giudice ha incluso nella definizione di distribuzione degli alimenti il semplice “sporzionamento” degli alimenti, senza manipolazione degli stessi.
F. Si costituiva in giudizio l'US di Ferrara, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, invocando il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
G. All'udienza del 15.12.2023 i procuratori si riportavano ai rispettivi atti difensivi e la Corte rinviava per la decisione e la lettura del dispositivo all'udienza del 19.4.2024, nel corso della quale si invitava la ricorrente a produrre i messaggi originali ricevuti dal sistema informatico relativi alle operazioni di deposito del ricorso, al fine di accertarne la tempestività, deposito ritualmente avvenuto, fissandosi la successiva udienza odierna per la discussione e la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
0. Va preliminarmente dato atto che il deposito telematico del ricorso, peraltro reiterato
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi