Corte d'Appello Messina, sentenza 10/02/2025, n. 93
Sentenza
10 febbraio 2025
Sentenza
10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile,
riunita in camera di consiglio, composta dai sigg. magistrati
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. ON Zappalà Consigliere relatore
- dott.ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 333/2022 R.G.A., al quale è riunito il procedimento n. 352/2022
R.G.A., vertente
TRA
FF TO, nato a [...] il [...], c.f.
[...], nella qualità di procuratore speciale di FF IA, nata a [...] il [...], c.f. [...], rappresentato e difeso dall'avvocato RO Ventimiglia,
Appellante principale- appellato
CONTRO
CERA CLAUDIO, nato a [...] il [...], c.f. [...], e
CERA MASSIMO, nato a [...] il [...], c.f. [...], in proprio e n.q. di eredi di ER Di AR ES, nata a [...] il
29.11.1933 (C.F. [...]) e deceduta il 2.11.2021, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Palmigiano,
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Appellanti incidentali-appellati
E
CONDOMINIO “ONDA VICINA”, in persona dell'Amministratore pro tempore, c.f.
95012970836, rappresentato e difeso dall'avv. Valentino Pizzino
Appellato
E
CA NI MA, nata a [...] il [...], c.f.
[...], CA ANTONELLA, nata a [...], il
18.09.1962, c.f. [...], CA IN AR, nato a
SATA LI (Messina), il 18.11.1965, c.f. SCSNNN65S8I199S, CA
GI, nato a [...], il [...], c.f.
[...], in proprio e n.q. di eredi di CA CC, nato a [...]
(Messina), il 09.04.1930, c.f. [...].
Appellati contumaci
Svolgimento del processo
ER CL, ER MA e ES Di AR ER, proprietari di due appartamenti ubicati al piano terra di uno stabile sito in Capo D'LA (OM
“Onda Vicina”), via Terrazza Marina 354, chiedevano in via cautelare ed urgente ex artt. 1172 e 700 c.p.c. al Tribunale di Patti di ordinare a FF IZ, proprietaria di altra unità immobiliare sita nel predetto stabile, e al OM citato l'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione della situazione di pericolo derivante dal degrado dell'edificio sia nelle parti comuni che in quelle di proprietà esclusiva della
FF.
Il Tribunale di Patti accoglieva il ricorso ed ordinava alla FF e al OM
l'esecuzione dei lavori di ripristino e manutenzione relativi al fabbricato in questione.
Con citazione dell'1.7.2006 i ER-Di AR instauravano il giudizio di merito, chiedendo, oltre alla conferma dell'ordinanza cautelare, la condanna della FF e del
OM all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza per il ripristino della sicurezza, stabilità e decoro architettonico dell'immobile, nonché al risarcimento dei
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danni subiti da essi attori per il mancato uso dell'immobile di loro proprietà, per il deprezzamento del valore dello stesso e per la lesione subita da ES Di AR
ER, colpita alla mano destra da crolli provenienti dall'edificio.
Con separato atto di citazione notificato in data 16.02.2007, FF ON, nella qualità di procuratore generale della sig.ra FF IZ, proprietaria di alcune unità immobiliari poste nel OM “Onda Vicina” di via Trazzera Marina n. 354 di
Capo d'LA, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Patti il predetto
OM “Onda Vicina” in persona dell'amministratore pro tempore. Esponeva che l'edificio condominiale versava in situazione di degrado, a causa della mancata approvazione da parte dell'assemblea condominiale delle spese necessarie alla manutenzione dell'edificio. Aggiungeva che le unità immobiliare della propria rappresentata erano quelle che maggiormente avevano risentito di questo stato di abbandono e di avere chiesto al Presidente del Tribunale un accertamento tecnico preventivo che aveva confermato lo stato di degrado dell'edificio.
Tanto esposto, chiedeva la condanna del OM all'esecuzione dei lavori necessari per il consolidamento dell'edificio e al risarcimento dei danni, subiti dalla
FF, per il mancato uso dei suoi immobili e per le spese necessarie al ripristino dell'agibilità dei medesimi. Intervenivano in giudizio CI LA IA, CI
EL, CI ON RO e CI IO (quali eredi del sig. CI
CC), nella qualità di proprietari di alcune unità immobiliari lato ovest del medesimo edificio oggetto di causa.
Riuniti i procedimenti e svolta l'istruzione probatoria, il Tribunale adito con sentenza n. 769/2021, pubblicata il 03.11.2021, rigettava le domande avanzate dalla FF nei confronti del OM, al quale non poteva essere imputata alcuna responsabilità per la mancata manutenzione dell'edificio, in quanto “nel corso degli anni e nelle varie assemblee condominiali succedutesi, come risulta dai verbali assembleari prodotti in giudizio, nei vari O.D.G. è stato sempre inserito come oggetto la manutenzione dello stabile e i relativi lavori di ripristino, senza però che sia intervenuta alcuna
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deliberazione;
ciò a causa di tal stregua a causa del comportamento ostruzionistico di alcuni condomini e segnatamente proprio da parte della sig.ra FF IZ”.
