Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/04/2024, n. 332

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/04/2024, n. 332
Giurisdizione : Corte d'Appello Salerno
Numero : 332
Data del deposito : 16 aprile 2024

Testo completo

Ruolo Generale n. 203/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di LE, II Sezione Civile, riunita il Camera di Consiglio nelle persone dei
Sigg. Magistrati:

1. Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Presidente

2. Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere

3. Dott.ssa Sabrina Serrelli - Consigliere rel. /est.
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 203/2022 RG affari civili contenziosi, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2440/2021, del Tribunale di LE,
Sezione I civile, resa in data 25.07.2021 e pubblicata il 27.07.2021, nella causa iscritta al N. R. G.
3665/2014, vertente
TRA
TT COSTRUZIONI S.R.L., già TT COSTRUZIONI S.A.S. DI TT & C, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù della procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Valentina Riccio, con domicilio eletto presso lo studio professionale sito in Roma alla Via Asmara n. 38
APPELLANTE
CONTRO
PROVINCIA DI SALERNO, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti del 16/12/2019 e determina dirigenziale CID n. 61751, dall'avv. Ugo
Cornetta, con domicilio eletto in LE, Largo dei Pioppi n. 1, presso la sede dell'avvocatura provinciale
APPELLATA
E
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INTESA SANPAOLO S.P.A, società incorporante il AN di OL PA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Nicola Pastore Carbone, con domicilio eletto in LE, Via Raffaele Conforti
n.17, presso lo studio dell'avv. Roberto Pasca
APPELLATA
NONCHÉ CONTRO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LE, con domicilio eletto ope legis in LE
Corso Vittorio Emanuele, n. 58
APPELLATO
Conclusioni: in data 12.10.2013 la Corte d'Appello di LE ha assegnato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni rassegnate in atti e di seguito riportate.
FATTO
Svolgimento del processo
Con atto di appello notificato il 28.02.2022 la società OT OS s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di LE ha rigettato la domanda avanzata nei confronti della PR di LE, del AN di OL e del Ministero dello
Sviluppo Economico, condannando la società OT OS s.r.l. al pagamento delle spese di lite e di quelle di consulenza tecnica di ufficio.
In particolare, il Tribunale di LE nella sentenza impugnata ha ricostruito la vicenda processuale evidenziando quanto segue:
-con atto di citazione in riassunzione -a seguito della sentenza del T.A.R. Campania che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione-, la società OT OS s.a.s. si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'intimazione emanata dalla PR di LE di restituzione di una somma ricevuta a titolo di finanziamento statale. Ed infatti, come ricostruito dalla parte, la società OT OS s.a.s. aveva presentato domanda di agevolazione ai sensi della L. n.662/1996 per la realizzazione di un impianto ubicato nella zona industriale di Palomonte in PR di LE e per produrre conglomerati cementizi e manufatti in cemento. Il Ministero dello Sviluppo Economico aveva redatto il Testo Unico delle Direttive per la concessione e
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l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive ed il AN di OL aveva provveduto alla relazione istruttoria, con successiva stipulazione del Contratto di Area della PR di LE.
Effettuati tutti gli adempimenti ed accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, alla società OT OS s.a.s. veniva concesso un finanziamento pubblico a fondo perduto in conto capitale pari ad € 425.508,84 a fronte di un investimento ammesso pari a €
665.000,00. La società beneficiaria del finanziamento, secondo la sua prospettazione, riceveva la somma finanziata in tre anticipazioni nel corso della realizzazione del progetto e concludeva il progetto nel termine stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico, trasmettendo la documentazione prevista. In data 20/3/2013 la società attrice veniva a conoscenza dell'esistenza di una procedura di rideterminazione del contributo concesso in via provvisoria conclusasi, senza preventive comunicazioni, con una “bozza di decreto di concessione definitiva”. In data 22.05.2013 il Responsabile Unico, Presidente della PR di LE, approvava in via definitiva il programma di interventi e chiedeva la restituzione di € 14.220,19 pari alla differenza tra l'importo complessivo delle quote erogate e quello del contributo concesso in via definitiva, oltre gli interessi, per la somma complessiva di € 24.974,28;

