Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/09/2024, n. 3567
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Testo completo
f
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli - sezione Persona, Famiglia e Minori - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1765 del Ruolo Generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
OC AN ( c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio
Mazzone ( c.f. [...]) come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto in Napoli alla via del Parco Margherita n.81;
- pec: avvsergiomazzone@pec.it
APPELLANTE
E
UC IM ( cf [...]) elettivamente domiciliata in Napoli alla via
R.Morghen n.88 presso lo studio degli avv.ti Paola De Simone ( cf [...]) e Simona
Scotti ( cf [...]), dai quali è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
-pec paoladesimone1@avvocatinapoli.legalmail.it
-pec simonascotti @avvocatinapoli.legalmail.it
APPELLATA;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso chiedendo l'accoglimento delle richieste rispettivamente formulate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rileva questa Corte che, con decreto ingiuntivo avente n.7750/15 emesso in data 24.12.2015 dal
Tribunale di Napoli su ricorso dell'ex coniuge UC IM, era stato ingiunto a OC
AN di pagare alla predetta la somma di euro 7.199,40 oltre interessi e spese.
A fondamento della propria richiesta la IN aveva argomentato: - che con decreto del 18.9.2007 il
Tribunale di Napoli aveva omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi CO ed
IN;
- che gli accordi della separazione prevedevano, tra l'altro, l'assunzione da parte del CO dell'onere relativo al pagamento delle rate del mutuo acceso presso la banca Unicredit per l'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale;
che tuttavia -a partire dal gennaio 2012- il CO non aveva provveduto al pagamento delle suddette rate;
che il 5.7.13 si era provveduto alla rinegoziazione del mutuo in questione chiedendo una sospensione temporanea dello stesso ed un piano di rientro delle rate non pagate, di cui si era fatta parzialmente carico la IN per evitare che la banca procedesse esecutivamente, riservandosi di chiedere al CO la restituzione di quanto da lei pagato;
che il tutto ammontava alla somma complessiva di euro 7.199,40 di cui euro 4.186,04 afferenti al piano di rientro ed euro 3.013,36 a decanto delle rate insolute) .
Avverso detto decreto aveva proposto opposizione CO AN ed a fondamento della stessa quest'ultimo aveva rilevato che le parti avevano rinegoziato il mutuo in questione per procedere in modo più agevole al pagamento delle rate insolute. In sede di stipula del piano di rientro il CO e la IN si erano accollati ognuno il pagamento della metà dei ratei scaduti e non pagati e ciò aveva comportato una modifica dei patti precedentemente assunti tra le parti in sede di separazione.
Quanto sopra era del resto ben a conoscenza della IN che aveva accettato l'accordo suddetto a modifica di quanto già pattuito ed egli, nel rispetto dello stesso, aveva provveduto al pagamento della quota di sua spettanza.
In forza di ciò la somma di euro 4.186,04 non era da lui dovuta in quanto corrispondeva alla quota parte delle rate di mutuo oggetto della rinegoziazione suddetta gravante sulla IN, mentre la ulteriore somma di euro 3.013,46, corrispondente ai ratei non versati dal CO, doveva essere portata
a compensazione delle spese da egli sostenute quando i figli maggiorenni e minorenni avevano trascorso dei periodi presso di lui. In ordine a tale circostanza il predetto aveva proposto apposita domanda riconvenzionale finalizzata al riconoscimento in suo favore della suddetta somma.
Il CO aveva quindi concluso formulando le seguenti richieste:
“a) in via preliminare e di rito dichiarare inefficace il D.I. n. 7750/2015 del 24.12.2015 in merito alla procedura n. 2785/2015 r.a.g.c. per inesistenza del credito vantato così come descritto in parte motiva;
a) in caso di mancato accoglimento di quanto richiesto accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o
l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito vantato per essere quello pari ad €. 4.186,04 vantato dalla IN pagato in virtù della sottoscrizione di un piano di rientro facente stato tra le parti e pertanto modificando le statuizioni precedentemente assunte;
b) accertare e dichiarare la compensazione del credito vantato dalla IN con quello vantato dal CO pari alla restante somma di 3.013,36 richiesta dalla IN ed a tal uopo si spiega formale domanda riconvenzionale per i crediti vantati dal CO per il mantenimento dei figli presso l'abitazione della propria madre e come in parte motiva meglio descritta;
c) per l'effetto ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto;
d) con vittoria di spese, onorari, iva e cpa come per legge”.
