Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/01/2025, n. 66

CA Catanzaro
Sentenza
24 gennaio 2025
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CA Catanzaro
Sentenza
24 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/01/2025, n. 66
Giurisdizione : Corte d'Appello Catanzaro
Numero : 66
Data del deposito : 24 gennaio 2025

Testo completo

Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Fabrizio Cosentino Presidente
Teresa Barillari Consigliere
Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1687/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto la risoluzione di un contratto di apertura di credito e vertente
TRA
SPOSATO P&P s.r.l. (C.F.: 01751360783), rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Ciro Pasquale Lenti
Parte appellante
e
UNICREDIT s.p.a. (P.I.: 00348170101), rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Antonio Baffa
Parte appellata
Curatela del fallimento CENTRO LOGISTICA s.r.l. in liquidazione
Parte appellata non costituita

1

Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'On.Le Collegio, in riforma dell'impugnata sentenza IN VIA ISTRUTTORIA ammettere le prove per testi già formulate in primo grado e riproposte con il presente atto, ed in particolare prova per testi della Sig.ra AZ di BE e dei funzionari della Banca Francesco Froio e Gabriella Cicchetti, con i capitoli di prova già indicati nella memoria 183. N. 2 di primo grado. A SENTENZA, IN
VIA PRINCIPALE - Accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione giudiziale, ex art. 1453 c.c. , per le ragioni esposte in narrativa, del contratto di apertura di credito per anticipi contro cessione fatture per un affidamento di € 400.000,00 e per l'effetto - emettere condanna generica al risarcimento del danno per inadempimento, ex art. 1218 c.c., esteso anche al danno non prevedibile IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di mancata dichiarazione di risoluzione giudiziale del contratto, dichiarare nulla la sentenza di primo grado per omessa pronuncia o per difetto di motivazione, in forza delle ragioni esposte in narrativa, e, accertata la sussistenza al diritto al risarcimento del danno pur in assenza di risoluzione giudiziale del contratto, emettere condanna generica di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale estesa anche al danno non prevedibile. In ogni caso con condanna alle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc”.
Per la parte appellata: “in via istruttoria rigettare perché inammissibili e, comunque, irrilevanti tutte le richieste istruttorie formulate;
in via definitiva e di merito: dichiarare il proposto gravame inammissibile e, comunque, infondato, in tutte le sue prospettazioni, e per
l'effetto rigettarlo, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.


2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione del
08.07.14 il Centro Logistica s.r.l., nonché la Sposato P&P s.r.l convenivano in giudizio la Unicredit s.p.a., perché fosse accertata, con riferimento al Centro Logistica s.r.l.: l'avvenuta risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. dei seguenti contratti: a)contratto di apertura di credito in conto corrente n. 30065855 usufruibile in proporzione all'importo dei crediti ceduti pro solvendo in garanzia, relativi a fatture di gradimento della Banca emesse dal cliente, non oltre la data di scadenza indicata in contratto, con affidamento complessivo di € 200.000,00, stipulato in data
02.01.2014;
b) contratto per apertura di credito in conto corrente n.
30065855 , usufruibile per “anticipi su fatture senza canalizzazione”, con affidamento complessivo di € 200.000,00, stipulato in data 02.01.2014, chiedevano, altresi', gli istanti, la condanna al risarcimento del danno per inadempimento, ex art. 1218 c.c., esteso anche al danno non prevedibile, sia in conseguenza della risoluzione giudiziale del contratto che nell'ipotesi di mancato accoglimento di tale domanda, mentre con riferimento alla SPOSATO P&P s.r.l., chiedevano che fosse accertata
l'avvenuta risoluzione giudiziale, ex art. 1453 c.c. , del contratto di apertura di credito per anticipi contro
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