Corte d'Appello Perugia, sentenza 02/01/2025, n. 2
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 650/2022
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati:
dott. ssa Claudia Matteini Presidente
dott. Claudio Baglioni Consigliere
dott. ssa Arianna De Martino Cons. relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado
tra
AN CI (C.F. [...]), assistito e difeso dall'Avv.
MANGANO FRANCESCO e dall'avv. PACELLI CARLO, elettivamente domiciliato
in Perugia via Scarlatti 37 presso lo studio dei difensori
appellante
e
ECOHAUS S.R.L. (C.F. 02947910549), assistito e difeso dall'Avv. GALLINA
MORENO del foro di Treviso e dall'avv. NUTI PAOLA elettivamente domiciliato in
Gubbio, via B. Ubaldi – Centro Polifunzionale “ I tigli”, presso lo studio dell'avv. Nuti
appellato
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
19.9.2024 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 421/2022 il Tribunale di Perugia II Sez. civile rigettava l'opposizione
avverso il decreto ingiuntivo n. 1739/14 ottenuto da US RL nei confronti di FI
ET – decreto emesso su fatture relative a lavori di rifinitura di un immobile
prefabbricato acquistato tramite altra società – ma revocava il decreto e condannava il
FI al pagamento della somma di euro 40.129,13 oltre interessi da calcolarsi a
decorrere dalla domanda e sino al saldo.
La sentenza, in particolare, riteneva che l'abbandono del cantiere da parte della US
fosse giustificato ai sensi dell'art.1460 c.c. in quanto il committente aveva versato solo i
primi due acconti e non aveva pagato alcuna delle successive fatture;
nel contempo
revocava il decreto ingiuntivo poiché dalla ctu svolta in corso di causa era emerso che
l'ammontare dei lavori svolti da US RL (sia contrattuali che extra-contrattuali), al
netto degli acconti versati era pari ad euro 40.129,13, somma superiore a quella
originariamente ingiunta.
Con atto di citazione notificato il 26.10.2022 FI ET ha proposto
impugnazione avverso tale pronuncia, affidandosi a quattro motivi di appello.
Con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 167 e 183 6°
comma Cpc, per aver il giudice di prime cure ritenuto che la semplice non produzione
della memoria ex art. 183 6° c. nr. 1 equivalesse ad accettazione delle deduzioni
avversarie, dal momento che in tutti gli scritti difensivi le fatture erano state contestate;
inoltre il giudice non avrebbe tenuto conto di tutti i documenti prodotti, tra cui
corrispondenza mail e verbali Asl.
Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. dal
momento che l'abbandono del cantiere a settembre 2011 da parte della ditta esecutrice
era del tutto privo di giustificazione, posto che i termini contrattuali non erano
essenziali, la clausola di cui all'art. 15 era inefficace ed il committente aveva avanzato
pag. 2/14
richiesta di chiarimento sulle fatture emesse. Egli aveva dovuto poi rivolgersi ad altre
ditte per completare i lavori, sostenendo costi aggiuntivi.
Con il terzo motivo il sig. FI contesta sotto vari aspetti la relazione peritale, per
inattendibilità ed illogicità delle conclusioni.
Con il quarto motivo contesta la violazione e falsa applicazione art. 167 cpc ed il vizio
di ultrapetizione. Nonostante infatti US non avesse formulato alcuna domanda
riconvenzionale e nelle sue conclusioni avesse unicamente richiesto il rigetto
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, il Giudice ha condannato FI
al pagamento di una somma superiore rispetto a quella richiesta.
Ha concluso dunque, nel merito, come segue: accertare e dichiarare che nell'esecuzione
del contratto di appalto del 22.11.2010 stipulato tra ET FI e US RL,
l'appaltatore ha eseguito unicamente lavori per l'importo complessivo di € 30.794,58 e
che tale importo è stato interamente pagato dal committente. Accertare, inoltre, che i
lavori sono stati eseguiti in difformità rispetto a quanto pattuito, e che il FI
ET è stato costretto ad ultimare i lavori di finitura del suo fabbricato sito in Arrone
(Tr) via della Grotta 55, con aggravio di spesa, a causa dell'ingiustificato ed arbitrario
abbandono del cantiere da parte di US RL;
- per l'effetto, dichiarare nullo, inefficace ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo
n. 1739/2014 RG 2819/2014, emesso dal Tribunale di Perugia il 13/05/2014 e notificato
in data 24/07/2014;
- in via riconvenzionale, accertare che l'inadempimento di US RL ha cagionato un
danno al sig. FI ET pari ad € 50.757,37 calcolata in relazione alla somma
complessiva spesa dal FI per completare i lavori di finitura, detratto il prezzo
concordato con US RL nel contratto del 22.10.2011;
per l'effetto, in via
riconvenzionale, condannare US RL al pagamento della somma di € 50.757,37 a
pag. 3/14
titolo di risarcimento danni patrimoniali ed economici, oltre alla condanna al
risarcimento dei danni morali e fisici cagionati da US RL;
- in subordine, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui accerta il credito di €
40.129,13 vantato da US RL nei confronti del Sig. FI ET;
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituita US RL con comparsa del 10.2.2023 nella quale ha eccepito,
preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per ragionevole
probabilità di non essere accolto, in particolare per aver riproposto le argomentazioni
spese in primo grado senza indicare perché la sentenza sia errata.