Ai fini che rilevano in questa sede, il primo giudice attribuiva valore indiziario, sfavorevole all'assunto della FF in ordine alla responsabilità condominiale per l'omessa manutenzione dell'edificio, alle dichiarazioni contenute nell'atto di citazione della stessa FF (“detto palazzo versa in uno stato di assoluto degrado, dovuto al fatto che alcuni condomini, con vari e dilatori pretesti, hanno sempre impedito l'approvazione delle spese necessarie a quella manutenzione straordinaria che una costruzione in riva al mare periodicamente comporta”) e al fatto (ammesso dalla parte attrice) che nel 2009 il OM aveva deliberato di dare incarico ad un tecnico per l'individuazione dei lavori da eseguire per la ristrutturazione del fabbricato.
Il Tribunale, richiamando le risultanze delle diverse ctu espletate nella fase di atp, in quella cautelare e in quella di merito, evidenziava che le parti ammalorate riguardano in massima parte la proprietà esclusiva della FF e in quantità minima le parti condominiali e che in stato di degrado assoluto versava la terrazza di proprietà esclusiva dell'attrice, dalla quale provenivano le infiltrazioni lamentate dalla stessa.
Quanto alle domande avanzate dai ER-Di AR, il Tribunale, accertava la responsabilità esclusiva di FF IZ con riferimento ai danni subiti da CL
ER, MA ER e ES ER Di AR conseguenti al mancato utilizzo di una corte di loro esclusiva appartenenza a causa della situazione di pericolo di crollo di alcune parti dell'edificio, e condannava la stessa al pagamento di Euro 10.500,00.
Escludeva che fosse ravvisabile una responsabilità del OM con riferimento a detti danni, giacché la mancata adozione di delibere assembleari di approvazione dei lavori di manutenzione era ascrivibile al comportamento ostruzionistico della FF.
Rigettava le ulteriori pretese risarcitorie dei ER-Di AR (per il deprezzamento dell'immobile di loro esclusiva proprietà e per le lesioni riportate da Di AR ER
ES).
Avverso tale sentenza proponeva appello FF ON, nella qualità di procuratore di FF IZ (proc. n. 333/2022).
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La medesima sentenza era oggetto di autonoma impugnazione (proc. n. 352/2022) proposta da ER CL e ER MA, in proprio e nella qualità di eredi di Di
AR ES.
Si costituiva il OM “Onda vicina”, chiedendo il rigetto dei gravami e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 15.09.2022, veniva disposta la riunione del procedimento R.G.
352/2022 al procedimento R.G. 333/2022,
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 26.03.2024, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione del termine di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
3. Con il primo motivo di appello principale, FF ON lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha affermato che i danni derivanti dall'omessa manutenzione sarebbero imputabili a FF IZ, la quale, con il suo atteggiamento ostruzionistico, avrebbe impedito all'assemblea condominiale di deliberare in ordine ai lavori di manutenzione e ripristino.
Il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere quali elementi indiziari di un'assenza di responsabilità del OM e, viceversa, della sussistenza della responsabilità della stessa FF, le dichiarazioni rese dal procuratore nell'atto di citazione, ove si denunciava lo stato di assoluto degrado dell'edificio, dovuto al comportamento dei condomini, i quali avevano impedito l'approvazione delle spese necessarie per la manutenzione straordinaria.
L'appellante lamenta l'illogicità del percorso motivazionale della decisione di primo grado, alla stregua del quale il procuratore della FF avrebbe ammesso che l'omessa manutenzione fosse ascrivibile alla propria assistita. Evidenzia al riguardo che la
FF aveva introitato il presente giudizio proprio perché aveva interesse all'esecuzione dei lavori.
L'appellante chiede che venga accertata la responsabilità del OM appellato e che lo stesso venga condannato “ad eseguire i lavori di consolidamento delle strutture
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portanti e parti comuni dell'edificio oggetto di causa o meglio rimborsare la sig.ra
FF IZ del costo sostenuto nelle more, essendo stati, nel frattempo, eseguiti i detti lavori a spese della FF”.
3.1 Il motivo di impugnazione, pur evidenziando alcuni profili di criticità condivisibili in merito alla motivazione adottata dal Tribunale e alla valorizzazione di alcuni elementi indiziari al fine di escludere qualsiasi responsabilità del OM per la situazione di degrado in cui versava l'edificio, nondimeno non può condurre alla riforma della sentenza per la sua genericità.
Ed invero, il motivo tende ad ottenere la condanna del OM all'esecuzione di lavori di consolidamento delle strutture portanti e parti comuni dell'edificio oggetto di