Corte d'Appello Messina, sentenza 22/02/2024, n. 121

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Messina, sentenza 22/02/2024, n. 121
Giurisdizione : Corte d'Appello Messina
Numero : 121
Data del deposito : 22 febbraio 2024

Testo completo

N° 209/22 r.g.l.

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore
In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 13 febbraio 2024, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 209/22 R.G.L. e vertente
TRA
Istituto nazionale della previdenza sociale (inps) in persona del Presidente, con sede in Roma, rappresentato e difeso dagli avv. Floro Flori (c.f. flrflr 58d12 e388a
- pec avv.floro.flori@postacert.inps.gov.it) e Michela Foti (c.f. ftomhl 68h68 f158v
- pec avv.michela.foti@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato con i suddetti procuratori in Messina presso l'Avvocatura distrettuale NP, Via Vittorio
Emanuele 100 – 98122 Messina– appellante
CONTRO
AL IO, nato a [...] il [...] ed ivi residente c/da Rupila 66 c.f. clnbsl 53s18 f848z elettivamente domiciliata in Brolo via Quasimodo 1 presso lo studio dell'avv. Carmelina Giuffrè, c.f. gffcml 78s48 g377f, che lo rappresenta e difende, pec carmelinagiuffre@pec.giuffre.it- Appellato
OGGETTO: ripetizione di indebito- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 467 pronunciata in data 7 aprile 2022
CONCLUSIONI
NP: in riforma della sentenza impugnata, in via pregiudiziale: -dichiarare la ne- cessità di integrare il contraddittorio nei confronti de L'OC soc. coop. a r.l. e rimettere quindi la causa al Tribunale di Patti ex art. 354 comma 1 c.p.c.;
-dichiarare la decadenza di cui all'art. 22 d.l. 7/1970. Nel rito: dichiarare l'incapacità a testi- moniare dei testi escussi in primo grado. Nel merito: dichiarare l'inesistenza del diritto dell'appellato alla (re)iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2013-14-15 e all'indennità di disoccupazione agricola per tali anni, respin- gendo le domande proposte contro l'NP con il ricorso introduttivo del primo grado.
Vittoria di spese e competenze di lite per ambo i gradi del giudizio. In via istruttoria


N° 209/22 r.g.l.
disporre si opus la libera audizione di AR AN MA NC, funzionario
NP Messina.
AL: 1) In via principale, preliminare e processuale inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 346 cpc e 348bis c.p.c.: 2) In via gradata e nel merito rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata;
3) Rigettare la richiesta d'integrazione del contraddittorio nei confronti di OC e rimessione al primo grado;
4) rigettare l'eccezione di decadenza ex art 22 DL 7/1970;
5) rigettare
l'eccezione di incapacità a testimoniare dei testi escussi in primo grado;
6) rigettare la richiesta di dichiarare l'inesistenza del diritto alla reiscrizione;
7) rigettare la richiesta di rinnovo dell'istruttoria;
8) vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti depositato il 17 marzo 2020, AL
IO lamentava che l'NP con lettera del 3 maggio 2009 gli aveva negato l'in- dennità di malattia richiesta con domande del 30 agosto 2013, 5 settembre 2014 e
21 agosto 2015, motivando con il disconoscimento delle giornate di lavoro alle dipendenze della cooperativa L'OC per le quali era stato iscritto negli elenchi del comune di residenza per gli anni 2013 e 2014, e con la mancata iscrizione per almeno 51 giornate per l'anno 2015.
Lamentava ancora che l'NP con lettera 7 novembre 2009 gli aveva chiesto la restituzione di somme erogate negli anni 2014 e 2015 sempre a titolo di indennità di malattia quale lavoratore agricolo (420,00 euro anno 2013, 1.028,85 anno 2014
e 1.399,01 anno 2015).
Evidenziato che i ricorsi amministrativi non avevano avuto riscontro, chiedeva
l'accertamento della genuinità del rapporto e la condanna dell'NP al pagamento delle indennità negate con declaratoria di irripetibilità di quelle già erogate.
Nella resistenza dell'NP, costituitosi tardivamente, il tribunale, esaminati testi- moni, con sentenza n° 467 pronunciata il 7 aprile 2022 ha dichiarato che il AL ha lavorato nel 2013 per 151 giornate e nel 2014 per 110 giornate alle dipendenze di L'OC e nel 2015 per 151 alle dipendenze del consorzio Apam, condannando
l'NP a reiscrivere il AL negli elenchi. Ha altresì dichiarato non dovute
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