Corte d'Appello Bari, sentenza 20/06/2024, n. 886
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Testo completo
REPUBBLIC A ITALIANA IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO La Cort e di appel lo di Bari / sezi one 1a ci vil e, ri unit a in cam era di consi glio nell e persone dei s eguenti m agi strati:
1. dott. MA Mit ola - President e
2. dott. IC e P rencipe - Consigliere relat ore
3. dott. Aless andra Pi li ego - Consigliere ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZA definit iva nel procedimento is critto nel Regist ro Generale degli affari ci vili contenzi osi per l'anno 2022 sot to il numero d 'ordine 182, avent e per oggett o appell o avverso l a s ent enza n. 2163/2021, pubblicat a in dat a 15/12/2021 , del
Tri bunal e di Trani in compos izi one m onocrati ca ,
T R A
LE CI , rappres ent at a e difesa, i n virtù di m andato allegato all 'atto di appell o, dagl i avv.t i IC e Procacci e MA Grazi a Procacci , el etti vamente domi cili at a (con modalità t el emati ca) presso l'indiri zzo p.e.c. miHE e.procacci@pec.gi uffre.it,
– appellante – E
AN O MA NO CR EDITO C OOPER ATIVO (gi à B anca Suasa C redit o Cooperati vo), in perso na del l egale rappresent ant e pro tempore, el etti vament e domi cili ato in P es aro al corso XI S ett em bre n. 129 presso l o studio degli avv.t i
Emanuel e P ant al eoni ed El ia Pantaleoni , da cui è rappresent ato e di feso , congiuntam ente e di sgiuntam ente , in vi rt ù di procura general e al le lit i per att o del n ot aio avv. Sergi o Sanangelantoni in dat a 08/02/ 2022 , rep . n. 32647 racc . n. 19882, allegata all a compars a di costit uzi one e ri sposta deposit ata i n dat a
09/05/2022,
– appellato – Con provvedim ent o in dat a 05/12/ 2023, pronunci ato al l 'esit o di udienza in pari dat a sostit uit a dal deposit o di note scritt e contenenti le sol e ist anze e concl usioni , ai sensi del l 'art. 127 ter c.p.c., l a C orte, preso att o che l e parti cost ituit e aveva n o precis ato l e conclusi oni, come da not e invi at e tel em aticam ente, ris ervava l a causa per l a decisione, all 'esi to dell a scadenza dei termini assegnat i all e parti per il deposit o dell e com parse concl usional i e dell e memori e di replica ai s ensi del combinato disposto degli art t. 352 comm a 1° e 190 comma 1° c.p.c.
I. S VOLGIMENTO DEL PROC ESSO
I.A. LA S E N T E N Z A I M P U G N A T A.
Con sentenza n. 2163/2021 , pubbli cata i n dat a 15/12/2021, il Tribunal e di Trani in composi zione m onocrati ca , defi niti vam ent e pronunciando sull a dom anda propost a da LE LU a nei confront i di B anca S uasa C redito Cooperativo
[l ' at t r i ce aveva ci t at o l a convenut a a com par i r e di nanzi al Tr i bunal e di Tr ani , sezi one di st accat a di MO fet t a, per i vi sent i r acco gl i er e l e seguent i concl usi oni : 1) accer t ar e l ' escl usi vo di ri t t o di propri et à di l ei at t r i ce su due beni i m m obi l i ( appar t am ent o si t o
i n MO f et t a al l a vi a E. Ferm i n.10, di st i nt o i n cat ast o ur bano al f ogl i o 54 p.l l a 861 sub. 4;
t er r eno si t o i n agro di MO f et t a d el l a consi st enza di ar e 26,60 , i n cat ast o t er r eni al fogl i o 4 3 p.l l a 1 87 ) e , per l ' ef f et t o, di chi ar ar e i l l egi t t i m a l ' i pot eca
Proc. n. 182/2022 R.G.A.C.C. M.P.
C O R T E D I A P P E L L O D I B A R I / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- p a g i n a 2 d i 1 6 -
gi udi zi al e i scri t t a i n dat a 26/ 06/ 2007 ( r eg. gen. n. 15 853, r eg . par t . n. 3545) sul l a quot a di ⅙ dei pred et t i i m m obi l i cont r o SA VE i ni Mi HE e ( f i gl i o di l ei at t r i ce ) e i n
f avor e del l a co nvenut a;
2) co nseguent em ent e, or di nar e l a cancel l a zi one del l a pr edet t a
i scr i zi one i pot ecari a, con condanna del l a convenut a al r i sar ci m ent o del danno pat ri m oni al e i n favore di l ei at t ri ce ai sensi degl i ar t t . 96 com m a 2° c.p .c. e 2043 c.c .;
3) condannare l a conv enut a al pagam ent o di spese, di r i t t i e onor ari del gi udi zi o, ol t re
C.A .P. ed I. V. A. com e per l egge. La conve n ut a Banca Suasa Cr edi t o Cooper at i vo ( poi BA NC O M ARC H IG IA NO C RED ITO C OO P ERA T IV O) si er a cost i t ui t a i n gi udi zi o ed aveva cont est at o l e al l egazi oni del l ' at t r i ce , chi edendo al Gi udi ce ad ì t o di vol er così provvedere: accert are che SA VE i ni Mi HE e er a pr opr i et ar i o , per l a quot a di ⅙, del l ' appart am ent o e d el t erreno i ndi cat i dal l ' at t r i ce ;
per l ' ef f et t o, di chi ar ar e l egi t t i ma
l ' i pot eca gi udi zi al e i s cri t t a sui predet t i i m m obi l i cont r o SA VE i ni Mi HE e e i n f avor e di essa conven ut a i n d at a 26/ 06/ 2007 ( r eg. g en. n. 15853 , r eg. par t . n. 3545) ;
accer t at a l a t em erari et à del l ' azione i nt rodot t a dal l ' at t r i ce, condannar e ques t ' ul t i m a a r i sar ci r e ad essa convenut a i danni da responsabi l i t à aggr avat a ex ar t . 96 c.p.c. , da l i qui dar si anche i n vi a equi t at i va;
condannar e l ' at t r i ce al l a r i f usi one del l e spese gi udi zi al i], ogni di vers a ist anza ed eccezione disatt esa, così provvedeva: 1) rigett ava la dom anda propos ta dall 'attrice;
2) ri gettava l a dom anda ex art . 96 c.p.c. propost a dall a part e convenuta;
3) condannava l 'at tri ce all a ri fusi one , in favore dell a part e convenuta, dell e spes e giudi zi ali, che li quidava i n com pl essi vi €.
