Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Corte d'Appello Catanzaro
Numero : 2
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così
composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1154/2024 rvg instaurata su ricorso di:
e , elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
Catanzaro, Via G. Sinopoli, n. 9, presso lo studio dell'avv.
Giuseppina Funaro che li rappresenta e difende,
ricorrenti con l'intervento del P.G.
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “voler dichiarare esecutiva agli effetti civili la sentenza di nullità ecclesiastica dichiarativa della nullità del
matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_3
;
- voler ordinare l'annotazione di detta sentenza a margine
[...]
dell'atto di matrimonio trascritto nel Registro dei matrimoni presso
l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme, al n. 4 parte
II serie A anno 2016”.
1 Per il P.G. “Si esprime parere favorevole alla declaratoria di efficacia
nell'ordinamento giuridico italiano della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio tra e ” Parte_1 Parte_2
FATTO e DIRITTO
e , con ricorso del 20.10.2024, Parte_1 Parte_2
chiedevano che, ai sensi della Legge 25.3.1985 n. 121 (di ratifica ed esecuzione dell'Accordo del 18.2.1984 tra lo Stato Italiano e la Santa
Sede, modificativo del Concordato dell'11.2.1929), venisse dichiarata, nell'ordinamento italiano, l'efficacia della sentenza ecclesiastica che aveva pronunciato la nullità del matrimonio concordatario da loro contratto in Lamezia Terme il 23 aprile 2016,
debitamente trascritto nei registri di matrimonio del Comune medesimo.
A tal fine esponevano:
-che, con sentenza del 28 dicembre 2023, il Tribunale Interdiocesano
Calabro aveva dichiarato la nullità del matrimonio per “grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri coniugali da parte della donna, attrice (can 1095, n. 2, CJC)”;

-che detta sentenza, con decreto del 15 luglio 2024, era stata resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Signatura Apostolica;

-che ricorrevano tutte le condizioni di legge per l'invocato provvedimento;

Producevano, a corredo della domanda, la necessaria documentazione.
Sostituita l'udienza del 28.11.2024 con il deposito di note scritte, ex
art. 127 ter c.p.c.
, e depositate note di conclusioni, la Corte, con ordinanza del 2.12.2024, tratteneva la causa in decisione.

2 RITENUTO IN DIRITTO
La domanda dei signori e merita Parte_1 Parte_2
accoglimento.
Ed infatti, nel caso in esame, ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 8 n. 2 legge n. 121/1985, derogativo, in quanto legge speciale, alla Legge 31.5.1995 n. 218 (che, del resto, non include la disposizione tra quelle abrogate)
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