Nel merito chiede il rigetto dell'appello, in subordine la conferma del decreto ingiuntivo
ed in ulteriore subordine, in ipotesi di mancata conferma del decreto opposto, accertato
e dichiarato il credito della US S.r.l. nei confronti del Sig. FI ET di €
37.349,35 in linea capitale o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta - anche
in via equitativa – di giustizia, condannarsi il Sig. FI ET a pagare alla
US S.r.l. l'importo così accertato, oltre ad interessi dalle scadenze indicate in
fatture o, in subordine, dalla domanda, al saldo, con integrale rigetto in ogni domanda
ed eccezione avversaria siccome infondata in fatto ed in diritto, anche per intervenuta
prescrizione e decadenza e comunque ai sensi dell'art. 1460 c.c.
US argomenta che la sentenza impugnata è corretta in quanto l'appellante ha
contestato di non aver ricevuto le fatture, ma non i lavori in sé ed il giudice ha
correttamente valutato le risultanze processuali, motivando le ragioni di esclusione delle
istanze istruttorie;
è inoltre generica ed immotivata la richiesta avversaria di rinnovare la
ctu. Non vi sarebbe, poi, vizio di ultrapetizione poiché US aveva chiesto, in caso di
mancata conferma del decreto di condannare l'opponente al pagamento di € 37.349,35
in linea capitale o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta - anche in via
pag. 4/14
equitativa – di giustizia, e per fare ciò non era necessario proporre domanda
riconvenzionale.
Con ordinanza del 2.3.2023 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia
esecutiva della sentenza impugnata limitatamente al dedotto vizio di ultrapetizione e
dunque limitava l'esecutività alla somma di euro 35.000 oltre spese legali.
Mutato il consigliere relatore, sulle conclusioni innanzi precisate la causa è stata
riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il
deposito delle comparse conclusionali e
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 650/2022
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati:
dott. ssa Claudia Matteini Presidente
dott. Claudio Baglioni Consigliere
dott. ssa Arianna De Martino Cons. relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado
tra
AN CI (C.F. [...]), assistito e difeso dall'Avv.
MANGANO FRANCESCO e dall'avv. PACELLI CARLO, elettivamente domiciliato
in Perugia via Scarlatti 37 presso lo studio dei difensori
appellante
e
ECOHAUS S.R.L. (C.F. 02947910549), assistito e difeso dall'Avv. GALLINA
MORENO del foro di Treviso e dall'avv. NUTI PAOLA elettivamente domiciliato in
Gubbio, via B. Ubaldi – Centro Polifunzionale “ I tigli”, presso lo studio dell'avv. Nuti
appellato
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
19.9.2024 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 421/2022 il Tribunale di Perugia II Sez. civile rigettava l'opposizione
avverso il decreto ingiuntivo n. 1739/14 ottenuto da US RL nei confronti di FI
ET – decreto emesso su fatture relative a lavori di rifinitura di un immobile
prefabbricato acquistato tramite altra società – ma revocava il decreto e condannava il
FI al pagamento della somma di euro 40.129,13 oltre interessi da calcolarsi a
decorrere dalla domanda e sino al saldo.
La sentenza, in particolare, riteneva che l'abbandono del cantiere da parte della US
fosse giustificato ai sensi dell'art.1460 c.c. in quanto il committente aveva versato solo i
primi due acconti e non aveva pagato alcuna delle successive fatture;
nel contempo
revocava il decreto ingiuntivo poiché dalla ctu svolta in corso di causa era emerso che
l'ammontare dei lavori svolti da US RL (sia contrattuali che extra-contrattuali), al
netto degli acconti versati era pari ad euro 40.129,13, somma superiore a quella
originariamente ingiunta.
Con atto di citazione notificato il 26.10.2022 FI ET ha proposto
impugnazione avverso tale pronuncia, affidandosi a quattro motivi di appello.
Con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 167 e 183 6°
comma Cpc, per aver il giudice di prime cure ritenuto che la semplice non produzione
della memoria ex art. 183 6° c. nr. 1 equivalesse ad accettazione delle deduzioni
avversarie, dal momento che in tutti gli scritti difensivi le fatture erano state contestate;
inoltre il giudice non avrebbe tenuto conto di tutti i documenti prodotti, tra cui
corrispondenza mail e verbali Asl.
Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. dal
momento che l'abbandono del cantiere a settembre 2011 da parte della ditta esecutrice
era del tutto privo di giustificazione, posto che i termini contrattuali non erano
essenziali, la clausola di cui all'art. 15 era inefficace ed il committente aveva avanzato
pag. 2/14
richiesta di chiarimento sulle fatture emesse. Egli aveva dovuto poi rivolgersi ad altre
ditte per completare i lavori, sostenendo costi aggiuntivi.
Con il terzo motivo il sig. FI contesta sotto vari aspetti la relazione peritale, per
inattendibilità ed illogicità delle conclusioni.
Con il quarto motivo contesta la violazione e falsa applicazione art. 167 cpc ed il vizio
di ultrapetizione. Nonostante infatti US non avesse formulato alcuna domanda
riconvenzionale e nelle sue conclusioni avesse unicamente richiesto il rigetto
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, il Giudice ha condannato FI
al pagamento di una somma superiore rispetto a quella richiesta.
Ha concluso dunque, nel merito, come segue: accertare e dichiarare che nell'esecuzione
del contratto di appalto del 22.11.2010 stipulato tra ET FI e US RL,
l'appaltatore ha eseguito unicamente lavori per l'importo complessivo di € 30.794,58 e
che tale importo è stato interamente pagato dal committente. Accertare, inoltre, che i
lavori sono stati eseguiti in difformità rispetto a quanto pattuito, e che il FI
ET è stato costretto ad ultimare i lavori di finitura del suo fabbricato sito in Arrone
(Tr) via della Grotta 55, con aggravio di spesa, a causa dell'ingiustificato ed arbitrario
abbandono del cantiere da parte di US RL;
- per l'effetto, dichiarare nullo, inefficace ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo
n. 1739/2014 RG 2819/2014, emesso dal Tribunale di Perugia il 13/05/2014 e notificato
in data 24/07/2014;
- in via riconvenzionale, accertare che l'inadempimento di US RL ha cagionato un
danno al sig. FI ET pari ad € 50.757,37 calcolata in relazione alla somma
complessiva spesa dal FI per completare i lavori di finitura, detratto il prezzo
concordato con US RL nel contratto del 22.10.2011;
per l'effetto, in via
riconvenzionale, condannare US RL al pagamento della somma di € 50.757,37 a
pag. 3/14
titolo di risarcimento danni patrimoniali ed economici, oltre alla condanna al
risarcimento dei danni morali e fisici cagionati da US RL;
- in subordine, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui accerta il credito di €
40.129,13 vantato da US RL nei confronti del Sig. FI ET;
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituita US RL con comparsa del 10.2.2023 nella quale ha eccepito,
preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per ragionevole
probabilità di non essere accolto, in particolare per aver riproposto le argomentazioni
spese in primo grado senza indicare perché la sentenza sia errata.
Nel merito chiede il rigetto dell'appello, in subordine la conferma del decreto ingiuntivo
ed in ulteriore subordine, in ipotesi di mancata conferma del decreto opposto, accertato
e dichiarato il credito della US S.r.l. nei confronti del Sig. FI ET di €
37.349,35 in linea capitale o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta - anche
in via equitativa – di giustizia, condannarsi il Sig. FI ET a pagare alla
US S.r.l. l'importo così accertato, oltre ad interessi dalle scadenze indicate in
fatture o, in subordine, dalla domanda, al saldo, con integrale rigetto in ogni domanda
ed eccezione avversaria siccome infondata in fatto ed in diritto, anche per intervenuta
prescrizione e decadenza e comunque ai sensi dell'art. 1460 c.c.
US argomenta che la sentenza impugnata è corretta in quanto l'appellante ha
contestato di non aver ricevuto le fatture, ma non i lavori in sé ed il giudice ha
correttamente valutato le risultanze processuali, motivando le ragioni di esclusione delle
istanze istruttorie;
è inoltre generica ed immotivata la richiesta avversaria di rinnovare la
ctu. Non vi sarebbe, poi, vizio di ultrapetizione poiché US aveva chiesto, in caso di
mancata conferma del decreto di condannare l'opponente al pagamento di € 37.349,35
in linea capitale o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta - anche in via
pag. 4/14
equitativa – di giustizia, e per fare ciò non era necessario proporre domanda
riconvenzionale.
Con ordinanza del 2.3.2023 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia
esecutiva della sentenza impugnata limitatamente al dedotto vizio di ultrapetizione e
dunque limitava l'esecutività alla somma di euro 35.000 oltre spese legali.
Mutato il consigliere relatore, sulle conclusioni innanzi precisate la causa è stata
riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il
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