Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/05/2024, n. 1046

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/05/2024, n. 1046
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 1046
Data del deposito : 30 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 1017/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Dario Morsiani Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1017 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
HI EL (C.F. [...]) appellante rappresentata e difesa dagli avv.ti CL Paoletti e Biagio Paoletti contro
Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale s.p.a. (CF: 00594040586) appellata rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Mazzotta
e contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione (C.F. 13756881002) appellata rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Cimetti

1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1949/2022 del Tribunale di Treviso emessa in data 25.11.2022 e depositata in data 29.11.2022.
Conclusioni di HI EL:
“1) In via preliminare, confermare la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrare –
Riscossione rispetto alle domande formulate per le ragioni esposte in atti;
2) In via principale, in accoglimento del primo motivo di appello sub. b.1) e del motivo formulato sub b) dell'atto di opposizione all'esecuzione e della connessa domanda, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia e/o pronunciare l'annullamento della cartella impugnata per carenza di un valido titolo esecutivo legittimante l'azione esecutiva, per le ragioni esposte in atti;

3) Sempre in via principale, in accoglimento del secondo motivo di appello sub. b.2) e del motivo formulato sub d) dell'atto di opposizione all'esecuzione e della connessa domanda, accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni da cui trae origine l'obbligazione dell'appellante, poiché redatte su schema ABI in violazione della normativa antitrust anche alla luce del più recente intervento della Suprema Corte a Sezioni Unite con sent.
41994/2021 ed anche esercitando i propri poteri officiosi se ritenuto di necessità, per le ragioni esposte in atti;

4) Sempre in via principale, in accoglimento del terzo motivo di appello sub. b.3) e del motivo formulato sub c) dell'atto di opposizione all'esecuzione e della connessa domanda, accertare e dichiarare la liberazione dell'opponente da ogni obbligazione fideiussoria relativa alle causali in oggetto, per essere l'opposta/appellata decaduta da ogni azione nei suoi confronti ai sensi e per gli effetti dell'art 1957 c.c., per le ragioni esposte in atti;

5) In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande che precedono, in accoglimento dell'eccezione formulata con il presente atto sub. d), anche attraverso i poteri officiosi che la legge attribuisce al Giudice di Appello ex art. 345 c. 2
c.p.c. in combinato disposto con l'art. 1421 c.c., accertare e dichiarare la nullità della fideiussione de quo per violazione dell'art.

4.4. D.M. 23/9/2005, per le ragioni esposte in atti;

6) In ogni caso, accertare e dichiarare la liberazione dell'appellante dall'obbligazione connessa alla pretesa sottesa alla cartella opposta, per le ragioni esposte in atti;

2 7) Rigettare le domande, eccezioni ed istanze degli opposti/appellati, dichiarandoli decaduti da ogni domanda ed istanza non ritualmente riproposta, nei termini di rito, anche in prime cure;

8) In ogni caso ed in accoglimento del quarto motivo di appello sub. b.4), condannare gli appellati, in solido tra loro o ognuno per quanto di ragione, al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite, con attribuzione ai procuratori antistatari ex art. 93
c.p.c.”.
Conclusioni di Banca Del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale s.p.a.:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello, per i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta, rigettare integralmente l'appello proposto dalla Sig.ra HI
EL per la riforma della sentenza di primo grado n.1949/2022, emessa dal Tribunale di Treviso in esito al giudizio di opposizione R.G. n. 5460/2020, promosso dall'odierna appellante nei confronti di MCC e di Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., siccome inammissibile ed infondato, confermando la sentenza di primo grado integralmente.
Con vittoria in ogni caso di spese e compensi”.
Conclusioni di Agenzia delle Entrate – Riscossione:
“In via principale: respingersi il gravame proposto dalla signora HI con atto
d'appello notificato in data 22 maggio 2023;

