Corte d'Appello Roma, sentenza 12/07/2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 12/07/2024
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero :
Data del deposito : 12 luglio 2024

Testo completo

CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. ssa Elena Gelato Consigliere
Dott.ssa Ludovica Dotti Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
ORDINANZA EX ART 702 bis c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 7764/2019 posta in deliberazione il giorno 10.7.2024
TRA
TI AU([...])
Avv. BIGETTI FILIPPO;
BERTONI GIOVANNI
E
SEZZE COMUNE (00130430598)
Avv. RICCI VANIA
E
COMMISSARIO AD ACTA DELEGATO DAL PREFETTO DI LATINA IN
PERSONA DEL DOTT. DOMENICO BONANNI (80007150594) contumace
OGGETTO
Espropriazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1




1.MA IZ “ha proposto opposizione contro il provvedimento commissariale che ha quantificato nella somma complessiva di 3.841,58 euro
l'indennità che il Comune di Sezze vorrebbe pagargli per aver costituito una servitù prediale perpetua sanante ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2001, su parte del terreno di proprietà del ricorrente ubicato a Sezze Scalo dove ha collocato una condotta di scolo delle acque piovane mediante una occupazione illegittima protrattasi per ventidue anni.
La somma di € 3.841,58 - così come stimata da un tecnico incaricato dal Comune
- coprirebbe le tre “voci” che per legge compongono l'indennità prevista dal T.U. sulle espropriazioni: a) il valore di asservimento ( € 2.545,00);
b) il risarcimento del danno patrimoniale (€ 1.042,00);
c) il risarcimento del danno non patrimoniale (€ 254,50)….-e deducendo l'illegittimità del provvedimento ha chiesto - “ . Per l'effetto, accertare e dichiarare per i motivi esposti nel ricorso e ribaditi, il valore dell'indennità di asservimento è pari alla somma complessiva di € 69.818,10 (non di € 47.234,90 come indicato per mero errore di calcolo nel ricorso) o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e quindi condannare al pagamento della stessa l'Amministrazione Comunale di Sezze in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t.;

In via subordinata, nella denegata ipotesi che Codesta Corte Voglia ritenere che nella determinazione del valore dell'area asservita sia applicabile l'indice di fabbricabilità fondiaria dello 0,63 indicato nella perizia di Stima e adottato nella delibera opposta, accertare che la somma dovuta, così come analiticamente indicata nel ricorso, è pari ad € 19.023,12, o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, e quindi condannare l'Amministrazione al relativo pagamento.
Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
2
La scrivente difesa rinnova la richiesta di ammettere CTU urbanistico-valutativa con i quesiti già indicati.”
Si è costituito in giudizio il Comune di Sezze instando per il rigetto del ricorso.
All'udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene: “ Il valore determinato dall'Amministrazione è contestato da controparte in quanto si ritiene che la scadenza del P.E.E.P. determini il rinvenimento per la proprietà del ricorrente di diritti edificatori relativamente alla porzione di zona C destinata ad espansione residenziale sottozona C3 con un indice di fabbricabilità fondiaria pari ad 2,31 mc/mq. (Vedi allegato n.

2 -certificato di destinazione urbanistica-).
Tale rilievo non considera che in caso di scadenza del P.E.E.P. comporta la perpetrazione della destinazione di zona con la conseguenza che nelle medesima area potranno solo essere realizzate alloggi a carattere economico e popolare e opere e servizi urbani e sociali previsti dal medesimo piano. Inoltre è noto che in caso di decadenza di un P.E.E.P. (che ha valore di piano particolareggiato) sono sempre valide ed efficaci gli allineamenti e le prescrizioni di zona (art. 17 c. 1 L.
17 agosto 1942 n. 1150
).”
Il punto centrale della controversia, diversamente da quanto argomentato dal ricorrente, è in realtà accertare quale fosse la destinazione urbanistica alla data dell'occupazione sanante del 6.11.2019, essendo ad avviso della Corte del tutta irrilevante la destinazione precedente
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