Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/01/2024, n. 230

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/01/2024, n. 230
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 230
Data del deposito : 19 gennaio 2024

Testo completo

R.G. n. 4188/2019

REPUBBLICA ITALIANA 1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Antonio Mungo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel processo di appello indicato in epigrafe, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione civile, giudice dott. G.
Giuliano, n. 893/2013 pubblicata il 27.05.2013, non notificata, trattenuto in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 22.11.2023 svolta in trattazione scritta, con la concessione dei termini ridotti di giorni 20+20 di cui all'art.
190, co. 2
, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
TRA
TI GE (c.f.: [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
RG EI AN (c.f.: [...]).
APPELLANTE
E
IL POLIZIOTTO NOTTURNO SOC. COOP A R.L., in Liquidazione Coatta
Amministrativa (c.f. e p.IVA 00138910625), dichiarata con D.M. n. 613 del
1°.12.2015, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante pro tempore dott. Michele Fusco, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Tarricone
(c.f.: [...]) e Rosario Minicozzi (c.f.: [...]) giusta mandato a margine della comparsa di costituzione in appello del 12.02.2019.
APPELLATO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Il giudizio di primo grado

Con ricorso iscritto a ruolo il 14 settembre 2010 e ritualmente notificato, TI
GE ha citato in giudizio la Cooperativa il Poliziotto Notturno dinanzi al giudice del lavoro di Benevento per l'accertamento della nullità del licenziamento disposto nei
2 suoi confronti ed il conseguente risarcimento del danno.
Dinanzi al tribunale di Benevento l'odierno appellante ha esposto, in punto di fatto:
--di essere stato dipendente della società convenuta dal 5.08.1991, con qualifica di guardia giurata, sulla base di un falso atto associativo;

--di aver lavorato sempre di notte, sulla base di turni dalle 20.00 alle 8,00, svolgendo spesso, dopo questi turni, servizio di scorta valori, con la conseguenza che le ore di lavoro effettive sono sempre state di gran lunga superiori a quelle riportate in busta paga;

--di aver svolto le sue prestazioni sei giorni a settimana senza usufruire dei riposi compensativi e di non aver mai ricevuto la retribuzione per lavoro straordinario, ferie non godute e tredicesima e quattordicesima mensilità,
--di aver subito danni alla salute per le descritte condizioni di lavoro, ma anche di essere stato vittima di una condotta persecutoria da parte del datore di lavoro;

Su queste premesse ha chiesto la condanna della cooperativa convenuta al pagamento dell'importo complessivo di euro 137.168,00 a titolo di lavoro straordinario, oltre ad altri emolumenti per ferie e permessi non goduti, mensilità aggiuntive, oltre ad euro
371.594,00 per il risarcimento del danno biologico.
Si costituiva dinanzi al tribunale di Benevento la soc. coop. a r.l. Il Poliziotto Notturno e allegava l'insussistenza di rapporto di lavoro subordinato, lo svolgimento di lavoro da parte del socio TI corrispondente all'oggetto sociale, l'avvenuta partecipazione dell'attore alla vita sociale e la sua partecipazione alla distribuzione degli utili, la corresponsione degli emolumenti in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, l'assenza di qualunque atto persecutorio e l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno da stress lavorativo.


2. La decisione impugnata

Il giudice di prime cure, espletata a mezzo testimoni l'istruttoria e disposta consulenza sia contabile sia medico-legale, ha deciso la causa con sentenza pubblicata il
27.05.2013, respingendo la domanda;
premesso che l'attore, pur assumendo la falsità dell'atto associativo, non l'ha impugnato, ha ritenuto, per un verso, che gli emolumenti
percepiti in costanza di rapporto associativo siano congrui rispetto alla prestazione resa, per altro verso, che le patologie denunciate dal TI non siano collegate eziologicamente alle vicende di causa.


3. Contenuto dell'appello

Avverso la decisione del giudice di Benevento, con ricorso iscritto a ruolo generale
3 delal Corte il 16 luglio 2014 (r.g. 3030/2014), TI GE ha proposto appello, articolato in tre motivi.
3.1. Con il primo motivo censura la decisione per difetto di motivazione in relazione all'effettiva domanda.
Evidenzia di non aver proposto una domanda di accertamento di rapporto di lavoro subordinato con applicazione dei correlativi istituti, avendo, d'altronde, rivolto la sua azione al giudice ordinario e non al giudice del lavoro. Di contro, il giudice di primo grado avrebbe respinto la domanda essenzialmente sul presupposto che fosse da escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, di fatto non pronunciandosi sulle conclusioni formulate ed emettendo perciò una decisione carente sotto il profilo della motivazione.
3.2. Con il secondo motivo censura la sentenza per contraddittorietà tra le ordinanze di nomina dei CTU “per determinare, a prescindere dalla qualificazione della natura del lavoro espletato, che non è di tipo subordinato il compenso spettante al TI per lo straordinario e per verificare l'eventuale sussistenza di patologie legate al superlavoro” e la decisione definitiva di rigetto. Sostiene che la nomina di 2 consulenti, per stabilire quanto dovuto per il lavoro prestato e se per il superlavoro avesse riportato patologie, dimostra che il giudice aveva cambiato il suo convincimento in corso di causa, ma senza dare – in sentenza - una motivazione al suo
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi