Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 20/05/2024, n. 174
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere-relatore
Dott. Monica Moi Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 226 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
Comune di Alghero (00249350901) in persona del Sindaco in carica Dott. Mario Conoci, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Valeria Paola Cubeddu e dall'Avv.
Francesco Masala, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
DA PE ([...]) e AS NT ([...]), rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Salvatore Ignazio Spanu, come da procura in atti;
APPELLATI
*****
All'udienza del 16 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito A) rigettare ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione. In via preliminare ed in rito B) dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della sentenza impugnata per le ragioni di cui all'espositiva che precede, rimettendo la causa al Tribunale o decidendola anche nel merito. In ogni caso, nel merito, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza impugnata: C) accertare e dichiarare la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile contraddistinto nel NCEU al fg. 50, mapp. 242, parte, costituito da un appartamento con due tettoie
1
D) accertare e dichiarare la detenzione senza titolo dell'immobile medesimo da parte del Sig.
PE DA e della Sig.ra NT AS;
E) rigettare la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dagli appellati DA PE e AS NT;
F) per l'effetto, condannare il Sig. PE DA e la Sig.ra NT AS all'immediato rilascio dell'immobile, detenuto senza titolo. In ogni caso G) con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di legge.
Nell'interesse degli appellati:
“Ogni contraria istanze domanda ed eccezione respinta, espletata la procedura di correzione ex art.287 cpc In via preliminare dichiarare INAMMISSIBILE l'appello proposto in quanto non adeguatamente motivato in relazione ai dettami del combinato disposto degli artt.342 e art.348 bis comma 1 cpc Nel merito : 1– Rigettare l'appello proposto e confermare in toto la sentenza impugnata;
2- con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Alghero agiva in rivendica nei confronti dei signori PE DA e
NT AS domandando il rilascio dell'immobile in Alghero, regione Maria Pia, distinto al
NCEU al fg. 50 mapp. 242 parte, costituito da un appartamento con due tettoie e deposito in muratura, oltre a terreno agricolo di circa mq 4.000, di cui aveva acquistato la proprietà dal disciolto
Ente per lo Sviluppo Sardegna (ETFAS) con atto pubblico del 4/7/1970, previa autorizzazione con legge 421/1968;
immobile che assumeva occupato senza titolo dai signori DA-AS.
I convenuti resistevano alla domanda di rivendica, proponendo a loro volta domanda riconvenzionale di usucapione della proprietà dell'immobile per averlo posseduto in via esclsuiva continuativamente e uti dominus per oltre vent'anni.
Il Tribunale di Sassari, esclusa l'appartenenza dell'immobile al patrimonio indisponibile del
Comune in quanto inserito in una zona che, per quanto sottoposta a vincolo paesaggistico, non era destinata concretamente a soddisfare un pubblico interesse o realizzare un pubblico servizio, accoglieva la domanda riconvenzionale di usucapione ritenendo raggiunta la prova di un possesso esclusivo e uti dominus dei DA-AS per il tempo utile all'acquisto a titolo originario.
Avverso la sentenza proponeva appello il Comune di Alghero, denunciando: A) l'inesistenza
e/o l'abnormità e/o comunque la nullità e apparenza della motivazione della sentenza, stante
l'esistenza di un duplice dispositivo, di cui uno riferito ad oggetto e soggetti estranei alla controversia decisa;
B) la violazione dell'art. 826 co. 2 e 3, art. 1 legge 421 del 28.3.1968 nonchè violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere erroneamente escluso la natura pubblicistica del bene e la conseguente insuscettibilità di costituire oggetto di diritti di privati, dunque di possesso
2
utile all'acquisto a titolo originario;
C) la violazione degli artt. 1140, 1141, 1158, 1163 e 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c. per aver ritenuto sussistenti e adeguatamente provati i presupposti dell'acquisto per usucapione, nonostante dall'istruttoria espletata fosse emerso che i DA-
AS non potevano considerarsi possessori del fabbricato, ex proprietà Etfas, che avevano occupato clandestinamente, in quanto sprovvisti di abitazione, e non con l'animo dei proprietari;
D) violazione degli artt. 99, 112 e 115 c.p.c. per aver attribuito agli appellati un bene diverso da quello domandato, a dire il vero neppure esattamente individuato all'atto della domanda giudiziale.
Resistevano all'impugnazione i signori DA-AS.
La Corte d'appello, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. in data 6 ottobre 2016, dichiarava inammissibile l'impugnazione, ritenendo manifestamente infondate le censure mosse dal Comune sulla natura indisponibile dei beni nonché provati nel