-si costituiva in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico deducendo che, a seguito dell'approvazione del Contratto d'Area per le Aree Industriali della PR di LE sottoscritto il 06/9/2000, alla OT OS s.a.s. veniva riconosciuto in via provvisoria un contributo di €
425.488,18 a fronte di un investimento di € 664.060,28 per la realizzazione di un nuovo impianto e che il AN di OL s.p.a., quale Istituto convenzionato, al termine delle verifiche istruttorie redigeva la relazione sullo stato finale degli investimenti, in cui esprimeva un giudizio sostanzialmente positivo sull'agevolazione richiesta, stralciando però alcuni importi. Da tanto conseguiva la richiesta di restituzione dell'eccedenza da parte del AN di OL pari ad €
14.220,19, oltre interessi. Il Ministero dello Sviluppo Economico concludeva quindi chiedendo il rigetto della domanda attorea;

-si costituivano in giudizio anche la PR di LE e il AN di OL, contestando la domanda attorea e chiedendo il rigetto della domanda. In particolare, il AN di OL evidenziava che la PR di LE aveva trasmesso la documentazione relativa allo stato finale del progetto finanziato e che, quindi, aveva proceduto agli accertamenti di competenza in ottemperanza a quanto disposto dalla convenzione inviando al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla PR di LE la relazione finale del 30 giugno 2009 sulla base della quale
l'Amministrazione adottava il provvedimento impugnato. La PR di LE rappresentava che nel caso di specie è controversa la realizzazione di opere diverse da quelle indicate in progetto e
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l'utilizzazione di parte di tali opere per finalità differenti da quelle produttive e che tali circostanze consentivano la revoca parziale del contributo, che la società non aveva presentato i rendiconti periodici se non nella fase di verifica finale, che l'art. 18 bis del D.L. 185/2008 non era applicabile al caso di specie, ed ancora che la società dietro lo schermo di un progetto finalizzato all'apertura di uno stabilimento produttivo di manufatti in cemento ha esercitato anche attività imprenditoriali difformi da quelle oggetto di finanziamento, ed infine che il provvedimento dell'ente locale è meramente ricognitivo di quanto accertato dal AN di OL.
Nel corso del giudizio, disposta consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di LE ha rigettato la domanda ritenendo quanto segue:
-in relazione al primo profilo relativo alla lamentata violazione della Legge n.662/1996 -poiché secondo l'attrice nel caso di erogazione di finanziamenti a fondo perduto gli Enti Pubblici non possono chiedere la restituzione del capitale né tantomeno degli interessi- essa è priva di fondamento in virtù di quanto previsto dall'art.10, comma 6, del Decreto n. 320/2000 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, della Circolare esplicativa n. 234363 del 20/11/1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, nonché della convenzione stipulata tra il Ministero dello Sviluppo Economico e il AN di OL s.p.a. A tanto il giudice di primo grado aggiungeva che non poteva ritenersi che l'erogazione di un finanziamento pubblico e, dunque, di risorse appartenenti alla collettività, non fosse soggetta a controllo pubblico da parte dei soggetti preposti e che non vi fosse la possibilità di ottenere la restituzione di dette somme;

- in relazione alla dedotta violazione da parte della PR di LE (con il decreto n. 26 del
22.05.2013) dell'art. 18 bis della Legge n. 2 del 28/1/2009, il Tribunale ha ritenuto che la norma invocata non possa operare nel caso in esame poiché la società beneficiaria non ha regolarmente rendicontato gli importi ottenuti quali anticipazione, se non in fase finale, con conseguente revoca parziale del contributo ottenuto. A ciò il giudice di primo grado ha aggiunto che l'articolo 18-bis invocato da parte attrice è destinato ad operare soltanto nel caso di progetti realizzati almeno per i due terzi e che abbiano raggiunto un obiettivo occupazionale non inferiore al 66% di quanto inizialmente previsto, presupposti della cui sussistenza non vi è prova;

-in relazione alla violazione e la falsa applicazione del D.M. n. 527 del 20/10/1995 ed alla disapplicazione del Regolamento di cui al D.M. n. 320/2000, il Tribunale ha osservato che la società OT OS s.a.s. ha instaurato un giudizio di accertamento negativo dell'altrui credito
e, segnatamente, del diritto della PR di LE alla restituzione delle somme già versaste in virtù di concessione provvisoria nell'anno 2000, non assolvendo al relativo onere della prova;
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-in ordine alla consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, il Tribunale ha ritenuto errato il criterio utilizzato dall'ausiliario per procedere alla verifica della congruità e pertinenza delle singole fatture rendicontate dall'impresa alla superficie del solo piano terra della palazzina uffici ovvero al resto del fabbricato destinato ad ufficio. L'ausiliario ha riconosciuto integralmente tutti i costi ritenuti sicuramente afferenti alle opere finanziate – che, complessivamente, ammontano a mq 1024
– applicando poi una riduzione dell'importo nella misura del 35% per tutte le fatture di dubbia integrale attribuzione alla predetta superficie, così applicando un criterio erroneo non individuando tutte le fatture analiticamente, ammettendo per intero quelle ritenute pertinenti ed operando un taglio totale su quelle non ritenute tali;