Si era costituita in giudizio IN IM, la quale aveva evidenziato che gli accordi della separazione prevedevano a carico del CO il pagamento delle rate del mutuo gravante sulla casa coniugale, tuttavia -in spregio agli stessi- a partire dal gennaio 2012, il predetto non aveva più provveduto ai detti pagamenti.
Il 5.7.13 le parti avevano quindi provveduto alla rinegoziazione del mutuo ottenendo una sospensione temporanea dello stesso ed un piano per il rientro delle rate non pagate. La IN si era pertanto vista costretta a farsene parzialmente carico, riservandosene contestualmente la richiesta di restituzione al
CO ed aveva quindi versato da luglio 2013 a dicembre 2014 la somma complessiva di euro
4.186,04 e dal gennaio all'ottobre 2015 aveva provveduto all'ulteriore pagamento complessivo pari all'importo di euro 3.013,36, sempre riservandosi di richiedere la restituzione di quanto da lei versato da parte del CO.
La IN aveva inoltre precisato che non era intervenuta alcuna modifica dei patti precedentemente intercorsi tra le parti e ciò era chiaramente esplicitato nella nota integrativa del 5.7.2013 allegata alla rinegoziazione del mutuo.
Infine, la domanda riconvenzionale formulata dal CO era sfornita di prova, dilatoria ed infondata.
La predetta aveva quindi concluso chiedendo: il rigetto dell'opposizione nonché della domanda riconvenzionale spiegata, del tutto infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n.
7750 del 24.12.2015, oltre ad interessi legali dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto.
All'esito del giudizio di primo grado, con la sentenza n. 2391/23 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. , il
Tribunale in composizione monocratica aveva rigettato sia l'opposizione, sia la domanda riconvenzionale proposta dal CO, sottolineandone l'infondatezza, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 7750/2015 e con condanna del predetto al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello OC AN ed a fondamento dello stesso ha anzitutto eccepito la nullità della sentenza ex artt. 174 c.p.c e 79 disp att cpc., argomentando che vi erano stati vari cambi di giudice sia prima che dopo l'assunzione dei mezzi istruttori e, nonostante fosse stata chiesta la riassunzione i mezzi istruttori in quanto assunti da altro giudice rispetto a quello che avrebbe poi deciso la causa, non si era provveduto nei termini richiesti e la causa era stata rinviata
direttamente per le attività di cui all'articolo 281 sexies cpc. Quanto sopra, in violazione del principio in forza del quale il giudice che assumeva il dovere - potere di istruire la causa doveva mantenerlo per tutta la durata della stessa e quindi conoscere in toto e non solo parzialmente i fatti allegati ed oggetto di prova. In sostanza, la ratio era che vi doveva essere una identità soggettiva tra il magistrato che aveva partecipato all'istruzione della causa ed alla udienza di precisazione delle conclusioni con quello che avrebbe provveduto a decidere la controversia. Inoltre, le gravi esigenze di servizio alle quali faceva riferimento il secondo comma della norma invocata potevano riguardare la persona del giudice per ciò che atteneva alla sua funzione ed al munus ricoperto, ma anche l'oggettiva gestione dell'ufficio giudiziario di cui il giudice istruttore faceva parte. Ebbene, nel fascicolo non si rinveniva nessuno dei provvedimenti necessari e prescritti dall'articolo 174 c.p.c. e dall'articolo 79 disp att cpc.
Per tale motivo la sentenza in esame doveva essere dichiarata nulla e rimessa al giudice di primo grado.
Ancora, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza ex articolo 281 sexies cpc in quanto -come si evinceva dal verbale di udienza aperto alle ore 09:00 - il giudice aveva riservato la lettura della decisione alla fine della