Corte d'Appello Campobasso, sentenza 20/05/2024, n. 17
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Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 80/2022 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere
riunita in camera di consiglio in data 2/2/2024 ha pronunciato, all'esito del deposito telematico di note scritte, come da normativa vigente, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado
in materia di
LAVORO
iscritta al N°80 R.G. Lav.- anno 2022 - avente ad oggetto: risarcimento danni
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promossa da
e-distribuzione S.p.A. (già Enel Italia S.p.A.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti F. Tartaglia e S. Mattei, elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
nei confronti di
IN AR (deceduto il 12/2/2023), e proseguita nei confronti di PL IA, IN
SA e IN CO, in qualità di eredi dello stesso, rappresentati e difesi dagli avv.ti G.
Inella, M. A. De Santis e G. De Corso, domiciliati come in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti.
MOTIVAZIONE
1. Il processo di primo grado.
Con ricorso in riassunzione a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale da parte del
Tribunale di Campobasso, in funzione di G.L., IN AR conveniva l'e-distribuzione S.p.A. innanzi al Tribunale di Larino, in funzione di G.L., chiedendo di: a) “accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell'ENEL Distribuzione Spa nella causazione dei danni biologici, morali, patrimoniali e non, oltre che esistenziali causati al ricorrente”;
b) “condannare l'Enel Distribuzione Spa, in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire integralmente il ricorrente di tutti i danni subiti, nella misura che emergerà in corso di causa e/o secondo la valutazione equitativa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della messa in mora sino all'effettivo soddisfo”;
c) “Condannare, infine, la resistente alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
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Deduceva, al riguardo, di essere stato assunto, in data 6/10/1968, dall'Enel Distribuzione Spa, con la qualifica di “Operaio Squadra Lavori” e dagli anni Novanta con la qualifica di “Elettricista di
Nucleo di Distribuzione” della “Squadra Lavori Diretti”, fino alle dimissioni del 31/12/2001.
Precisava che, in qualità di “Operaio Squadra Lavori”, era stato addetto esclusivamente alla costruzione di elettrodotti senza limitazione di estensione, mentre, dopo la riorganizzazione aziendale del 1992 circa, era stato inserito nelle “SQUADRE LAVORI DIRETTI”, con la mansione di “Elettricista di Nucleo di Distribuzione” ed addetto alla costruzione di elettrodotti di estensione fino a 3 km e di quelli posti nelle aree RURALI, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria su tutti gli elettrodotti.
Il ricorrente deduceva di aver svolto, nell'arco di tutto il citato periodo, le indicate mansioni durante
i turni ordinari di lavoro di 8/h giornaliere, nonché durante lo straordinario e nei turni di reperibilità, imposti dall'azienda con la frequenza di 2 o 3 settimane al mese.
Elencava dettagliatamente le principali attività svolte durante il rapporto lavorativo con l'Enel: lavori in altezza;
costruzione di nuovi elettrodotti ed allacci rurali (sia aerei che sotterranei);
altre attività di manutenzione degli impianti.
Deducendo sulla responsabilità contrattuale, ex artt. 1218 e 2087 c.c., ed extracontrattuale, ex artt.
2043 e 2059 c.c., del datore di lavoro (per violazione del D.P.R. n. 303/1956, dell'art. 37 del CCNL del 29/05/1973, del D.LGS n. 626/1994, nonché in applicazione degli artt. 451 e 437 c.p., il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell'Enel Distribuzione Spa nella causazione dei danni biologici, morali, patrimoniali e non, oltre che esistenziali subiti e, conseguentemente di condannare la società resistente al relativo risarcimento.
1.2. Si costituiva in giudizio l'e-distribuzione S.p.A., la quale, rilevata l'infondatezza del ricorso, ne chiedeva il rigetto.
1.3. Il Tribunale di Larino, espletata la prova orale, accoglieva la domanda dell'IN, così statuendo: “1. Dichiara la responsabilità civile di E-Distribuzione s.p.a. per il danno biologico derivante dalle patologie di origine professionale del ricorrente pari al 16% e per l'effetto la condanna al pagamento in suo favore della somma corrispondente alla somma di euro 30.903,73 oltre ad accessori di legge nei termini di cui alla motivazione.
2. Condanna E-Distribuzione S.p.A.
3 al pagamento delle spese di lite nei confronti di IN AR, liquidate in complessivi euro complessivi euro 8.815,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al
15% (da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente)”.
2. L'appello e le difese dell'appellato.
2.1. Avverso tale decisione proponeva appello la e-distribuzione S.p.A. chiedendone la riforma.
Con il primo motivo lamentava l'erroneità della sentenza del Tribunale di Larino in ordine alla mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate dall'allora resistente.