-in relazione alla violazione ed alla falsa applicazione dell'articolo 10 del D.M. n. 527/1995 -che prevede termine di sei mesi dalla data di ultimazione del programma per l'emanazione del decreto di concessione definitiva-, il Tribunale ha evidenziato che il termine non è perentorio per cui non viene meno il potere della Pubblica Amministrazione di procedere a ricalcolo del finanziamento concedibile in via definitiva;

- in relazione alla dedotta violazione e falsa applicazione della Legge n. 241/1990 e della Legge n.
212/2000, per la mancata partecipazione della società al procedimento amministrativo di ricalcolo, il Tribunale ha osservato che la stessa società OT OS s.a.s. nell'atto di citazione aveva rappresentato che in data 25/3/2013 aveva presentato domanda motivata di accesso agli atti a mezzo della quale chiedeva di estrarre copia di tutta la documentazione posta a corredo della comunicazione per la “rideterminazione del contributo concesso in via provvisoria”.
L'appellante OT OS s.r.l. ha articolato le seguenti censure avverso la sentenza di primo grado:

1. errata valutazione della legge di riferimento e della natura del finanziamento a fondo perduto
Con il primo motivo d'appello, la società ha osservato che in base all'art. 12 del D.M. 320/2000 ed agli artt. 8 e 9 del D.Lgs 123/1998 il finanziamento a fondo perduto non può essere richiesto in restituzione e che la Pubblica Amministrazione ha un potere restitutorio vincolato, di natura sanzionatoria, correlato unicamente alla ricorrenza dei presupposti normativamente previsti.
In assenza di violazione delle disposizioni regolamentari di cui sopra, la OT OS non poteva essere sanzionata con la revoca neppure parziale del finanziamento e/o con la richiesta di restituzione.
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In definitiva, la restituzione del finanziamento a fondo perduto non è prevista dalla legge di riferimento, mentre la rideterminazione del finanziamento a fondo perduto è possibile in termini di provvedimento sanzionatorio soltanto qualora vi siano le condizioni di cui all'art. 12 del DM
320/2000 ed agli artt. 8 e 9 del D.lgvo 123/1998. Da tanto doveva conseguire che la PA ha i potere-dovere di controllare ma è vincolata quanto al provvedimento da adottare in termini sanzionatori alla ricorrenza di determinati presupposti normativi non ricorrenti nel caso di specie, dovendosi procedere alla revoca o ad una rideterminazione di un finanziamento per violazione delle disposizioni di cui al DM 320/2000. La società OT OS, invece, ha realizzato il progetto finanziato, non ha violato la normativa di settore ed il Ministero del Tesoro del Bilancio e della programmazione economica quale soggetto preposto alle funzioni di controllo sul corretto svolgimento delle attività non ha disposto alcuna revoca.

2. Errata applicazione dell'art. 18 bis del d.l. 185/2008 con conseguente insussistenza, errata, illogica ed incoerente motivazione.
Secondo la ricostruzione di parte appellante alla fattispecie in esame è applicabile l'art. 18 bis del D.L. 185/2008. A tal riguardo l'appellante ha evidenziato di aver regolarmente redatto rendiconto degli importi ottenuti in anticipazione, come si evince dalla stessa relazione finale del AN di OL che attesta la rendicontazione di 102 titoli di spesa a decorrere dal
20.10.2003, nonché l'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti e dell'immissione di mezzi propri non inferiore al 30%, ed ancora l'erogazione delle anticipazioni
a fronte di spese dirette e cioè di spese realmente sostenute dalla impresa beneficiaria. A ciò va aggiunto, che la prova della rendicontazione è evincibile anche dal decreto della PR di
LE oggetto di causa, nel quale si attesta che la Cassa Depositi e Prestiti ha effettuato erogazioni per spese dirette e che l'impianto oggetto di finanziamento è entrato
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