7.254,00, oltre rim bors o spes e forfet tari e nell a mi sura del 15% del compens o total e per la prestazione , C.P .A. ed I.V.A. com e per legge;
4) di chi arava assorbito ogni alt ro profil o. A sost egno dell a decisione il Gi udi ce di primo grado osservava (pagg. 1 e ss.)1:
«Con atto di citazione ritualmente notificato ZZ CI evocava in giudizio la banca suasa credito cooperativo innanzi al tribunale di Trani sezione distaccata di MOFE premettendo che:
- in data 6 maggio 1983 era deceduto ab intestato AL MA lasciando a sé superstiti la moglie, odierna attrice, ed i suoi due figli MA NA (nata l'[...]) e ICe (nato il 20 luglio
1972) ancora minorenni all'epoca di apertura della successione;
- l'asse ereditario era costituito dai seguenti beni:
½ di appartamento sito in MOFE, alla via E. Fermi n.10, distinto in catasto urbano al foglio 54 p.lla 861 sub. 4;
½ di terreno sito in agro di MOFE della consistenza di are 26,60, distinto in catasto terreni al foglio
43 p.lla 187.
- Detti beni sono sempre stati nel possesso esclusivo dell'attrice peraltro già proprietaria della metà degli immobili caduti in successione sicché la stessa ha accettato tacitamente l'eredità del coniuge ai sensi dell'articolo 476 cc evidenziando di non aver compiuto alcun atto di accettazione nell'interesse dei figli minori entro il termine di prescrizione decennale ragion per cui gli stessi non hanno mai assunto la qualità di eredi del padre;
- evidenziava ancora di avere sempre provveduto essa soltanto a pagare tutti gli oneri fiscali relativi ai detti immobili compresa l'ici sull'immobile in via Fermi;
- di avere verificato l'iscrizione di un'ipoteca giudiziale iscritta il 26 luglio 2007 sulle quote immobiliari sopra descritte nei confronti di AL ICe per la quota di 1/6 in favore della banca odierna convenuta (oltre alla trascrizione di un pignoramento immobiliare dell'11 settembre 2009 iscritto il 27 ottobre 2009 sulle dette quote immobiliari oltreché su altri beni sempre nei confronti di AL
ICe ed in favore della banca italease s.p.a.);
- la detta ipoteca era stata iscritta a seguito di decreto ingiuntivo numero 263 del 2007 emesso nei confronti di AL ICe dal tribunale di Pesaro sezione distaccata di Fano per la somma di euro
25.747,26;
- la menzionata formalità si appalesa a parere di parte attrice arbitraria ed illegittima in quanto pur costituendo la conseguenza di un debito di AL ICe nei confronti della banca suasa credito
Proc. n. 182/2022 R.G.A.C.C. M.P.
C O R T E D I A P P E L L O D I B A R I / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- p a g i n a 3 d i 1 6 -
cooperativo purtuttavia risulta gravante in capo a quote immobiliari su cui il medesimo non avrebbe alcun diritto dominicale per le ragioni sopra esposte;
- deduceva ancora che tale situazione provoca un concreto danno patrimoniale all'attrice per aver essa subito illegittimamente un'iscrizione in danno di beni di sua esclusiva proprietà tale vincolo infatti compromettendo ingiustamente il libero potere di disporre dei beni.
Su tali premesse concludeva chiedendo accertare l'esclusivo diritto di proprietà dei predetti immobili in capo ad essa attrice e per l'effetto dichiarare l'illegittima iscrizione ipotecaria del 26 luglio 2007 registro generale numero 15.853, registro particolare numero 3545 sulla quota di 1/6 degli immobili sopra descritti
contro
AL ICe in favore della banca suasa credito cooperativo e per l'effetto ordinare la cancellazione della predetta iscrizione condannando la convenuta al risarcimento del danno ex articolo 96 c.p.c. e 2043 c.c. da determinarsi equitativamente. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Si costituiva con comparsa la banca convenuta la quale assumeva che gli immobili in oggetto non erano sempre rimasti nel possesso esclusivo dell'attrice giacché il certificato di residenza di AL ICe attesterebbe l'esatto contrario emergendo che dal 1975 sino alla data di rilascio del certificato (30 agosto 2011) lo stesso ha sempre risieduto in MOFE via Enrico Fermi numero 10.
Evidenziava dunque che essendo intervenuta l'apertura della successione mentre il AL era ancora minorenne l'eredità avrebbe dovuto essere accettata ai sensi dell'articolo 471 c.c. con beneficio
d'inventario dal genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero dall'odierna attrice ma in ogni caso, secondo la convenuta, il AL in qualità di chiamato nel possesso dei beni ereditari avrebbe dovuto comunque redigere l'inventario nel termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età pena la qualifica di erede puro e semplice ai sensi dell'articolo 489 codice civile. Su tali premesse concludeva chiedendo accertarsi la proprietà in capo a AL ICe