Deduceva al riguardo che, a fronte dell'asserita violazione da parte di e-distribuzione S.p.A. degli obblighi di sorveglianza sanitaria periodica, valutazione dei rischi e formazione/informazione derivanti dal D.P.R. 303/1956 e dal d. lgs 626/1994 (ai quali aveva correttamente adempiuto successivamente all'entrata in vigore del d. lgs 626/1994) il Giudice di prime cure non aveva ammesso a favore dell'Enel né la prova contraria che era stata da essa richiesta rispetto ai capitoli formulati nel ricorso, né la prova formulata per dimostrare che essa Enel aveva adottato una organizzazione delle attività in grado di attenuare i rischi perché basata sulla distribuzione dei carichi di lavoro tra gli operai, sulla fornitura di mezzi e strumenti di lavoro per agevolare l'attività lavorativa, nonché sulla adeguata informazione rispetto ai rischi delle attività svolte, perché circostanze ritenute generiche o non contestate.
L'appellante lamentava, inoltre, la mancata escussione di uno dei testi indicati al fine di consentire
“la prova del rispetto dell'art. 2087 c.c.”.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva riconosciuto “una responsabilità dell'Enel per il danno differenziale sulla scorta del carattere gravoso e faticoso delle mansioni, senza individuazione di alcuna specifica inadempienza dell'ENEL a norme di tutela positive o di rilievo penale”.
A parere dell'appellante, l'IN, il quale già beneficiava dei trattamenti indennitari INAIL relativi alla malattia professionale, per ottenere il riconoscimento del cd. “danno differenziale” avrebbe dovuto allegare e dimostrare una specifica violazione da parte del datore di lavoro di disposizioni di legge o regolamentari relative alla sicurezza dei lavoratori e insalubrità dell'ambiente lavorativo. Richiamava la giurisprudenza della Corte Costituzionale riguardo alla ricorrenza di un “fatto reato” quale presupposto per la riconoscibilità della responsabilità datoriale
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per il cd. danno differenziale, specificando che la sentenza gravata fosse illegittima per contrasto con i presupposti di cui all'art.10 DPR n. 1124/1965, laddove aveva statuito di “escludersi, innanzitutto, che nel caso di specie siano ravvisabili gli estremi delle fattispecie penalmente rilevanti ivi richiamate – peraltro solo genericamente dedotte e non oggetto di idonea richiesta istruttoria” (così la sentenza impugnata, pag.7).
L'appellante censurava la sentenza del Tribunale di Larino anche nella parte in cui aveva dichiarato sussistere la responsabilità dell'Enel in ordine al cd. Danno differenziale solo sulla base della estrinseca natura operaia delle mansioni svolte dall'IN.
Ravvisava la violazione delle norme di tutela di cui al D.P.R. 303/1956 e d. lgs. 626/94, sostenendo che non fosse possibile prevedere una responsabilità dell'Enel per il solo fatto di avere adibito
l'IN a mansioni operaie, le quali prevedono necessariamente un “impegno fisico, da svolgersi all'aperto, in assenza di normative speciali o conoscenze mediche che imponessero all'epoca cautele che nemmeno la controparte e il Tribunale hanno saputo individuare” e che dall'applicazione della norma contenuta nell'art. 2087 c.c. non può farsi derivare un obbligo illimitato e indiscriminato di prevedere, evitare ed eliminare ogni ipotetico rischio, poiché, in tal modo, si avrebbe una “sorta di indiretta “responsabilità oggettiva” del datore di lavoro”.
Tra l'altro, a suo dire, il lavoratore non aveva dedotto, allegato o chiesto di provare la negligenza
o carenza da parte dell'Enel tale da poter arrecare danni ai propri dipendenti.
Quanto al mancato rispetto dell'obbligo di sorveglianza sanitaria periodica rilevato in sentenza,
l'appellante deduceva che durante il rapporto di lavoro intercorso tra l'IN e l'Enel non erano mai emerse patologie riconducibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, venendo meno, in tal modo, ogni profilo di responsabilità o colpa per non aver disposto una sorveglianza che non poteva comunque consentire di prevenire tali tipi di patologie.
Censurava, inoltre, la sentenza del G.L. per avere acriticamente recepito le conclusioni peritali
(che, peraltro, contestava) di un precedente giudizio tra l'IN e l'INAIL al quale essa appellante non aveva neppure partecipato.
Tali conclusioni avrebbero, a suo dire, al più potuto supportare il riconoscimento della malattia professionale ma non quello del danno differenziale, il quale per sua natura richiede l'accertamento
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di specifiche inadempienze datoriali, che, peraltro, riteneva non richiamate nella CTU, né nella sentenza.
Infine, faceva rilevare
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