Corte d'Appello Catania, sentenza 13/01/2024, n. 86
Sentenza
13 gennaio 2024
Sentenza
13 gennaio 2024
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Roberto Centaro Presidente
2) Dott. Nicolò Crascì Consigliere
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 679/2022 R.g.a.c.
TRA
AG US nato a [...] il [...],c.f. [...], rappresentato dall'Avv. Danilo Motta, per procura in atti
-appellante-
CONTRO
UN EP nata a [...] il [...],c.f:[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Silvana Magliocco, per procura in atti
-appellata-
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All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 ottobre 2023 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 26.2.2013 AG US citava davanti al Tribunale di Siracusa l'ex coniuge UN EP, domandando la revocazione per ingratitudine ex art 801 cc della donazione indiretta del 50% della proprietà dell'immobile sito in Siracusa nella via Ramacca n. 6 cointestato all'ex moglie nonché delle opere di ristrutturazione del predetto immobile, dell' arredamento interno oltre la revocazione della donazione del 50% dell'autovettura Fiat Grande Punto, pure cointestata alla UN. Deduceva: 1) che tali spese erano state effettuate con proventi
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personali, derivanti dal risarcimento per un infortunio sul lavoro occorsogli il
21.06.2002;
2);
che l'ex moglie durante il matrimonio lo aveva tradito e dopo avere abbandonatoil tetto coniugale aveva intrapreso una nuova stabile relazione sentimentale;
che ricorrevano nella fattispecie gli estremi dell'ingiuria grave per procedere alla revocazione in quanto tanto l'ex moglie che il suo amante avevano posto in essere condotte offensive e minacciose nei propri confronti. Si costituiva in giudizio
UN EP contestando la ricostruzione fattuale attorea e i presupposti della domanda.
Istruita con l'assunzione delle prove orali, la causa veniva decisa dal Tribunale con la sentenza n. 515/2022 pubblicata il 24.3.2022 che ha rigettato la domanda condannando
l'attore al pagamento delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello AG US con atto di citazione notificato il 6 maggio 2022 affidato ai motivi di seguito esposti ed ha domandato di ammettere e di valorizzare ai fini probatori il verbale dell'interrogatorio formale reso dall'odierna appellata in data 1.4.2015 nell'ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi iscritto al Tribunale di Siracusa al n. 2687/12 R.G, non ammesso dal primo decidente.
Si è costituita in data 28.9.2022 UN EP che ha contestato nel merito la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto e si è opposta all' ammissione della produzione documentale sopra indicata.
All'udienza del 9 ottobre 2023 di discussione orale della causa chiesta dall'appellante ai sensi dell'art 352 cpc nella formulazione antecedente alla riforma disposta dall'art. 3, comma 26, lett. l), del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il suo procuratore ha domandato la sospensione del presente giudizio in quanto pendente innanzi alla Corte Cassazione il ricorso avverso la sentenza di appello pronunciata nell'ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi. La Corte, non ravvisando i presupposti per la chiesta sospensione, ha rigettato l'istanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare è l'esame dell'eccezione sollevata dall'odierna appellante di nullità della procura alle liti conferita dalla UN al proprio difensore, che è infondata.
L'odierno appellante nell'ambito delle note scritte autorizzate depositate nel fascicolo telematico in data 29.9.2022 in vista dell'udienza di trattazione fissata il 3 ottobre 2022
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ha eccepito l'invalidità della procura in quanto “priva di firma digitale (apparentemente semplicemente stampigliata sul margine), tuttavia di per sé non verificabile”. Con le note depositate il 30.9.2022 il difensore dell'appellata in replica alla suddetta eccezione ha depositato la procura alle liti rilasciatale da UN EP autenticata digitalmente.
L'art. 83 c.p.c., comma 3, dispone che "Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica". Pertanto l'autentica da parte del difensore della procura rilasciatagli in formato cartaceo avviene mediante la firma digitale apposta al momento del deposito della copia informatica della procura. Inoltre nella fattispecie il procuratore dell'appellata in conformità ai principi enunciati dalla
S.C (ex multis Cass.n 29244/2021) non ha atteso l'intervento della Corte ex art 182 cpc per l'eventuale regolarizzazione della procura e senza attendere l'udienza di comparazione ha provveduto a sanare il difetto evidenziato dall'appellante ( firma digitale non valida) producendo la procura alle liti munita della firma digitale del procuratore risultante valida.
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Con il primo motivo di appello la parte censura la sentenza per avere ritenuto mancante la prova che i beni cointestati fossero stati acquistati con fondi personali di sua appartenenza;
per avere statuito che le somme per i dedotti acquisti e per gli interventi di ristrutturazione dell'abitazione appartenevano ad entrambi i coniugi. Osserva la parte che la conclusione cui è pervenuto il primo decidente, oltre ad essere errata, travalica le deduzioni e le difese dell'originaria convenuta la quale nel costituirsi in giudizio non aveva contestato che la cointestazione del 50% dell'abitazione fosse l'effetto della donazione indiretta effettuata in suo favore dall'ex coniuge in quanto si era limitata a contestare, peraltro in modo generico, l'assenza dei requisiti formali richiesti per l'atto di liberalità. Osserva ancora la parte che mentre l'ex moglie aveva espressamente dedotto che le risorse finanziarie per acquistare l' autovettura e per ristrutturare
l'immobile provenivano anche dalle sue risorse personali o da risparmi comuni non ha invece contestato l'origine della provvista finanziaria utilizzata dall'odierno
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appellante per acquistare l'appartamento cointestato ad entrambi i coniugi che derivava dal risarcimento del danno ricevuto dall'assicurazione per l'infortunio sul lavoro subito.
Con il secondo motivo la parte censura la valutazione compiuta dal primo giudice del materiale probatorio versato in atti che è stato ritenuto insufficiente per provare la donazione indiretta relativamente ai beni per cui è causa. Aggiunge che il primo giudice avrebbe altresì errato nell'affermare che “ non era emersa alcuna prova rilevante in merito all'utilizzo delle somme ricevute dal risarcimento dell'incidente per
l'acquisto dei beni donati, per metà, alla moglie, e che “nulla è stato prodotto da parte attrice a sostegno di quanto dedotto, fondandosi la difesa sulle sole dichiarazioni testimoniali, che appaiono del tutto generiche e inconducenti e, per di più, irrilevanti nella misura in cui riportano meramente circostanze apprese dallo stesso attore”.
Osserva in contrario l'appellante di avere prodotto in giudizio tutte le ricevute di pagamento per le spese di ristrutturazione dell'appartamento, gli assegni corrisposti per
l'acquisto dell'immobile e dell'autovettura e comunque erano stati disattesi: 1 ) la transazione prodotta in atti stipulata con la Fondiaria Sai in data 21.06.2004 con la quale la compagnia assicurativa a tacitazione di ogni sua pretesa per il sinistro che lo aveva visto vittima il 21.06.2002 gli aveva riconosciuto un risarcimento del danno di
€ 200.000,00;2)la confessione resa dall'odierna appellata nel verbale dell'interrogatorio formale ( erroneamente non ammesso dal primo giudice) reso dall'ex coniuge in data
1.04.2015 nell'ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi ove aveva ammesso che l'abitazione era stata acquistata con denaro esclusivo dell'ex marito proveniente dal citato risarcimento del danno.Non sarebbero state prese in considerazione le prove testimoniali che avevano indicato nell'odierno appellante colui che aveva finanziato tutti gli acquisti e le spese dedotte in causa
Con il terzo motivo la parte censura la statuizione laddove il primo decidente ha affermato inesistente l'animus donandi da parte dell'odierno appellante e per avere ricondotto i suoi esborsi nell'ambito delle obbligazioni naturali citando a sostegno la sentenza della Corte di Cass. n.22013/2016.Osserva la parte che il primo giudice avrebbe frainteso il contenuto della sentenza citata e che comunque detta pronuncia viola l'art 115 c.p.c in quanto l'originaria convenuta nell'opporsi alla domanda non aveva ricondotto gli esborsi dell'ex coniuge all'adempimento di obbligazioni naturale discendenti da vincoli di solidarietà familiare e di conseguenza il primo decidente
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avrebbe anche violato l'art. 101 c.p.c in quanto prima di decidere la causa avrebbe dovuto consentire alle parti di interloquire su tale argomento rilevato d'ufficio data la sua rilevanza per la decisione .
Con il quarto motivo la parte censura la sentenza per avere escluso i presupposti per la revocazione della donazione derivanti dall'ingiuria grave della donataria.
Osserva al riguardo che tutti i testimoni hanno riferito della relazione extraconiugale della UN che non era un mero sospetto o pettegolezzo, come sostenuto dal primo giudice;
che l'adulterio dell'ex moglie non era stato l'effetto di una infatuazione temporanea poiché come gli eventi futuri hanno dimostrato quella relazione extraconiugale si è trasformata in una relazione sentimentale stabile che tutt'ora permane, dalla quale è nato pure un figlio. Aggiunge che dalle dichiarazioni testimoniali scritte poi confermate nel grado precedente in sede testimoniale risultava che i testi escussi avevano