Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Corte d'Appello Ancona
Numero : 3
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 103/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Ancona sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 5 dicembre 2024, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 103 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, promossa con ricorso in appello depositato il 25/3/2024 da:
RN IC (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
FERRARA RAFFAELE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. SALVATI VALERIA, elettivamente domiciliato in VIA SAN
MARTINO 23 ANCONA
APPELLATO/I
avverso la sentenza n. 131/2023 resa dal Tribunale di Fermo – Sezione Lavoro – in data 03.10.2023 pagina 1 di 6
CONCLUSIONI: come in atti MOTIVAZIONE

CE AR propone appello avverso la sentenza n. 131/2023 resa dal
Tribunale di Fermo – Sezione Lavoro – in data 03.10.2023 con la quale veniva rigettato il ricorso promosso dallo stesso al fine di ottenere la condanna dell'I.N.P.S. al versamento, in suo favore, della somma di € 4.864,03 a titolo di t.f.r..
Esponeva il medesimo di avere scelto di devolvere gli accantonamenti del t.f.r. al
Fondo complementare Pioneer Investifuturo, di aver presentato al datore di lavoro il modulo di conferimento ed iscrizione e di essersi avveduto, nel corso della procedura fallimentare a carico della società datoriale, dell'omissione di qualsivoglia versamento al fondo e della mancata accensione di posizione a suo nome. Esponeva che, a seguito di insinuazione al passivo fallimentare del proprio credito per Tfr, era stata eccepita la carenza di legittimazione passiva del Fallimento, dal momento che la richiesta del t.f.r., stante la natura contributiva, andava rivolta al Fondo Tesoreria dell'I.N.P.S. il quale, tuttavia, aveva pure respinto la sua domanda.
Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto che il Fondo di tesoreria non sia tenuto al pagamento del TFR per non essere le relative quote state accantonate dal datore di lavoro, pur avendo il primo giudice affermato che le prestazioni erogate dal Fondo sono soggette alla tutela prevista dal generale principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2126 c.c..
L'Istituto appellato ha resistito al gravame, del quale ha chiesto il rigetto, deducendone l'infondatezza in fatto e diritto, in quanto fondato su pronunce giurisprudenziali non pertinenti e frutto di un fraintendimento delle ragioni della decisione.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art.
127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
A giudizio del Collegio, l'appello deve ritenersi inammissibile, come d'altronde,
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fra le righe, eccepito anche dall'Istituto.
Si premette che, nella specie,
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