In subordine, in via di appello incidentale condizionato: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata, accertata la totale estraneità dell'Agente della
Riscossione ai fatti per cui è causa ed accertato che la titolarità del rapporto oggetto di causa non fa capo alla stessa, riformarsi la sentenza nella parte in cui ha rigettato
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione e, per l'effetto, dichiararsi l'improcedibilità e/o inammissibilità delle domande svolte nei riguardi dello stesso in quanto attengono a questioni di merito e a fatti e adempimenti precedenti alla consegna del ruolo e non di competenza dell'Agente della Riscossione.
In ogni caso: accertarsi e dichiararsi la correttezza della condotta dell'Agente della
Riscossione, con conseguente reiezione di qualsivoglia domanda azionata a carico della stessa in quanto inammissibile e/o infondata.
Con vittoria di spese diritti e onorari”.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione regolarmente notificato, HI EL proponeva opposizione ex art. 615, primo comma c.p.c. avverso la cartella esattoriale n.
11320190013286643001, notificatale il 20.06.2020, con cui l'Agenzia delle Entrate e
Riscossione, nella qualità di agente per la riscossione di Banca del Mezzogiorno – Medio
Credito Centrale s.p.a., le aveva intimato il pagamento della somma di €342.391,72, relativa al credito derivante dalla risoluzione di un mutuo chirografario di €550.000,00 concesso in data 11.07.2013 dalla Banca di Credito Cooperativo di Marcon – Venezia
(oggi Centro Marca Banca Cred. Coop. di Treviso e Venezia) alla società RO
AS s.r.l. e garantito dalla fideiussione omnibus rilasciata nel 2006 dalla HI e successivamente integrata nel 2012 fino alla concorrenza di €1.600.000,00, credito nel quale Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale s.p.a. le aveva comunicato di essersi surrogata, in forza del versamento dalla stessa eseguito nel 2019 della somma di
€332.413,44 (pari al 70% dell'importo finanziato) in favore della banca mutuante, nella sua veste di gestore del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a) della L. 662/1996.
A sostegno dell'opposizione essa deduceva che: a) il procedimento di riscossione esattoriale era stato avviato in assenza di valido titolo esecutivo;
b) la fideiussione omnibus da lei rilasciata era nulla in quanto coincidente con lo schema contrattuale predisposto dall'ABI e sanzionato dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, perché contenenti disposizioni (in particolare gli artt. 2, 6 e 8) che nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme dalle proprie associate, contrastano con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L. n. 287 del 1990;
c) la garanzia fideiussoria si era estinta, non avendo Medio Credito Centrale s.p.a. né la sua dante causa tempestivamente agito nei confronti della debitrice principale entro il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 1957 cod. civ.
Si costituiva Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale s.p.a., chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
4
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Treviso rigettava l'opposizione
e l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione e condannava la HI alla rifusione delle spese di lite sostenute da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale s.p.a., compensandole interamente tra
l'opponente e l'ente riscossore.

2. Avverso l'indicata pronuncia HI EL ha interposto tempestivo appello, affidato a quattro motivi di gravame.

2.1 Col primo motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto che il credito vantato da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale s.p.a. abbia natura pubblicistica e che conseguentemente sussista in capo a quest'ultima il diritto di procedere al suo recupero attraverso l'iscrizione a ruolo a norma dell'articolo 17 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

2.2 Col secondo motivo sostiene che il primo giudice ha errato nella applicazione della disciplina della nullità parziale dei contratti, non considerando che nel caso in esame la nullità dell'intero contratto di fideiussione o la nullità delle singole clausole censurate determina il medesimo effetto di liberazione del garante dal vincolo fideiussorio, stante
l'inosservanza da parte del creditore del termine di decadenza semestrale previsto dall'art.
19
57 cod. civ.

2.3 Col terzo motivo critica la decisione nella parte in cui non ha rilevato che il primo atto idoneo ad interrompere il decorso del termine decadenziale di cui all'art. 1957 cod. civ. è rappresentato dall'istanza di insinuazione tardiva al passivo del fallimento di RO
AS s.r.l. (dichiarato dal Tribunale di Treviso con sentenza del 15.03.2017), che era stata presentata dall'odierna appellata il 19.12.2019, ad oltre tre anni dalla scadenza dell'obbligazione principale garantita, intervenuta in data 22.11.2016 con l'invio della lettera raccomandata con la quale la BCC di Marcon – Venezia aveva comunicato alla società garantita ed ai fideiussori HI EL e AS CL la risoluzione del contratto di mutuo ed intimato agli stessi il pagamento dell'intero debito residuo pari a complessivi €469.135,27.

2.4 Col quarto motivo chiede la riforma del capo della sentenza che l'ha condannata alla rifusione delle spese di lite, evidenziando che il grado
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