Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/11/2024, n. 1243

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/11/2024, n. 1243
Giurisdizione : Corte d'Appello Catanzaro
Numero : 1243
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

Repubblica italiana In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel. Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere Dott. ssa Adele Foresta Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile n. 620/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via Sele n. 33, presso lo studio dell'avv. Paolo Mascaro che la rappresenta e difende,
APPELLANTE
E
(c.f.: ), nato il [...] a San Pietro a [...] CP_1 CodiceFiscale_2
(CZ), ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in San Pietro a Maida (CZ), via P. Mascagni snc, presso lo studio dell'avv. Vito Grasso che lo rappresenta e difende,
APPELLATO
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro;

INTERVENTORE NECESSARIO sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante: “Alla luce di quanto esposto, la sig.ra come Parte_1 sopra elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa, chiede che la Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, previa fissazione dell'udienza di comparizione e di discussione, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, voglia disporre contributo di mantenimento di euro 352,11 in favore della minore ed euro 234,74 in favore del coniuge, da rivalutare annualmente già a partire da maggio 2024. Con conferma dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e liquidazione delle relative spese”;
Per l'appellato: “Voglia l'On. le Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - preliminarmente, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità dell'atto di appello proposto, per le ragioni specificate in narrativa;
- gradatamente, nel merito, rigettare comunque l'appello proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto. - In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”. Per il P.G.: “Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata”. RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza di primo grado:
<< Con ricorso depositato il 13 ottobre 2016, - premesso che aveva contratto CP_1 matrimonio con in Lamezia Terme (CZ), in data 27.7.2014;
che Parte_1 dall'unione coniugale era nata una sola figlia (il 30.12.2015);
che dal Persona_1
25.07.2016, la aveva abbandonato volontariamente il tetto coniugale portando Parte_1 con sé la figlia minore senza farvi più rientro e trasferendo il domicilio presso la di lei casa paterna;
che nei giorni successivi prelevava, dal conto corrente bancario intestato al CP_1 la somma di € 750,00 senza autorizzazione e senza che lo stesso venisse informato - chiedeva che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, l'affidamento della figlia minore con collocazione prevalente presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale e la determinazione che nulla fosse dovuto a titolo di assegno mensile in favore della . Parte_1
Resisteva in giudizio, con apposita comparsa, , aderendo alla domanda Parte_1 avversaria di separazione e contestando le ricostruzioni fattuali di controparte;
in particolare, sosteneva di essersi allontanata dalla casa coniugale con la bambina di sette mesi poiché il Sig. aveva, da qualche tempo, iniziato a giocare d'azzardo, a bere e ad CP_1 usare violenza contro gli oggetti e violenza verbale contro la ed a sfogare la Parte_1 rabbia contro la figlia provocandole ematomi sulle gambe;
domandava, pertanto, che venisse disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di sé della figlia minore. Chiedeva, inoltre, la regolamentazione specifica degli incontri padre-figlia da effettuarsi nei giorni di martedì e giovedì dalle 17:00 alle 19:00 e la determinazione a carico del ricorrente dell'obbligo di corrispondere a suo favore, a titolo di mantenimento della figlia minore, l'assegno mensile di euro 300,00, oltre alla metà delle spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse della minore, nonché a titolo di mantenimento per la sig.ra la somma di € 200,00 ed ulteriori € 150,00 quale Parte_1 contributo di canone locatizio per l'abitazione che avrebbe in seguito locato;
infine, domandava che la somma stabilita a titolo di mantenimento venisse corrisposta direttamente dal datore di lavoro. All'udienza di comparizione personale delle parti, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, con ordinanza resa fuori udienza del 27.04.2017, adottava i seguenti provvedimenti provvisori: “dispone l'affido condiviso della minore con collocazione prevalente c/o l'abitazione materna e con facoltà per il Persona_1 padre di incontrarla nei giorni dispari dalle ore 17:00 alle ore 19:00 c/o l'abitazione materna ed alla presenza della , nonché a settimane alterne nella giornata di domenica Parte_1 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 sempre con le medesime modalità predette;
- manda alla cancelleria per la notifica del verbale ai servizi sociali territorialmente competenti per la vigilanza e controllo sulle modalità di visita con segnalazione delle eventuali criticità;
pone a carico del l'assegno di mantenimento di € 500,00, di cui € 300,00 a titolo di CP_1 mantenimento della figlia minore ed € 200,00 a titolo di mantenimento del coniuge oltre il 50% delle spese straordinarie (sanitarie e di istruzione) rivalutabile ex lege e da corrispondere entro i primi 5 gg. di ciascun mese;
assegna l'abitazione familiare al CP_1 provvisoriamente e salva diversa determinazione del Giudice Istruttore si dispone che la facoltà di visita così come indicate comprendono anche il periodo feriale e che il CP_1 possa trascorrere con la figlia il giorno di Natale 2017 dalle ore 10:00 alle ore 16:00”. Rimetteva, quindi, le parti davanti al giudice istruttore.
Con la memoria integrativa, il ricorrente chiedeva la revoca dei provvedimenti presidenziali;
parte resistente, invece, fin da subito, eccepiva che la situazione reddituale del era CP_1 mutata perché era stato assunto dalla con sede in Acerra (Na) con Controparte_2 aumento della retribuzione mentre la figlia risultava affetta da problemi di salute e necessitava di continue cure e, non percependo la resistente redditi da lavoro autonomo, si vedeva costretta a chiedere l'assistenza economica del padre;
chiedeva, pertanto, da un lato l'adeguamento della somma già assegnata in sede presidenziale nella misura non inferiore ad € 600,00, dall'altro, risultando inadempiente il ex art. 156 c.p.c., che venisse CP_1 disposto il versamento diretto da parte del datore di lavoro. Il Giudice accoglieva tale ultima richiesta e con provvedimento del 19.9.2019, depositato il 21.9.2019, disponeva che la provvedesse al pagamento della somma di € Controparte_2
500,00 direttamente all'avente diritto, provvedimento poi materialmente modificato con ordine al pagamento diretto alla (ovvero ad altra società alle cui Controparte_3 dipendenze nelle more era passato il sig. . CP_1
All'udienza del 15 febbraio 2018, il giudice istruttore, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviava per l'ammissione dei mezzi di prova al 15.11.2019. Dopo alcuni rinvii interlocutori, il 17.5.2021 la causa veniva rimessa alla decisione del collegio in ordine allo status;
con sentenza non definitiva n. 420/2021 del 9.7.2021 il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava la separazione personale dei coniugi e rimetteva la causa in istruttoria per il prosieguo del giudizio. In seguito, e precisamente il 6.10.2022, il depositava istanza ex art. 710 c.p.c. CP_1 affinché venisse accertato che la svolgeva attività lavorativa e le condizioni Parte_1 economiche della stessa erano modificate. Di contro, la resistente nella difesa dichiarava che l'attività lavorativa consisteva nella vendita on-line di prodotti cosmetici e che, non essendo redditizia, era stata abbandonata già da tempo ed anzi insisteva sull'istanza ex art. 156 c.c. poiché il arbitrariamente e di propria iniziativa, aveva ridotto l'assegno per il CP_1 mantenimento e non adempiva agli obblighi nei confronti della figlia, non vedendola da diverso tempo. Dopo alcuni rinvii interlocutori, il 2.5.2023 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali >>. Con sentenza n. 861/2023 del 21.9/23.10.2023, il Tribunale di Lamezia Terme così statuiva:
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