Corte d'Appello Trieste, sentenza 05/11/2024, n. 15

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Trieste, sentenza 05/11/2024, n. 15
Giurisdizione : Corte d'Appello Trieste
Numero : 15
Data del deposito : 5 novembre 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai SInori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere
Avv. Andrea Doardo - Giudice ausiliario
relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 160 del Ruolo 2022, promossa in questa
sede di appello con ricorso depositato il 12.12.2022

da
rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso in Parte_1
appello, dall'Avv. Dorino Zozzoli di Pordenone
- appellante -
contro
in persona del legale rappresentante, Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta mandato alle liti posto in calce alla memoria di
costituzione in primo grado, dagli Avv.ti Lorenzo Gennari e Daniele Pezzetta di
Udine
- appellata -

Oggetto della causa: mancata rotazione Cassa e pagamento retribuzioni (riforma
sentenza Tribunale di Pordenone n. 50/2022 depositata in data 17.06.2022).
* * *
Causa chiamata all'udienza di discussione del giorno 25 gennaio 2024 e decisa all'esito della Camera di Consiglio, come da dispositivo letto in udienza pubblica di
pari data.

Conclusioni
Per l'appellante:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Trieste, ogni contraria istanza, deduzione ed
eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso in appello, riformare integralmente,
per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 50/2022 pronunciata dal Tribunale di
Pordenone, in funzione del Giudice del Lavoro, nella causa N.R.G. 298/2022,
pubblicata in data 17.06.2022, e, pertanto:
a)accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro della Ricorrente con accesso al Fondo Integrazione
salariale e la conseguente sospensione della retribuzione tra il 1.02.2021 ed il
30.04.2021;
per l'effetto, condannare la Resistente a pagare alla sig.ra le Pt_1

differenze retributive per il periodo di illegittima sospensione dal lavoro, oltre
interessi e rivalutazione, quantificati nella somma di Euro 1.274,58 ovvero in quella
diversa somma che dovesse risultare di giustizia;

b) accertare e dichiarare che la resistente ha illegittimamente omesso di
corrispondere alla ricorrente la retribuzione per il periodo 26.03.20205.06.2020 e per l'effetto condannare la resistente medesima a pagare alla sig.ra la Pt_1
somma di Euro 3.175,04 ovvero quella diversa somma che dovesse risultare di
giustizia.
Spese di lite rifuse.
Per l'appellata:
Pag.2 confermarsi (se del caso, anche con diversa motivazione) la sentenza impugnata, con
condanna della appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite.
* * *

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
L'appellante SI.ra è stata dipendente della società appellata Parte_1
a partire dal 01.10.2018, con mansioni di Controparte_2
O.S.S. ed orario di 36 ore settimanali.
A febbraio 2020, con il consenso del datore di lavoro l'appellante si recò in Colombia,
concordando che le assenze dal lavoro per tale viaggio, programmato dal 20.02.2020 al 25.03.2020, sarebbero state considerate come “aspettativa non retribuita”.
Scoppiata la pandemia, è potuta rientrare in Italia e riprendere il Parte_1
lavoro, solamente a giugno (05.06.2020);
conseguentemente il datore di lavoro ha considerato “assenza giustificata” il periodo di assenza dal lavoro inizialmente non
convenuto (dal 26 marzo al 4 giugno), senza tuttavia
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